C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – 16 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di:

16 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Soro Larganton Abib, Calciatore, - Cuibus (o Ciuibus) Emanuel Alexan, Calciatore, - Russo Luigi, in proprio e quale Presidente della Società A.S.D. Euro Calcio Firenze, - Barbieri Maurizio, Dirigente, - Venturini Sonia, Dirigente, ai quali viene contestata la violazione di cui all’art. 1 bis, c.1 e 5, c. 10, c.2, del C.G.S. nonché degli artt. 39 e 43, c. 1 e 6 delle N.O.I.F.; -A.S.D. Euro Calcio Firenze, per la responsabilità diretta ad oggettiva di cui all’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S., conseguente al comportamento dei propri tesserati, Il C.R.T. della Toscana, nel rubricare i provvedimenti disciplinari assunti dagli Organi della Disciplina Sportiva territorialmente competenti nei confronti di calciatori che hanno preso parte alle gare ufficiali dei Campionati, ha rilevato che i Calciatori sopraindicati hanno partecipato in modo irregolare alle gare del Campionato Juniores Provinciale di Firenze, che si indicano di seguito, - Soro Larganton Abib, alla gara San Piero a Sieve / Euro Calcio Firenze del 28/1/2017, nonché alla gara Euro Calcio Firenze / UPD Isolotto del 4/2/2017. - Cuibus Emanuel Alexan alle gare Euro Calcio Firenze / USD Casellina in data 5/11/2016 ed ancora, Scarperia 1920 / Euro Calcio Firenze del 29/10/2016. Di quanto rilevato il Presidente del C.R.T. informava la Procura Federale la quale, effettuati i necessari riscontri ed identificati i Dirigenti responsabili, ha disposto – dopo la notifica della comunicazione dell‟avvenuta chiusura delle indagini – il deferimento. Convocate le parti per la data odierna il Collegio dà atto della presenza di: - Russo Luigi, in proprio e quale Presidente della Società A.S.D. Euro Calcio Firenze, - Barbieri Maurizio, Dirigente, entrambi assistiti dal legale di fiducia.

Risultano assenti, pur essendo stati formalmente convocati: - la Dirigente Venturini Sonia; - i Calciatori Soro Larganton Abib e Cuibus (o Ciuibus) Emanuel Alexan. La Procura Federale è presente nella persona dell‟Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. In apertura di dibattimento il Difensore delle parti presenti, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie dichiarandone l‟efficacia. Il dibattimento prosegue per i deferiti assenti in ordine ai quali il Procuratore – Federale chiede che, in accoglimento del deferimento, il Tribunale irroghi le seguenti sanzioni: - Soro Larganton Abib, squalifica per 3 (tre) giornate di gara; - Cuibus Emanuel Alexan, squalifica per 3 (tre) giornate: - Venturini Sonia, inibizione per 1 (un) mese. Non essendo stata svolta da alcuno di essi attività difensiva il Collegio passa a decisione. Nessun dubbio sull‟esistenza delle violazioni commesse che sono state riconosciute, sia pure in maniera attenuata, da alcuni degli stessi incolpati nel corso del procedimento. Ritiene il Collegio dover chiarire ai deferiti che non viene loro contestata alcuna malafede nei comportamenti tenuti, vertendo il presente giudizio su un semplice illecito disciplinare, ovvero sulla violazione delle norme che regolano il tesseramento dei calciatori, e non sull‟illecito sportivo regolamentato dall‟art. 7 del C.G.S.. Di nessun pregio la difesa svolta con l‟attribuire ad altro Dirigente, non facente più parte della Società, dovendo ciascun tesserato rispondere, previa la necessaria conoscenza delle norme federali, degli obblighi che contrae con la sottoscrizione della richiesta di tesserarsi. Tali obblighi non sono solo previsti per i semplici calciatori, ma gravano, in modo ancor più pregnante, sui Dirigenti preposti alla conduzione della Società ed alla preparazione tecnica e comportamentale dei giovani calciatori. Cosi affermata la colpevolezza dei deferiti, in ordine all‟applicazione delle sanzioni, il Collegio ritiene doversi tener conto del diverso comportamento da ciascuno di essi tenuto. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone l‟applicazione , ex art. 23 del C.G.S., delle seguenti sanzioni: - a Russo Luigi inibizione per mesi 4 (quattro) definita su pena base di mesi 6 (sei); - a Barbieri Maurizio mesi 2 (due) di inibizione su pena base di mesi 3 (tre); - alla Società l‟ammenda di € 280,00 (duecentottanta) e punti 4 (quattro) di penalizzazione su pena base rispettivamente di € 400,00 (quattrocento) e 5 (cinque) punti di penalizzazione. Infligge infine le seguenti sanzioni: - Soro Larganton Abib, squalifica per 3 (tre) giornate di gara; - Cuibus Emanuel Alexan, squalifica per 3 (tre) giornate: - Venturini Sonia, Dirigente, inibizione per 1 (un) mese.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it