C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – 18 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di alcuni Dirigenti e Calciatori tesserati per l‟A.S.D. Calcetto Insieme che si indicano di seguito unitamente alle violazioni contestate:

 

18 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di alcuni Dirigenti e Calciatori tesserati per l‟A.S.D. Calcetto Insieme che si indicano di seguito unitamente alle violazioni contestate: - Magnani Elena, Presidente, art. 1 bis, c.1, in relazione agli artt. 10, c.2, del C.G.S. nonché degli artt. 39 e 43, c.1 e 6 delle N.O.I.F.; - Bonducci Marco, e Lo Muscio Giacomo, Dirigenti, con riferimento agli artt. 61, c.1 e 6; 39 e 43 c.1 e 6; - Quahibi Hicham e Taoufk Dabdaubi, Calciatori, per violazione degli artt. 10, c.2, del C.G.S. nonché degli artt. 39 e 43, c.1 e 6 delle N.O.I.F.; - la Società A.S.D. Calcetto Insieme, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. Il C.R. della Toscana ha rilevato, nel corso della consueta rubricazione delle sanzioni disciplinari assunti dal G.S.T. competente, che i due Calciatori indicati in epigrafe hanno disputato, per conto della Società A.S.D. Calcetto Insieme nel corso della stagione sportiva 2016/2017, alcune gare – complessivamente quattro, tre di Campionato ed una di Coppa – pur essendo del tutto privi di tessera federale. Ha informato di tutto ciò la Procura Federale la quale, acquisita la documentazione inerente le gare ha disposto il deferimento – previa notifica della comunicazione della chiusura delle indagini – dei Calciatori, dei Dirigenti responsabili quali gli Accompagnatori ed il Presidente, nonché della Società per la conseguente responsabilità oggettiva. Disposto che la discussione avvenga nella data odierna e, notificate a mezzo raccomandata a norma dell‟art. 38 del C.G.S, le rituali convocazioni il Collegio dà atto che è presente il Dirigente Banducci Marco il quale, oltre che in proprio, agisce anche in rappresentanza – giuste deleghe oggi depositate – della Presidente Magni Elena, e del Dirigente Lo Muscio Giacomo. Sono del tutto assentii i Calciatori: Quhaibi Hicham e Toofuk Dobdoubi, ritualmente convocati. La Procura Federale è rappresentata dall‟ Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, il quale unitamente al Dirigente Banducci deposita, in apertura di dibattimento, i verbali relativi alla definizione agevolata prevista dall‟art. 23 del C.G.S. Il Collegio, esaminate in Camera di consiglio le singole proposte, rilevata la corretta esposizione dei fatti e accertata la congruità delle sanzioni, le accoglie. II dibattimento prosegue nei confronti dei calciatori deferiti. In proposito, l‟Avvocato Cristaudo rileva che dalla documentazione trasmessa dal C.R.T. emerge, in modo certo, che i Calciatori Quahibi Hicham e Taoufk Dabdoubi hanno partecipato, ancorché privi di tesseramento per la Società A.S.D. Calcetto Insieme, a quattro delle gare che detta Società ha disputato nel corso della stagione 2016/2017, ed in particolare il Quahibi a tre gare di campionato ed il Tafouk a quattro, di cui una in gare di Coppa. Siffatta partecipazione irregolare è stata resa possibile dal comportamento dei Dirigenti accompagnatori e dalla Presidente della Società, oggi non più perseguibili per l‟intervenuta definizione agevolata ex art. 23 del C.G.S.. Risultando provate per tabulas le violazioni contestate, il rappresentante della Procura chiede la conferma del proposto deferimento con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a Quahibi Hicham la squalifica per (quattro) giornate; Taoufk Dadoubi la squalifica per (cinque) giornate- Il Collegio, decidendo, afferma che l‟atto di contestazione è fondato su prova documentale indubbia ed è pertanto da confermare. Infatti dall‟esame degli atti allegati, in particolare dal tabulato del C.R.T., all‟atto di deferimento emerge che: - il Calciatore Quahibi Hicham ha disputato in maniera irregolare alle tre gare del Campionato di Calcio a 5, Serie D: Calcetto Insieme / Città di Chiusi, in data 3.11.2016; Monteriggioni / Calcetto Insieme in data 11.11.2016 e Calcetto Insieme / Ulignano Calcio del 3.12.2016; - il Calciatore Taoufk Dabdoubi, ha disputato le stesse tre gare oltre ad una di Coppa Toscana, questa in data 13.4.2017 contro A.S.D. Città di Chiusi. Nel procedere all‟assunzione dei relativi provvedimenti disciplinari il Collegio non può esimersi dallo stigmatizzare il comportamento dei calciatori ai quali ricorda che, oltre ad aver violato le norme in materia di Tesseramento federale, non si sono curati dell‟inesistenza a loro favore dell‟applicazione di quelle norme specificatamente emanate al fine di tutelare, sotto ogni possibile aspetto, la loro salute e l‟integrità fisica (costituiti dal certificato di idoneità fisica e dalla copertura assicurativa contro gli incidenti) non rendendosi conto dei rischi ai quali tale comportamento li espone. P.Q.M. Dispone l‟applicazione, ex art. 23 del C.G.S., delle seguenti sanzioni: - alla Presidente Magnani Elena, mesi 4 (quattro) di inibizione; - al Dirigente Bonducci Marco, inibizione per mesi 2 (due); - al Dirigente Lo Muscio Giacomo giorni 24 (ventiquattro) di inibizione; - alla Società A.S.D. Calcetto Insieme, punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nonché € 240.00 (duecentoquaranta) di ammenda. Infligge inoltre le seguenti sanzioni: - al Calciatore Quhaibi la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara; - al Calciatore Toofuk Dobdoubi la squalifica per 5 (cinque) giornate.

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