C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 25/01/2018 – Delibera – 7 / 1 P – Deferimento della Procura Federale a carico di:

7 / 1 P - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Bullari Andrea, calciatore, per la contestata violazione degli art. 1 bis, c. 1 e 5, 10, c. 2 del C.G.S. nonché dell’art. 39 delle N.O.I.F. - Sorvillo Farbizio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. San Giovannese 1927, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. e all’art. 39 delle N.O.I.F.. Il Collegio esamina il deferimento indicato in oggetto rinviato, per l‟accertata carenza delle notifiche, nel corso della riunione tenutasi in data 20 dicembre 2017 come da provvedimento pubblicato sul C.U. n. 33 del 28.12.2017. Rileva a tal proposito che le lettere raccomandate contenenti la convocazione delle parti incolpate, indirizzate ai loro recapiti ufficiali, quali sono stati rintracciati a seguito di ricerche che dovrebbero essere svolte dall‟Organo giudicante, hanno avuto il seguente sito: - il plico indirizzato al Calciatore Andrea Bullari è stato consegnato in data 9.1.2018, mentre quello relativo al Signor Sorvillo è stato restituito con la nota “trasferito”. In conseguenza di quanto accertato il Collegio, rilevato che la notifica della convocazione è stata effettuata presso la sede della società di appartenenza al momento del compimento dei fatti ex art. 38, c.8, lettera b) e che pertanto essa è da darsi per avvenuta, procede al dibattimento. A tale effetto si precisa che all‟odierna riunione sono presenti: - il Calciatore Andrea Bullari che, in quanto minore, è rappresentato ed assistito dal fratello Verjan in virtù del provvedimento di tutela emesso, a suo tempo, dal Tribunale di Arezzo; - il rappresentante della Procura Federale nella persona dell‟Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, il quale in avvio di procedimento, chiede la conferma integrale dell‟atto di incolpazione risultando le violazioni con esso contestate provate con prova documentale quale quella risultante dai documenti ufficiali delle gare (due) alle quali il Calciatore Bullari ha partecipato in maniera irregolare perché non tesserato. Il Collegio, esaurita la fase dibattimentale, passa a decisione premettendo che l‟accadimento dei fatti e le conseguenti violazioni sono già state esaminate ed indicate in occasione della già richiamata riunione tenutasi in data 20 dicembre 2017 pubblicate sul C.U. n. 33 del 28.12 successivo al quale si riporta per economia di trattazione, L‟atto di incolpazione merita ampia conferma stante la prova documentale fornita dalla Procura Federale in sede di deferimento che trova peraltro suffragio nelle dichiarazioni rese dal Presidente oggi in carica il quale, in sede di applicazione del disposto dell‟art. 32 sexies del C.G.S., ha ammesso l‟errore compiuto dalla Società nell‟occasione. Al Giudicante, peraltro, non rimane che procedere ad indicare le sanzioni da applicare, in ordine alle quali non può prescindere dalle proprie precedenti decisioni assunte in occasioni similari e da ultimo proprio nella seduta del 28 dicembre u.s.. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge: - al Calciatore Bullari Andrea la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara; - al signor Sorvillo Fabrizio, l‟inibizione per anni 1 (uno) in considerazione, altresì, del pessimo comportamento processuale tenuto. Qualora detto soggetto non risulti alla data odierna tesserati per la F.I.G.C., la sanzione decorrerà dalla data di un nuovo eventuale tesseramento.

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