C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 26/04/2018 – Delibera – 21 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Frey Daniel Nicolas al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F..-

21 / P - Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Frey Daniel Nicolas al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F..- Il Settore Giovanile e Scolastico, rilevato che il tesseramento del calciatore deferito è stato emesso in violazione di quanto disposto dall‟art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., ha informato del fatto la Procura Federale. L‟Ufficio, acquisita la documentazione relativa al tesseramento, comprensiva del certificato di residenza nell‟ambito della Regione Toscana, accertato che il Calciatore Frey ha partecipato in posizione di tesseramento irregolare a ben 13 (tredici) gare del Campionato Giovanissimi Regionale 2002 con la squadra della Società A.S.D.C G.C. Capezzano Pianore 1959, ha disposto il deferimento posto oggi in esame. In apertura di dibattimento il Collegio rileva la presenza del rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo, mentre, per quanto regolarmente convocato, è assente il Calciatore Frey il quale non ha peraltro svolta alcuna attività difensiva. All‟inizio del dibattimento, la Procura Federale per il tramite dell‟Avvocato Cristaudo afferma che il deferimento merita piena conferma rilevando che dalla documentazione anagrafica del Calciatore emerge la fondatezza della violazione contestata. Precisato che la Società, il suo Presidente ed i Dirigenti Accompagnatori della squadra hanno definito quanto loro contestato, in applicazione dell‟art. 32 sexies del C.G.S., chiede che al Calciatore Frey venga inflitta la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara. Concluso il dibattimento il Collegio delibera, previa ricostruzione del fatto. Il tesseramento dei Calciatori prevede all‟art. 40, c. 3, che il trasferimento dei giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età può avvenire a due condizioni, la prima che il nucleo familiare risieda da almeno sei mesi nella Regione sede della Società che intenda tesserarlo o, in alternativa, che questa abbia sede in provincia di altra regione purchè confinante con quella di residenza. Dalla documentazione anagrafica risulta evidente che il Calciatore Frey ha avuto la residenza nel Comune di Concorezzo (MB) fino al 13 ottobre 2016 e che solo a partire da tale data ha ottenuto la residenza nel Comune di Seravezza in provincia di Lucca. La comparazione fra i due dati fa sì che il Calciatore avrebbe potuto tesserarsi per una squadra della Toscana solo a decorrere dal 13 aprile 2017 per cui gli viene contestato di aver disputato gare per l‟A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore nel periodo compreso tra il giorno 8.1.2017 (Lastrigiana / Capezzano) ed il 2.4.2017 (Olimpia Firenze / Capezzano). Il deferimento è da accogliere perché fondato, dovendo tuttavia il Collegio rilevare la eccessiva mitezza della sanzione richiesta dalla Procura Federale che non trova riscontro alcuno a fronte delle numerosissime decisioni assunte da questo Organo negli eguali procedimenti che è stato chiamato a decidere (cfr. da ultimo anche il presente C.U.). P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana, tenuto conto dell‟alto numero di gare disputate, applicando l‟istituto della continuazione, infligge al Calciatore Frey Daniel Nicolas la squalifica per 8 (otto) giornate di gara.

 

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