C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera Oggetto: C.U. n. 50 del 26.04.2018 Reclamo del sig. Gorgoni Giacomo (in proprio) avverso l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 24.07.2018 (tre mesi) inflitta dal G.S. Arezzo.

Oggetto: C.U. n. 50 del 26.04.2018 Reclamo del sig. Gorgoni Giacomo (in proprio) avverso l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 24.07.2018 (tre mesi) inflitta dal G.S. Arezzo.

 Con rituale reclamo il sig. Gorgoni Giacomo impugna la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 24.07.2018 (tre mesi) inflitta dal G.S. Arezzo, con la seguente con la seguente motivazione: “A fine gara protestava nei confronti del Dg per una decisione precedentemente assunta nel contempo esercitandole una leggera pressione sul petto con il dito indice per 2 volte, senza tuttavia procurandogli dolore”. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato poiché emesso in ragione di un fatto mai accaduto; nega di aver toccato sul petto il direttore di gara, tenendo comunque a precisare che ove il fatto fosse accaduto lo stesso sarebbe avvenuto in modo casuale nel gesticolare al momento della protesta. Rileva, in ogni caso, che la condotta di cui sopra non potrebbe essere ritenuta violenta, tenuto conto peraltro dell’assenza di aggressività e, sotto il profilo psicologico, di intenzionalità volta a procurare dolore all’ufficiale di gara. Sottolinea altresì l’incongruenza tra quanto indicato nell’impianto motivazionale dal giudice di prime cure e quanto indicato dal direttore di gara nel referto, relativamente al momento in cui sarebbe avvenuto il fatto contestato, in quanto verificatosi alla fine del secondo tempo e non ‘al termine della gara. Produce infine, a supporto della propria difensiva, dichiarazione dell’allenatore in seconda, tal sig. Enrico Casucci, chiedendo alla Corte l’annullamento/riforma del provvedimento impugnato. La Corte, letti i motivi di reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Il reclamo è infondato.

Gli atti di gara, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, confermano i fatti posti alla base dell'impianto motivazionale, con particolare riferimento all'aver il Gorgoni con fare provocatorio e arrogante (comunque non violento) toccato per due volte il direttore di gara sul petto con il proprio dito indice, il tutto, come peraltro precisato dall'ufficiale di gara, per attirare l'attenzione del medesimo. Le risultanze arbitrali appaiono, dunque, chiare e del tutto coerenti nel cristallizzare la condotta del tesserato, per cui di nessun pregio appaiono ex art. 35 C.G.S. le contestazioni mosse dal reclamante sul tema dell'esistenza/inesistenza del contatto avvenuto tra il Gorgoni e il direttore di gara, assumendo evidentemente quest'ultimo piena responsabilità anche nell'ipotesi di contatto avvenuto in modo casuale, per effetto del contegno assunto nei confronti dell'ufficiale di gara. Di nessun pregio appare inoltre l'incongruenza rilevata dalla reclamante relativamente al momento in cui è avvenuto il fatto contestato, poiché incongruenza che non incide sotto il profilo logico - causale il provvedimento impugnato, trattandosi di circostanza ininfluente dal punto di vista degli addebiti contestati, tenuto conto peraltro che entrambi i referti gara sottolineano chiaramente che il fatto è avvenuto 'alla fine del secondo tempo'. Inconsistente e del tutto irrilevante, dal punto di vista istruttorio, è la dichiarazione prodotta dal ricorrente finalizzata a scagionare il Gorgoni da responsabilità per i fatti contestati, vuoi perchè detta dichiarazione è giuridicamente un non sense in quanto volta a dimostrare un fatto negativo, vuoi perchè appare eludere il divieto di dichiarazioni testimoniali che caratterizza il procedimento disciplinare sportivo, vuoi infine perchè palesemente smentita, come sopra evidenziato, dalle dichiarazioni arbitrali cui il Collegio affida indubbia credibilità. Merita infine osservare, sotto il profilo della richiesta riduzione, che la reclamante confida nell'accoglimento della relativa istanza evidenziando che il comportamento del Gorgoni non è stato caratterizzato da connotati di violenza. Il Collegio ritiene di dover rigettare anche in questo caso l'istanza di riduzione in quanto nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente calibrato la sanzione in ragione di una condotta altamente irriguardosa tenuta nei confronti dell'ufficiale di gara, del tutto svincolata dai criteri generalmente adottati in ipotesi di condotte violente. Sanzione congrua. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Gorgoni Giacomo, - respinge il reclamo; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo.

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