C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 23/11/2017 – Delibera – 04 / P – Stagione sportiva 2017/2018.

04 / P – Stagione sportiva 2017/2018. Deferimento a carico della Società Esperia Viareggio s.r.l. chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., a seguito delle dichiarazioni lesive rese dal Dirigente/Allenatore Luigi Troiso nei confronti dell’Arbitro della gara del 4.2.2017 (Sporting Forte dei Marmi / Esperia Viareggio s.r.l.) e della intera Dirigenza Arbitrale di Sezione a commento del provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti dal G.S.T. di Lucca con il C.U. n. 34 del giorno 8/2/2017. Il procedimento disciplinare n. 928 avviato, con la notifica della conclusione delle indagini in data 16 marzo 2017, dalla Procura Federale nei confronti: -del Tesserato Luigi Troiso, al quale veniva addebitata la violazione di quanto disposto dell’art. 1 bis, c.1, in relazione all’art. 5 del C.G.S., -della Società Esperia Viareggio s.r.l., per la conseguente responsabilità oggettiva ex art. 4, c.2, del medesimo Codice, si concludeva con la pubblicazione della convalida, da parte del Presidente Federale (3 luglio 2017 in C.U. n. 2/A A), del verbale relativo all’applicazione di quanto previsto dall’art. 32 sexies, recante disposizioni in materia di “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”, verbale riferito all’accordo intercorso tra Ente, Tesserato e Procura Federale a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Questo il fatto che ha dato origine al procedimento disciplinare. Il Signor Luigi Troiso, Dirigente/Allenatore tesserato per la Società Esperia Viareggio s.r.l., commentava, con nota appostata sul proprio profilo “Facebook” ed indirizzata al Presidente della sezione A.I.A. di Viareggio, il provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti dal G.S. Territoriale competente, con espressioni lesive dell’onore, del prestigio e del decoro dell’Ufficiale di gara ed anche dell’intera categoria arbitrale. Il messaggio, integralmente riprodotto su supporto cartaceo, perveniva alla Procura Federale la quale avviava le necessarie indagini. Al termine dell’istruttoria l’Ufficio provvedeva a comunicare, tramite l’avviso di conclusione delle ndagini, ai soggetti interessati (il Dirigente Troiso autore del post e la Società di appartenenza, quest’ultima incolpata a titolo di responsabilità oggettiva), che avrebbe proceduto al deferimento. In quella sede sia il Troiso che la Società Esperia Viareggio chiedevano l’applicazione del disposto dell’art. 32 sexies del C.G.S., richiesta che veniva accolta dalla Procura Federale non avendo ad essa opposto alcunché la Procura Generale dello Sport (C.O.N.I.). Il C.U. citato in premessa, nel dare comunicazione dell’intervenuto accordo, prevedeva altresì, in esplicita attuazione di quanto disposto dal Consiglio Federale in materia, l’applicazione della sanzione della squalifica per trenta giorni a carico del Troiso nonché della sanzione pecuniaria, nei confronti della Società, dell’ammenda per l’ammontare di € 200.00 (duecento) da corrispondersi, questa, con le modalità previste dal C.U. 104/2014. In ordine alla sanzione pecuniaria veniva pro memento riportato, in calce al provvedimento, quanto segue: “ Le ammende di cui al presente C.U. dovranno essere versate alla Federazione Italiana Gioco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c …………………….nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.” In data 22 settembre del c.a., il Presidente Federale rilevava il mancato adempimento della Società nei confronti dell’accordo stipulato, demandando alla competenza della Procura Federale la prosecuzione del provvedimento disciplinare, secondo quanto previsto dal già richiamato art. 32 sexies (C.U. n. 59/AA). L’Ufficio Inquirente procedeva quindi, in data 4 ottobre 2017, a disporre il deferimento della Società Esperia Viareggio s.r.l. a questo Tribunale Territoriale. All’udienza di discussione disposta per la data odierna la Società non è presente, nonostante la rituale notifica dell’atto di convocazione, mentre l’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, rappresenta la Procura Federale. Avviando il dibattimento, l’ Avvocato Cristaudo afferma la fondatezza del deferimento della Società chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento del proprio tesserato. Ricorda a tal fine che la colpevolezza di questi emerge “per tabulas” dal post inviato tramite “Facebook” dal Dirigente della Società incolpata, con il quale il Tesserato, compiendo atti vietati dal comma 4 dell’art. 5 del C.G.S., è incorso nella violazione dell’art. 1 bis del medesimo Codice. Chiede che venga applicata nei confronti della Società la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 300,00 (trecento). Questa la decisione. La Società deferita risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento tenuto dal proprio Dirigente Troiso in occasione della gara del Campionato di III Categoria Sporting Forte dei Marmi / Esperia Viareggio s.r.l., disputata, in data 4.2.2017, nell’ambito della Delegazione Provinciale di Lucca. E’ indubbio che il Troiso sia incorso nelle violazioni contestategli, come è evidente dal post riprodotto a stampa, violazioni bonariamente definite dal tesserato, per quanto riguarda l’aspetto disciplinare sportivo, in sede di avviso di conclusioni delle indagini. E’ altrettanto indubbio che da ciò discenda, per espresso dettato normativo, la responsabilità della Società non rilevandosi nel comportamento fin qui tenuto alcuna attenuante. E’, semmai, da rilevare che detto Ente, dopo essersi sottratto al deferimento con la richiesta di definizione agevolata, è risultato assolutamente inadempiente a fronte di un accordo liberamente e spontaneamente richiesto da esso stesso. Tale comportamento, vanificante lo snellimento delle procedure disciplinari volute dal Legislatore Sportivo con l’emanazione del disposto dell’art. 32 sexies, ha costretto tutti gli Organi della Disciplina Sportiva a dover riesaminare l’intero procedimento disciplinare, già definito, con ulteriore dispendio di costi e tempo. La prova della fondatezza del deferimento quale rinvenuta in atti, l’assenza delle attenuanti previste dalla norma, non disgiunta da un esame critico del comportamento processuale tenuto dalla Società fin dall’insorgere del procedimento disciplinare, induce il Tribunale ad accogliere il deferimento. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accogliendo il deferimento infligge, per l’effetto, alla Società Esperia Viareggio s.r.l. la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 500,00 (cinquecento).

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