C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 26/04/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA A.S.D. GS BUTESE CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA LAJATICO/BUTESE CALCIO DEL 15.04.2018 (2-0).

RECLAMO DELLA A.S.D. GS BUTESE CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA LAJATICO/BUTESE CALCIO DEL 15.04.2018 (2-0).

 Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 56 del 19.04.2018; -con tempestivo e rituale reclamo,l'A.S.D. GS Butese Calcio contestava la regolarita' della gara in epigrafe, lamentando la posizione irregolare del calciatore Diego Gori, nato il 9.7.1992 ed impiegato nel corso della gara dalla società USD Lajatico. L'irregolarità della posizione del calciatore sarebbe derivata, secondo la reclamante, dalla circostanza che il calciatore Diego Gori non potesse essere tesserato (ergo potesse partecipare alla gara) in quanto nei suoi confronti era stata dichiarata, con provvedimento di questo G.S.T. pubblicato sul C.U. n.50 del 7.3.2013, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., con ciò conseguendo la richiesta di applicazione della sanzione della perdita della gara per la società reclamata. Nessuna controdeduzione perveniva a questo Ufficio dalla società USD Lajatico. Il G.S.T., svolti gli opportuni accertamenti presso gli Uffici competenti, anche ai fini della verifica di una eventuale intervenuta concessione del provvedimento di grazia nei confronti del Sig. Diego Gori, osserva quanto segue. Il reclamo è fondato e deve essere accolto. E' agli atti del rapporto di gara, infatti, che il calciatore Diego Gori ha preso parte alla partita in epigrafe subentrando all'11 minutodel secondo tempo ad un proprio compagno di squadra. I dati anagraficiindicati nel rapporto corrispondono al medesimo soggetto che, all'epoca tesserato per la società Livorno Nord Pontino ASD, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.50 del 7.3.2013 fu squalificato dal G.S.T. fino al 7.3.2018 con l'ulteriore pena accessoria della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. vista la particolare gravità dei fatti commessi in danno del D.G.. Tutto ciò in base al disposto di cui all'art. 19 comma3 del C.G.S. Questo G.S.T. ritiene opportuno precisare, a scanso di equivoci, che il provvedimento sanzionatorio principale della squalifica sino al 7.3.2018 (5 anni è la sanzione massima prevista dal C.G.S.) riguardavala posizione del calciatore rispetto alla partecipazione alle gare, mentre il provvedimento accessorio e distinto della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ne impediva qualsiasi futuro tesseramento, sul presupposto che i fatti di particolare gravità posti in essere all'epoca dal Sig. Diego Gori non ne consentissero più l'appartenenza alle attività dellaFederazione. L'art. 36 comma 6 delle N.O.I.F. è esplicito nell'indicare che non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., indipendentemente dall'aver scontato o meno la squalifica. La ratio della norma è evidentemente quella di allontanare definitivamente dalla F.I.G.C queisoggetti, indipendentemente dal decorso del tempo rispetto al fatto commesso, che si sono resi responsabili di fatti o atti particolarmente gravi, come previsti dalle norme Statutarie e dal C.G.S. P.Q.M. Il G.S.T., in accoglimento del reclamo proposto dalla ASD GS Butese Calcio avverso la regolarità della gara USD Lajatico - A.S.D. Butese Calcio di 1'categoria del 15.04.2018, per avere la prima impiegato nel corso della gara il calciatore Diego Gori colpito da provvedimento di preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento di questo G.S.T. pubblicato sul C.U. n. 50 del 7.3.2013, non riabilitato o raggiunto da un provvedimento digrazia, dispone nei confronti dell'USD Lajatico la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 oltre ad un'ammenda di Euro 350,00, nonché l'inibizione del dirigente accompagnatore Simone Serragoni per 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente decisione sul C.U. Si trasmetta gli atti all'Ufficio Tesseramento per gli adempimenti di competenza in ordine alla posizione del calciatore Diego Gori. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.

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