C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 17 del 05/10/2017 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. POLISPORT.CAMAIORE CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA POLISPORT.CAMAIORE CALCIO/PIETRASANTA CALCIO DEL 20.09.2017 (1-0).

RECLAMO DELL'A.S.D. POLISPORT.CAMAIORE CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA POLISPORT.CAMAIORE CALCIO/PIETRASANTA CALCIO DEL 20.09.2017 (1-0).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 16 del 28.9.2017; La società Polisport. Camaiore Calcio propone reclamo avendo verificato che la Società U.S.D. Pietrasanta Calcio aveva fatto partecipare alla gara Polisport.Camaiore Calcio/Pietrasanta Calcio del 20.9.2017 il suo ex calciatore Bertelloni Luca, non avendone questo titolo per non aver scontato interamente la squalifica inflittagli da questo Giudice Sportivo pubblicata ed affissa all'albo il 6.10.2016. Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 17 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione della perdita della gara alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Vige poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo nelle rispettive sedi, provinciali, regionali, centrali. Risulta dagli atti che l'affissione della delibera relativa alla squalifica per due gare (una per espulsione ed una per recidiva) del Bertelloni Luca sia avvenuta il 6.10.2016: da quella data pertanto tutti i tesserati, e nella specie la Societa' U.S.D. Pietrasanta Calcio, erano venuti a conoscenza delle relative disposizioni. In relazione a tale squalifica per DUE gare il calciatore Bertelloni non prendeva parte solo alla gara contro il Seravezza Pozzi Calcio il 19.10.2016 essendo stata poi la propria società eliminata dalla Coppa Italia. Quindi, l'U.S.D. Pietrasanta Calcio , sua nuova societa' nella stagione attuale, schierava il calciatore Bertelloni Luca ancorché squalificato ancora per una giornata, nelle gare PietrasantaCalcio/Pontremolese del 3/9/2017 e Polisport.Camaiore Calcio/Pietrasanta Calcio del 20/9/2017, con cio' violando il preciso dettato della norma contenuta nell'art. 17 comma 5 C.G.S. . Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Polisport.Camaiore Calcio di Camaiore (Lucca) ed infligge al Pietrasanta Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00) escludendo la stessa dal proseguo della manifestazione. Squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore Bertelloni Luca ed inibisce sino al 25.10.2017 il Dirigente Sig. Pedonese Roberto. Dispone non addebitarsi la tassa e trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

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