C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/12/2017 – Delibera – 7 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di:

7 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Bullari Andrea, calciatore, per la contestata violazione degli art. 1 bis, c. 1 e 5, e 10, c. 2, del C.G.S. nonché dell’art. 39 delle N.O.I.F. - Sorvillo Fabrizio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. San Giovannese 1927, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. e all’art. 39 delle N.O.I.F.. Con avvisi in data 2 ottobre 2017, la Procura Federale comunicava: - al Presidente dell’A.S.D. San Giovannese 1927 in carica nel corso della stagione sportiva 2013/2017, Signor Sorvillo Fabrizio, - ai Dirigenti Accompagnatori della medesima Società, Signori Basciu Andrea e Fabbrini Francesco, - alla Società San Giovannese 1927, in persona del Presidente pro-tempore, l’avvenuta conclusione delle indagini, alla quale avrebbe fatto seguito il deferimento al competente Tribunale Federale Territoriale, secondo le modalità previste dal C.G.S.. La vicenda trae origine dalla segnalazione con la quale il C.R. Toscana ha informato la Procura Federale della irregolare partecipazione del Calciatore Andrea Bullari a due gare, nel corso della Stagione Sportiva 2016/2017, del Campionato Giovanissimi B della Provincia di Arezzo e precisamente (A.S.D. Terranova Traiana / A.S.D. Sangiovannese e Pol. Bucinese / A.S.D. Sangiovannese) pur essendo privo di tesseramento. Sia i Dirigenti Basciu e Fabbrini che il Presidente della Società attualmente in carica, quest’ultimo solo per conto della Società, definivano il contesto in applicazione di quanto disposto dall’art. 32 sexies del C.G.S., previo nulla osta da parte della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I.. La Procura ha, di conseguenza, deferito a questo Tribunale il Calciatore Bullari ed il Presidente della Società Sangiovannese Sorvillo, in carica nella stagione 2016/2017, per le violazioni specificate in epigrafe. Convocate le parti per la data odierna è presente unicamente il rappresentante della Procura Federale Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, avendo la Società, presso la quale a norma della lettera b) del comma 8 dell’art. 38 del C.G.S. sono state inviate ai due deferiti le raccomandate di convocazione, rifiutato il ritiro. In proposito si osserva che, ricevuti gli atti, il Collegio ha notificato ai deferiti presso la sede della Società – seguendo in ciò quanto fatto dalla Procura Federale in sede di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini (c.c.i.) – la convocazione per l’udienza di discussione fissata per la data odierna. Le raccomandate contenenti gli avvisi sono state respinte dalla Società Sangiovannese, come risulta dalla relativa annotazione apposta in sede di recapito, ragion per cui questo Tribunale ha avviato, previa acquisizione delle singole notifiche effettuate dalla Procura in sede di c.c.i., che recano invece la dicitura compiuta giacenza il....., ulteriori ricerche accertando, da un approfondito esame degli atti, la residenza del Calciatore Bullari e, dal Dipartimento Interregionale presso la L.N.D. in risposta a specifica richiesta del Collegio, la residenza del Signor Sorvillo Francesco, Presidente della Società Sangiovannese fino alle sue dimissioni avvenute nel dicembre 2016. In conseguenza di ciò ed al fine di garantire ai deferiti ogni possibilità di difesa, il Collegio dispone che la trattazione della questione avvenga in data 19/1/2018, dando mandato alla Segreteria di procedere alle necessarie formalità. Rilevato che anche nel passato si sono verificate circostanze analoghe, causa di disguidi e rinvii, si ritiene dover segnalare alla Procura Federale la necessità da parte di questo Collegio di acquisire anche le risultanze della notifica della c.c.i., al fine di garantire al deferito il naturale diritto alla difesa e consentire al Giudicante, previo il dovuto espletamento dei necessari adempimenti, ivi compresi quelli relativi alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, di poter emettere il proprio giudizio nei termini imposti dall’art. 34 bis del C.G.S. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana differisce la trattazione del deferimento, previa notifica agli interessati, alla data del 19 gennaio 2018.

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