C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 11/01/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SSD ATLETICO PIOMBINO ARL AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO PIOMBINO – ATLETICO CENAIA DEL 17.12.2017 (1-2).

RECLAMO DELLA SSD ATLETICO PIOMBINO ARL AVVERSO REGOLARITA' GARA ATLETICO PIOMBINO - ATLETICO CENAIA DEL 17.12.2017 (1-2).

Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. n.32 del 21.12.2017 il G.S.T. rileva che l'SSD Atletico Piombino arl, con tempestivo e rituale reclamo, ha contestato la regolarita' della gara in epigrafe supponendo la sussistenza della violazione, da parte della società S.C. ATLETICO CENAIA, della disposizione riguardante i limiti di partecipazione di calciatori per le gare dell'attività ufficiale 2017/2018 del campionato Eccellenza in relazione all'età, contenuta nel C.U. n. 1 del 6.7.2017 ed ha concluso per veder dichiarata la perdita della gara per la società reclamata con il risultato di 0-3 insuo favore. Non pervenivano controdeduzioni da parte della società reclamata. Il G.S.T., preso atto del reclamo, ritiene lo stesso fondato, come da motivazione che segue. Il thema decidendum verte ancora una volta sulla applicazione ed ed interpretazione della disposizione adottata dal Consiglio Direttivodel Comitato Regionale Toscana riguardo ai limiti di partecipazione dicalciatori alle gare del campionato Eccellenza per le gare dell'attività ufficiale in relazione all'età. La disposizione, per l'anno sportivo in corso, ha previsto che nel corso delle gare dell'attività ufficiale le Società partecipanti al campionato Eccellenza hanno l'obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera durata, quindi anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1998 in poi e 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1999 in poi. Resta inteso che- prosegue la disposizione - in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. Questo G.S.T. ha avuto modo di chiarire la propria linea interpretativa in più decisioni, alcune delle quali anche richiamate dalla ricorrente, poi confermate dalla condotta giurisprudenziale della Corte d'Appello Sportiva quando è stata anch'essa chiamata a pronunciarsi. Anche nel caso de quo è un fatto storico attestato dal referto arbitrale che la società Atletico Cenaia abbia impiegato, dal minuto 39 del primo tempo regolamentare, un numero di calciatori in quota inferiore a quelli prescritti dalla disposizione richiamata. Rimane quindi da verificare se ci sia una esimente della violazione o meno. Infatti con l'espulsione del portiere Matteo Doveri al minuto 38 del Itempo e la successiva sostituzione del calciatore n.11 Nikolas Pellegrini, nato nel 1998, con il portiere di riserva n.12 Alberto Serafini, nato nel 1994, la squadra si è trovata in campo con soli duecalciatori "in quota" e precisamente il n. 3 Simone Cecchetti ed il n.5 Matteo Giari. Questo G.S.T. ha già avuto modo di precisare che i casi di esclusione della violazione sono eccezionali e sono volti a non sanzionare quellesocietà che si vedono espulsi dal campo uno o più calciatori in quota ovvero questi si infortunino senza possibilità di essere sostituiti per aver già effettuato tutti i cambi consentiti, e che per effetto dell'abbandono del campo da parte del giocatore, espulso o infortunato, altrimenti subirebbero automaticamente la sanzione della perdita della gara senza responsabilità alcuna, non avendo compiuto alcuna scelta tecnica. Nel caso in oggetto, invece, la società reclamata una volta vistosi espulso dal campo il calciatore Matteo Doveri classe 98 aveva ancora schierati sul terreno di gioco 3 calciatori "in quota" e pertanto in quel frangente non vi era alcuna violazione della disposizione e, di conseguenza, la possibilità di invocare e ricorrere alla clausola di esclusione della violazione, cioè quella relativa all'espulsione dal campo. La violazione è, invece, intervenuta in un momento successivo e precisamente al minuto 39 del I tempo allorquando, per scelta tecnica,è stato sostituito il calciatore Nikolas Pellegrini, classe 98, senza che al suo posto sia stato fatto entrare un altro calciatore classe 98o inferiore. E' in quel momento, cioè quando si è verificata la violazione della disposizione, che il G.S.T. deve giudicare se potesseessere utilmente invocata la clausola di eccezione ma quella violazione non si è verificata a causa di una seconda espulsione dal campo né per causa di un infortunio senza possibilità di sostituire ilcalciatore, bensì per una scelta puramente tecnica.

Sul punto rimane illuminante il richiamo alla decisione della C.A.F. (Gara Campionato Eccellenza Stella Jonica Taras / Toma C.R. Puglia in Com. Uff. n. 22/C del 14.02.2002), decisione peraltro già citata in senso conforme da questo G.S.T. (Reclamo gara Pitigliano - Manciano del 2.10.2011 C.R. Toscana C.U. 21 del 20.10.2011, Reclamo gara Forcoli 1921 Valdera - Atletico Piombino del 25.1.2015 C.R. Toscana C.U. 44 del 19.02.2015, Reclamo gara U.S. Torrita - USD Castiglion Fibocchi del 29.1.2017 C.R. Toscana C.U. 49 del 23.02.2017). La disposizione regolamentare infatti consente a priori alle società ed agli allenatori di poter valutare attentamente tutte le opzioni tecniche circa l'impiego di calciatori in quota e la loro possibile sostituzione nel corso della gara e pertanto nel caso di specie la decisione dell'Atletico Cenaia di sostituire il calciatore n.11 Nikolas Pellegrini con un calciatore non in quota non rientra tra i casi esimenti la violazione e pertanto comporta l'irregolarità del conseguente svolgimento della gara. Tutto ciò premesso, P.Q.M. Il G.S.T. sciogliendo la riserva assunta, accoglie il reclamo proposto dalla SSD Atletico Piombino arl avverso la regolarità della gara SSD Atletico Piombino - Atletico Cenaia disponendo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società Atletico Cenaia per avere impiegato nel corso della gara e precisamente dal minuto 39 del I tempo regolamentare e sino al termine della gara, un numero di giocatori "in quota" inferiore a quello stabilito dalla disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana per le gare ufficiali del campionato Eccellenza per la stagione 2017/2018. Dispone non addebitarsi la relativa tassa.

 

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