C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera Reclamo della soc. Atletico Piombino avverso decisione del GST Livorno.Squalifica: -Balestrieri Giovanni fino al 01.10 .2018 -Botter Alessandro fino al 01.10.2018 -Di Gennaro Emanuele fino al 01.10.2018 C.U 67 del 06.06.2018

Reclamo della soc. Atletico Piombino avverso decisione del GST Livorno.Squalifica: -Balestrieri Giovanni fino al 01.10 .2018 -Botter Alessandro fino al 01.10.2018 -Di Gennaro Emanuele fino al 01.10.2018 C.U 67 del 06.06.2018

Ritenendo il referto arbitrale generico e incongruente rispetto ai fatti avvenuti durante la gara Atletico Piombino / Giovanile Amiata , fatti dei quali da una sua versione , la soc. Atletico Piombino , tramite il suo Presidente , chiede l’annullamento delle sanzioni ed in ipotesi una loro sostanziale diminuzione. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’Art 36 comma 2 CGS il quale testualmente recita “ Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U in cui è riportata la decisione del G.S che si intende impugnare.” Nel caso che occupa il provvedimento è stato pubblicato sul C,U 67 del 06/06/2018 mentre il reclamo è stato inoltrato il 15/06/2018. Il ritardo con cui l’Atletico Piombino ha prodotto il gravame mette nella condizione la Corte di non poter discuterne il merito. P.Q.M. Il reclamo viene dichiarato inammissibile e la tassa dovuta incamerata

 

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