C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/12/2017 – Delibera – 5 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Rexha Martin al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S., per aver partecipato nelle fila della Società A.S.D. S. Giovanni Calcio alle gare che la squadra di detta Società ha disputato – nell’ambito del Campionato Allievi Regionali del Calcio a 5 – nei giorni: 12/2 – 26/2 – 19/3/2017, senza averne titolo perché non tesserato.

5 / P - Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Rexha Martin al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S., per aver partecipato nelle fila della Società A.S.D. S. Giovanni Calcio alle gare che la squadra di detta Società ha disputato – nell’ambito del Campionato Allievi Regionali del Calcio a 5 – nei giorni: 12/2 – 26/2 – 19/3/2017, senza averne titolo perché non tesserato. La nota con la quale il Presidente del Comitato Regionale Toscana segnalava alla Procura Federale la presenza irregolare del Calciatore Rexha Martin alle gare indicate in epigrafe, determinava l’Ufficio requirente a notificare in data 26.9.2017, previa acquisizione della documentazione relativa alle tre gare, ai Signori Bossini Mirco, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. San Giovanni Calcio; Fantino Giuseppina, Dirigente Accompagnatore ufficiale della squadra nelle suddette gare nonché al Calciatore Rexha Martin, minore di età, l’avviso di conclusione delle indagini. In quella sede il Presidente Bossini, in proprio e quale Presidente della Società, e la Signora Fantino chiedevano, ottenendola, l’applicazione dell’art. 32 sexies definendo in tal modo la contestazione di cui erano stati oggetto. Il Calciatore Rexha Martin, non avendo svolto alcuna azione difensiva entro il termine previsto, è stato deferito a questo Tribunale che ha fissato l’udienza di discussione per la data odierna dandone notizia alle parti. All’odierna riunione non è presente il Calciatore Rexha Martin. La Società A.S.D. San Giovanni Calcio a 5, con nota in data 14.12.2017, ha comunicato che il calciatore non sarebbe stato presente perché rientrato in Albania fin dal mese di agosto e con il quale non è stato possibile alcun contatto. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo il quale, aprendo il dibattimento, dopo aver rilevato che la fondatezza della contestazione sollevata nei confronto del calciatore è basata su prova documentale, chiede che venga applicata nei confronti del tesserato la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara. In assenza di atti a difesa da parte del Calciatore Rexha Martin, chiuso il dibattimento, il Collegio decide rilevando che la violazione commessa dal Calciatore risulta per tabulas dalle distinte delle gare depositate dal Presidente del C.R.T. a corredo della segnalazione inviata alla Procura Federale. E’ stato inoltre accertato che il Calciatore non è stato sottoposto ai controlli medici necessari allo svolgimento dell’attività agonistica ed era del tutto privo di copertura assicurativa. Il deferimento è pertanto fondato e da accogliere. P.Q.M. infligge al calciatore Rexha Martin, per aver partecipato a tre gare del Campionato di Calcio a 5, la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi, vista la sua irreperibilità, al momento di un eventuale tesseramento in ambito federale. In considerazione della sua attuale irreperibilità la sanzione inflitta verrà applicata al momento di un eventuale tesseramento nell’Organismo Federale.

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