C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 22/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO LEVANE LEONA/SINALUNGHESE DEL 4.03.2018 (1-2).

RECLAMO DELL'A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA AVVERSO REGOLARITA' GARA ATLETICO LEVANE LEONA/SINALUNGHESE DEL 4.03.2018 (1-2).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 46 dell'8.3.2018; -reclama nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa federale la societa' Atletico Levane Leona chiedendo il riconoscimento di un errore tecnico commesso dall'arbitro e la conseguente ripetizione della gara in epigrafe. Assume la societa' che l'errore tecnico sarebbe avvenuto al 31º del secondo tempo quando l'assistente di parte della societa' Atletico Levane Leona aveva abbandonato il campo senza essere sostituito. Il G.S.T., rilevato che la societa' Sinalunghese non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito, letto il referto arbitrale, acquisito agli atti il supplemento e sentito l'arbitro a chiarimenti in merito all'episodio menzionato, rileva che al 37º del secondo tempo , ovvero al 2º minuto di recupero dei tre concessi, l'assistente di parte locale nel contestare violentemente il D.G. abbandonava il campo prima che venisse preso nei suoi confronti il provvedimento disciplinare di allontanamento e senza che venisse sostituito per il breve periodo di tempo residuo della gara. Ricorda questo Giudice come, agli Organi di Giustizia Sportiva, per effetto dell'art. 17, comma 4, del C.G.S. , spetti stabilire se ed in quale misura fatti per la loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici verificatisi in occasione delle gare abbiano avuto influenza sulla regolarita' di svolgimento delle stesse. Il fatto verificatosi non puo' essere riconosciuto come elemento di errore tecnico dell'arbitro che ha influito sul regolare svolgimento della gara, sia per il breve tempo in cui l'assistente e' stato assente e sia perche' lo stesso era proprio un tesserato della societa' che poi ha presentato ricorso sulla regolarita' della gara. Occorre tenere anche conto che per regolamento, in mancanza degli assistenti ufficiali, sono le societa' che debbono indicare ed incaricare un tesserato per lo svolgimento di tale compito, quindi era la stessa societa' Atletico Levane Leona che doveva rispondere della assenza dovuta all'abbandono dell'assistente di parte provvedendo ad individuare un altro tesserato in distinta per la sua sostituzione. A giudizio di questo G.S.T., inoltre, l'assenza temporanea dell'assistente di parte della societa' Atletico Levane Leona, la cui condotta e' sicuramente criticabile, non ha compromesso la regolarita'della gara, considerando che l'assenza stessa e' durata circa 30 secondi e che durante gli stessi non e' accaduto nulla di rilevante. Da cio' si trae la ragionevole convinzione che l'episodio in oggetto sul piano sostanziale non ha avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale che deve essere quindi confermato. Per tutti questi motivi il G.S.T. rigetta il reclamo cosi' come proposto dalla societa' Atletico Levane Leona di Bucine (Arezzo) e convalida il risultato della gara in epigrafe Atletico Levane Leona-Sinalunghese 1-2. La tassa reclamo, versata, viene incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it