C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 61 del 10.05.2018 Reclamo dell’A.s.d. Florence Sporting Club avverso la squalifica fino al 10.01.2019 (otto mesi) inflitta dal G.S.T.

Oggetto: C.U. n. 61 del 10.05.2018 Reclamo dell’A.s.d. Florence Sporting Club avverso la squalifica fino al 10.01.2019 (otto mesi) inflitta dal G.S.T.

Con tempestivo reclamo l’A.s.d. Florence Sporting Club ricorre avverso la squalifica fino al 10.01.2019 (otto mesi) inflitta al calciatore Cangelosi Mattia dal G.S.T., con la seguente motivazione: “A gioco in svolgimento tirava una violenta spinta sulla schiena del D.G. in corsa, facendogli perdere l’equilibrio durate l’azione di gioco. La sanzione è stata determinata considerando il periodo di inattività ufficiale”. La reclamante contesta il provvedimento impugnato sostenendo la casualità dello scontro avvenuto tra il calciatore e l’arbitro, poichè entrambi, in fase di corsa, stavano seguendo l’azione nelle sue fase di svolgimento. Precisa, da un lato, che il calciatore, come detto in fase di corsa, mentre seguiva la traiettoria del pallone proveniente da un rilancio del portiere finiva per urtare - del tutto fortuitamente – il Direttore di gara, il quale in quel preciso momento stava indietreggiando con lo sguardo rivolto verso la porta. Contesta, pertanto, l’entità della sanzione inflitta poiché ritenuta eccessiva, chiedendone una riduzione. Chiede, infine, di essere ascoltato dalla Corte. Istruito il reclamo e fissata la data di discussione, all’udienza del 22 giugno 2018, il rappresentante della società, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto, ha riconosciuto come esatta la descrizione dei fatti effettuata dall’ufficiale di gara. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento in quanto la sanzione, per i motivi di seguito indicati, appare effettivamente eccessiva, stante l’improduttività di conseguenze lesive a carico del direttore di gara e ferma comunque restando l’infondatezza della ricostruzione fattuale offerta in punto di fortuità dello scontro. Le risultanze arbitrali, infatti, contenute negli atti ufficiali di gara (che come noto costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento dei tesserati, nonchè degli accadimenti avvenuti dentro e fuori il terreno di giuoco durante lo svolgimento della gare (art. 35.1.1. C.G.S.)) appaiono chiare e dettagliate nel circostanziare l’intenzionalità del gesto da parte del Cangelosi, non lasciando spazio o adito ad una diversa interpretazione.

Da rilevare, peraltro, ad ulteriore motivo di riduzione dell’entità della sanzione, che non può ritenersi corretta ad avviso della Corte la decisione del giudice di prime cure di applicare al tesserato – in richiamo del principio di afflittività - un aumento dell’entità della sanzione in misura corrispondente al periodo di ‘inattività ufficiale’ (circa due mesi e mezzo), dunque negando che tale periodo, pur effettivamente scontato dal tesserato sanzionato, possa esplicare una sua effettiva e concreta efficacia sanzionatoria. La Corte ritiene che la questione vada diversamente affrontata, effettuando un bilanciamento tra i principi in gioco: da un lato il generale principio di afflittività; dall’altro, i principi di effettività, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, che impongono di commisurare l’entità della sanzione stessa al momento in cui si è verificato l’illecito. E’ opinione della Corte che tali basilari principi – ove posti all’interno di un generale giudizio di bilanciamento dei pesi e dei contrappesi - non possano trovare compressione in ragione dell’applicazione tout court del principio di afflittività (nel caso di specie implicitamente richiamato dal Giudice di prime cure a supporto dell’aumento della sanzione), ciò in quanto si determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento per i tesserati coinvolti in procedimenti disciplinari, i quali si vedrebbero sanzionare, per situazione analoghe o similari, con un diverso e più oneroso trattamento sanzionatorio in ragione dell’epoca in cui l’illecito è stato accertato. Appare dunque evidente che tale disparità di trattamento non può ritenersi giustificata solo perché si invochi il, se pur basilare, principio dell’afflittività, anche perché è noto che durante il periodo estivo di sospensione dei campionati possono comunque essere svolte attività a carattere ufficiale (es. tornei, amichevoli, provini etc.). In richiamo di quanto sopra, ad avviso della Corte appare dunque più equo e conforme a criteri di ragionevolezza non elidere, nel giudizio di congruità della sanzione, il periodo di sospensione dei campionati, dovendo piuttosto riconoscergli un’efficacia sanzionatoria ‘mitigata’, comunque del tutto svincolata, sotto il profilo meramente applicativo, dagli automatismi di determinazione della sanzione volti a reprimere i comportamenti dei tesserati con un aumento della sanzione in misura corrispondente al periodo considerato di ‘inattività ufficiale’. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.s.d. Florence Sporting Club, riduce la squalifica inflitta al calciatore Cangelosi Gabriele al 10.11.2018 (6 mesi) e ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo.

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