C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA S.S.D. JOLLY MONTEMURLO AVVERSO REGOLARITA’ GARA JOLLY MONTEMURLO/ATLETICO LUCCA DEL 14.10.2017 (0-1).

RECLAMO DELLA S.S.D. JOLLY MONTEMURLO AVVERSO REGOLARITA' GARA JOLLY MONTEMURLO/ATLETICO LUCCA DEL 14.10.2017 (0-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 19 del 19.10.2017; -all'esito della gara Jolly Montemurlo/Atletico Lucca , svoltasi il 14ottobre 2017 in Montemurlo (Prato) per il Campionato Regionale Juniores, la S.S.D. Jolly Montemurlo si rivolge a questo Giudice Sportivo Territoriale lamentando che l'arbitro le aveva impedito di schierare in campo il proprio calciatore Hajji Zidane non avendo ritenuto valido, ai fini dell'identificazione, il documento (carta d'identita' numero AT 3282112 rilasciata il 26 luglio 2012 dal Comune di Prato) da questo esibitogli; chiede, pertanto, che la partita venga annullata e ne sia disposta la ripetizione. La doglianza è fondata. È rimasto accertato, sulla scorta di una dichiarazione del Direttore di gara, che il documento non era stato accettato in quanto inidoneo a provarne la validità perché lacerato nella parte centrale e diviso in due parti. Premesso ciò, per ben comprendere i termini del problema che ne occupa va anzitutto ricordato che la "ratio" della procedura d'identificazione, prevista dall'art.61 c/1 ed art.71 c/1 N.O.I.F. , riposa nell'esigenza di controllare che le persone effettivamente partecipanti alla gara corrispondano a quelle preventivamente indicate nelle liste consegnate all'arbitro ed alla società avversaria. Ciò avviene attraverso l'ispezione diretta dei calciatori ed il contemporaneo esame di documenti, relativi a ciascuno di essi, prodotti. Ora può ben accadere che, nel corso di dette operazioni, l'Ufficiale di gara abbia (per vetustà, insufficienza o incompletezza di mezzi di identificazione o per scarsa conoscenza della normativa che regola la materia documentale) dubbi in ordine alla corrispondenza di cui si è detto. Ove ciò si verifichi, oltre alla possibilità, contemplata dall'art. 61c/4 N.O.I.F., di ritirare su richiesta, per un successivo controllo, le tessere sospette, lo stesso non ha, in mancanza di un'esplicita e specifica previsione regolamentare "ad hoc", alcun potere di impedire alla società l'impiego, a suo rischio e senza pregiudizio di eventuali conseguenze disciplinari, del giocatore "identificato con riserva". D'altra parte è logico che sia così: mentre, infatti, l'evenienza di un'utilizzazione irregolare può essere sempre "sanata" o corretta dagli Organi di disciplina sportiva, quella dell'esclusione imposta dall'arbitro, qualora il motivo del divieto dovesse poi risultare inesistente, non sarebbe, a partita giocata, più riparabile e si risolverebbe in un'ingiusta "deminutio" , imposta alla società. L'assunto trova indiretto conforto nella norma di cui al comma 7 dell'art.17 C.G.S. che, escludendo l'applicabilità della punizione sportiva quando l'identità del calciatore, nonostante l'insufficienza dei documenti presentati all'arbitro, rimanga accertata in sede di giudizio, comprova come il Legislatore Federale abbia voluto risolvere il problema sul piano sostanziale, senza indulgere a sterili e pericolosi formalismi. Orbene, tornando al caso di specie è evidente che, una volta inequivocabilmente stabilito come la persona presentata ed effigiata sulla carta d'identità sia proprio l' Hajji Zidane, la condotta mantenuta nella circostanza dall'arbitro va qualificata come irregolare ed erronea, sicché legittima, essendosi riflessa sull'andamento stesso della gara "de qua", l'intervento consentito dall'art.17 c/ 4 lett. c) C.G.S.. La decisione di questo Giudice, fra l'altro, trova conforto nelle innumerevoli decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva di grado superiore fra cui giova ricordare quella della nostra Commissione Disciplinare Toscana in Com. Uff. n. 33 del 21.3.2002 (Gara Solvay Ponteginori/Scintilla Pisa Est del 13.1.2002) che ebbe conferma in sede di Commissione di Appello Federale (Com.Uff. n. 30/C del 18.4.2002). La tassa non va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. , in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Jolly Montemurlo di Montemurlo (Prato) , ordina la ripetizione della gara Jolly Montemurlo/Atletico Lucca già disputata il 14 ottobre 2017. Ordina non addebitarsi alla reclamante la tassa di reclamo.

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