C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. VALDIBURE SAN FELICE AVVERSO REGOLARITA’ GARAVALDIBURE SAN FELICE/FC MERIDIEN LARCIANO DEL 28/01/2018 (1-1).

RECLAMO DELL'A.S.D. VALDIBURE SAN FELICE AVVERSO REGOLARITA' GARAVALDIBURE SAN FELICE/FC MERIDIEN LARCIANO DEL 28/01/2018 (1-1).

Il 28 gennaio 2018 veniva disputato l'incontro Valdibure San Felice/FCMeridien Larciano, valido per il Campionato di 2^ Categoria del Comitato Regionale Toscana, che si concludeva con il punteggio 1-1. L'A.S.D. Valdibure San Felice inoltra reclamo avverso la regolarita' di svolgimento della partita e, sull'assunto dell'avere il FC MeridienLarciano impiegato il calciatore Biagi Matteo, che non aveva titolo a partecipare all'incontro perche' espulso nella gara svoltasi il precedente 7 gennaio, espulsione per la quale non aveva ancora scontato la conseguente squalifica per una giornata, chiede che a quelsodalizio venga inflitta la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il reclamo merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Biagi Matteo ha preso parte nelle file del FC Meridien Larciano alla gara contro l'A.S.D. Valdibure San Felice del 28 gennaio 2018. Lo stesso atleta era stato allontanato dal campo dall'Arbitro dell'incontro Meridien Larciano/Cecina 2000 disputato il precedente 7 gennaio; il Direttore di gara ha segnalato e precisato il fatto su richiesta di questo Giudice Sportivo Territoriale. In conclusione, essendo stato espulso dal campo nel corso della partita disputata dalla squadra il giorno 7 gennaio 2018, il calciatore Biagi Matteo eraautomaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo, secondo quanto prescrive l'art. 45 n. 2 C.G.S., sicche' non aveva titolo a partecipare al successivo incontro del 14 gennaio. Il Biagi invece ha irregolarmente partecipato anche a tutte le gare svoltesi successivamente (21 e 28 gennaio). A tal proposito , vuol ricordare questo Giudice come il giocatore squalificato si trovi in posizione irregolare finche' non sconta la squalifica e, quindi, con la sua partecipazione vizia ogni gara alla quale ha preso parte, fosse questa anche l'ultima di una lunga serie di gare. Il principio cd. della perpetuatio sanzionatoria e' del resto assai noto per essere posto in discussione. L'inosservanza delle disposizioni regolamentari comporta, ai sensi dell'art.17 n.5 C.G.S. l'irrogazione alla societa'responsabile della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Ne conseguono i provvedimenti specificati in dispositivo. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Valdibure San Felice di San Felice (Pistoia) infligge al FC Meridien Larciano la sanzione della punizione sportivadi perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda diEuro 350,00 (Trecentocinquanta/00) ed UN punto di penalizzazione in classifica quale societa' recidiva ai sensi dell'art. 21 comma 3 C.G.S.. Inibisce sino al 13.03.2018 il Sig. Bartolomei Gianni quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale (Già colpito da provvedimento inibitorio sino al 21.02.2018- Com. Uff. n. 40). Al calciatore Matteo Biagi viene inflitta UNA ulteriore giornata di squalifica. Ordina il non addebito della tassa. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per le ulteriori incombenze di competenza.

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