C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 26/04/2018 – Delibera – 19/ P / – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Lo Vaglio Federico al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, e 12, c. 5, del C.G.S..

19/ P / - Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Lo Vaglio Federico al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, e 12, c. 5, del C.G.S.. Viene altresì deferito il G.S.D. Pianella in applicazione del principio di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del G.C.S.. La Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, dopo aver accolto il reclamo proposto dal G.S.D. Pianella avverso la decisione con la quale il G.S.T. Regionale aveva squalificato – fino al 9.4.2018 – il Calciatore Lo Vaglio Federico, riteneva opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di accertare i fatti. Ciò a causa delle contraddittorietà, emerse nel corso del dibattimento, tra le dichiarazioni autoaccusatorie del Calciatore Terzuoli ed il rapporto reso dal D.G. della gara e poter quindi identificare l‟autore dell‟atto di violenza denunciato dal D.G.. Questo il fatto. L‟Arbitro della gara in esame scriveva sul rapporto di gara che, nell‟ambito di una violenta protesta rivoltagli al termine della competizione dai calciatori del G.S. Pianella, il Calciatore Lo Vaglio Federico, simulando di volerlo aiutare ad entrare, apriva la porta dello spogliatoio arbitrale per poi, al momento dell‟attraversamento da parte del D.G., sbattergliela contro causandogli un colpo di frusta e, per il contraccolpo, la conseguente scheggiatura di due denti. Il G.S.T., esaminati gli atti, infliggeva al Calciatore in questione la squalifica per mesi 14 mesi e giorni 7 a decorrere dal 2.2.2017, ovvero fino al 9 aprile 2018. Il G.S.D. Pianella impugnava, innanzi la C.S.A.T., il provvedimento così assunto indicando nel Calciatore Francesco Terzuoli colui che, inavvertitamente, aveva colpito con un calcio, spalancandola, la porta – aperta dal Lo Vaglio, secondo la tesi difensiva, per consentire al D.G. di entrare – dalla parte opposta, non accorgendosi della presenza di questi. Allegava a tal fine dichiarazione sottoscritta con la quale il Terzuoli confermava, autoaccusandosi, quanto sopra. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, pur nella consapevolezza del carattere di prova privilegiata che il rapporto di gara riveste agli effetti del procedimento disciplinare, riqualificava, in presenza della dichiarazione autoaccusatoria del Terzuoli, il Calciatore Lo Vaglio e rilevava la necessità di un approfondimento delle indagini al fine evidente di accertare l‟effettivo svolgersi dei fatti e stabilire, quindi, quale delle contrastanti dichiarazioni esistenti in atti fosse mendace al fine dell‟assunzione dei relativi provvedimenti disciplinari. Trasmetteva, di conseguenza, gli atti alla Procura Federale la quale, acquisite le dichiarazioni di alcuni Dirigenti e Calciatori delle due squadre presenti al fatto, ha ritenuto il Lo Vaglio colpevole, deferendolo unitamente alla Società di appartenenza e dopo aver comunicato agli interessati l‟avvenuta conclusione delle indagini, a questo Tribunale. Convocate le parti per la data odierna, risultano essere presenti: - il Calciatore Federico Lo Vaglio, assistito dal Legale di fiducia; - la Società G.S.D. Pianella in persona del Presidente, Signor Barcelli Rino Mario, difeso dal medesimo Avvocato.

E‟ stata prodotta, dalla difesa, tempestiva memoria con la quale, ribadendosi le argomentazioni a suo tempo svolte presso la Procura Federale, viene chiesta l‟archiviazione del contesto riferito al Calciatore Lo Vaglio con conseguente esclusione della responsabilità oggettiva del G.S.D. Pianella. E‟ presente, per la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Avvocato Tullio Cristaudo il quale, avviando il dibattimento, chiede la conferma dell‟atto di incolpazione notificato affermando che dalle circostanze di fatto emerse nel corso dell‟audizione dei tesserati presenti è evidente che il Terzuoli, autoaccusatosi, non era presente come emerge, in maniera significativa, anche dalla deposizione del suo Dirigente Accompagnatore che (confermando quanto sempre sostenuto dal D.G. ovvero che detto Calciatore non era presente) afferma di non aver visto alcuno dei calciatori della propria squadra dare un calcio alla porta dello spogliatoio arbitrale: la dichiarazione del Terzuoli non è pertanto veritiera Afferma ancora che in ogni caso la dichiarazione confessoria del Terzuoli non può costituire esimente alcuna, in ordine a quanto addebitato al Lo Vaglio, avendo egli dichiarato, in contrasto con altre deposizioni, che l‟arbitro non era presente e di essere sicuro di non avere con il proprio gesto colpito alcuno. Conclude chiedendo che, affermata la colpevolezza del deferito venga a questi irrogata la sanzione della squalifica per mesi 15 (quindici) e di conseguenza infliggersi per gli effetti di cui all‟art. 4, c. 2, del C.G.S., alla Società di appartenenza l‟ammenda di € 1.800,00 (milleottocento). Il difensore dei deferiti contesta le affermazioni della Procura e, riportandosi in buona sostanza a quanto ha fatto oggetto della memoria qui trasmessa – riecheggiante peraltro quanto trasmesso alla Procura a seguito della comunicazione dell‟avviso di conclusione delle indagini – ritiene che alla luce di quanto deciso dalla C.S.A.T. il proprio assistito debba essere prosciolto avendo tale Organo affermato che “risulta in maniera chiara che il D.G. non vede realmente l’autore del gesto ma lo presume” in evidente contrasto con la certezza con la quale il D.G. afferma che la porta gli è stata sbattuta contro dal Lo Vaglio. Rileva ancora come l‟Arbitro si sia contraddetto a proposito del Terzuoli affermando, da un lato di averlo visto rientrare negli spogliatoi, dall‟altro di non aver notato la sua presenza tra quanti gli erano d‟intorno. Lamenta l‟assenza di un certificato medico ospedaliero risultando agli atti solo la certificazione di un medico privato rilasciata cinque (rectius, otto) giorni dopo l‟evento (10.2.2017) relativa alla scheggiatura dei denti. Eccepisce ancora che a fine gara il D.G. rientrato negli spogliatoi oltre a non mostrare segni di sofferenza nulla ha riferito in merito all‟episodio ai presenti (Commissario di campo, altro arbitro, Tutor o Osservatore Arbitrale, per cui appare inverosimile che egli abbia subito danni nella misura lamentata. In proposito infine segnala che la settimana successiva al fatto in esame il D.G. ha diretto altra gara nell‟ambito del Campionato di 2^ categoria. Esclude che il Terzuoli abbia rilasciato una falsa denunzia trattandosi di calciatore utilizzato costantemente dalla Società e ben noto per le sue qualità personali oltreché calcistiche. Chiede l‟assunzione a testi di altri due calciatori della Società Pianella presenti al fatto e conclude per il proscioglimento del proprio assistito o, in via assolutamente subordinata che nel determinare la sanzione, ove si ritenga il Lo Vaglio responsabile, venga tenuto conto nella determinazione della sanzione, dell‟assenza di qualsiasi conseguenza fisica per il D.G.. Disposta la chiusura del dibattimento il Collegio, rilevando la impossibilità di assumere testi nel corso di un semplice procedimento disciplinare, decide. La questione nasce dalla dichiarazione resa alla C.S.A.T. della Toscana con la quale il Calciatore Terzuoli (G.S.D. Pianella) si è autodenunciato quale autore, del tutto involontario afferma, del calcio alla porta dello spogliatoio arbitrale che ha causato all‟Ufficiale di gara le conseguenze fisiche da questi indicate. Il Calciatore dichiara, nell‟occasione, che la porta era tenuta aperta dal compagno di squadra Federico Lo Vaglio per consentire al D.G. di entrare, il che lascia dedurre che i due calciatori si trovassero dalla stessa parte della porta o che comunque dovevano essere visibili l‟un l‟altro, come doveve essere visibile anche l‟Arbitro. Il Lo Vaglio avalla il fatto allorché afferma testualmente al Collaboratore della Procura – nel corso della deposizione resa in data 21 novembre 2017 – “ ……al termine dell’incontro ci siamo recati verso gli spogliatoi insieme all’arbitro ed alla squadra locale. Io ed alcuni miei compagni di squadra tra cui ricordo in particolare il Pagliantini Matteo posizionato al mio fianco sinistro ed il Terzuoli Francesco posizionato subito dietro di me avevamo continuato a protestare….”. E‟ quindi evidente che, stando a dette affermazioni, il D.G. ed i Calciatori Lo Vaglio e Terzuoli si trovassero insieme, unitamente ad altro calciatore, e ben in vista tra loro il che contrasta con quanto affermato dal Terzuoli con la denuncia, ovvero di aver inferto il calcio alla porta “….senza sapere, da quella posizione non avevo la visuale dell’interno della porta, se dietro ci fosse qualcuno.” Il Terzuoli, inoltre, nel corso dell‟istruttoria nega tale contemporanea presenza dichiarando “Non so se il Lo Vaglio abbia anche lui colpito la porta dell’arbitro…” Da tale raffronto si evince che le dichiarazioni dei due calciatori sono state, per fini fin qui imperscrutabili, rilasciate esclusivamente al fine di scagionare il Lo Vaglio. Infatti la presenza del Terzuoli viene esclusa, non solo dall‟Arbitro che indica con precisione e decisione – sia sul rapporto di gara che in sede istruttoria – con certezza che autore della violenza sia stato il Lo Vaglio, ma anche dal Dirigente del G.S.D. Pianella, Marco Giannetti, in data 2.11.2017, il quale afferma che nelle vicinanze del D.G. si trovava il Lo Vaglio ma certamente non il Terzuoli. Ed ancora a concorrere a confermare la estraneità del Terzuoli all‟episodio è la dichiarazione resa dall‟Arbitro Maurizio Lucattini, presente nello spogliatoio in veste non precisata, che dopo aver affermato di aver visto sbattere la porta contro l‟Arbitro da parte di un giocatore del Pianella ne ha indicato i tratti somatici che appaiono, dall‟esame delle foto allegate agli atti, essere riferibili più al Lo Vaglio che al Terzuoli. Tutti questi indizi, che considerati nell‟insieme costituiscono prova, sono sufficienti per il Collegio a ritenere fondato il deferimento e, quindi, ad accoglierlo. Affermata la responsabilità del Lo Vaglio nella vicenda il Collegio è chiamato a determinare l‟entità della sanzione da comminare. Sotto tale aspetto acquisice piena valenza l‟affermazione della difesa del calciatore in ordine al non avere il D.G. lamentato nell‟immediatezza del fatto alcuna sofferenza e di non fatto ricorso- come avrebbe dovuto in caso di danni fisici – a cure e specifiche diagnosi ospedaliere recandosi, solo otto giorni dopo la gara e quindi a distanza di tempo laddove la patologia lamentata avrebbe richiesto un intervento medico immediato quanto meno a livello diagnostico, presso uno studio odontoiatrico privato rendendo pertanto dubbio il necessario rapporto tra causa ed effetto. L‟Arbitro tuttavia è stato raggiunto dal colpo inferto alla porta il che, costituendo indubbio atto di violenza, è causa dell‟adozione di provvedimenti disciplinari a carico del Lo Vaglio riconosciuto, in questa sede, autore della violenza. Al Collegio non rimane che esaminare, al fine di valutare se con l‟autodenuncia – causa peraltro di un notevole impegno da parte di Procura e Organi della Giustizia sportiva – il Calciatore Terzuoli abbia violato il disposto dell‟art. 1 del C.G.S., nel qual caso verrebbe ad essere chiamata in causa anche la Società, in applicazione dell‟art. 4. c. 2. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento ed infligge al Calciatore Lo Vaglio Federico la squalifica per mesi 8 (otto) e così, tenuto conto del sofferto pregresso, fino al 20 ottobre 2018. Infligge ancora alla Società G.S.D. Pianella l‟ammenda di € 900,00 (novecento). Dispone l‟invio degli atti alla Procura Federale per quanto indicato in parte motiva.

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