C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/12/2017 – Delibera – 10 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Traore El Hadji Modou al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c.1 e 5, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S., nonché dell’art. 39 delle NO.I.F.,

10 / P - Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Traore El Hadji Modou al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c.1 e 5, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S., nonché dell’art. 39 delle NO.I.F., per aver partecipato ad una gara del Campionato Regionale di II categoria in assenza di tesseramento. Nell’esaminare gli atti ufficiali della gara del Campionato di II Categoria A.S.D. Viciomaggio / U.S.D. Palazzo del Pero, disputata in data 5.3.2017, il G.S. Territoriale della Toscana rilevava che il Calciatore Traore El Hadgji Modou ha preso parte alla competizione pur non essendo tesserato. Di ciò informava la Procura Federale la quale, acquisiti gli atti ufficiali, ha notificato al Presidente della Società Vicio Maggio, al Dirigente Acompagnatore della squadra nelle due gare in esame, ed al Calciatore Traore, la comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini. Nei termini previsti i due Dirigenti della Società coinvolti hanno definito la propria posizione mediante il ricorso all’applicazione dell’art. 32 sexies, primo comma, per cui l’Ufficio Requirente ha deferito a questo Tribunale unicamente il Calciatiore Traore El Hadgji Modou. Alla presente riunione, la cui data è stata notificata tempestivamente a tutte le parti interessate che le hanno ricevute è presente solo l’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, per conto della Procura Federale; Il Calciatore Traore El Hadji, nonostante come detto sia stato raggiunto dall’avviso di convocazione è assente. Il Sostituto Procuratore, rilevando che la violazione contestata è basata su precisa prova documentale, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione della sanzione prevista che determina in 2 (due) giornate di squalifica. Chiuso il dibattimento il Collegio decide. La violazione contestata dalla Procura Federale è fondata perchè basata su prova documentale per cui il deferimento è da accogliere, ritenendo a tal fine il Collegio che il comportamento tenuto dal Calciatore trovi, come indicato dl rappresentante della Procura, idonea sanzione nella squalifica per 2 (due) giornate di gara. P.Q.M. infligge al Calciatore Traore El Hadgji Modou la squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi nel corspo della presente stagione. Qualora egli non risulti tesserato la sanzione verrà applicata al momento del suo primo tesseramento in ambito federale.

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