C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 03/05/2018 – Delibera – 23 / P – Stagione Sportiva 2017/ 2018. Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti tesserati: – Quercetani Stefano, Presidente della Società Giovani Calcio Vinci, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, correlato all’art. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; –

23 / P - Stagione Sportiva 2017/ 2018. Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti tesserati: - Quercetani Stefano, Presidente della Società Giovani Calcio Vinci, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, correlato all’art. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; - Lucchesi Alessandro, - Posarelli Alessandro, Dirigenti, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.: - Tiemoko Bertrand, Calciatore, per la violazione dell’art. 10, c. 2, del C.G.S. e degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.. La partecipazione del Calciatore Tiemoko Bertrand alle gare del Campionato di 3^ Categoria, girone C, San Pierino / Giovani Calcio Vinci del 5.11.2016 e Giovani Calcio Vinci / Monterappoli del 13.11.2016, nella squadra della Società Giovani Calcio Vinci, pur non essendo tesserato il Calciatore per detta Società, ha legittimato la Procura Federale a proporre il deferimento per le violazioni indicate in epigrafe. Con la notifica dell‟avviso di conclusione delle indagini è stato altresì contestato ai soggetti sopraindicati oltreché l‟assenza di tesseramento per la Società, anche quella del certificato di idoneità all‟attività agonistica e della copertura assicurativa. Convocate le parti per la data odierna, è presente, in rappresentanza di tutti i soggetti deferiti, il Dirigente della Società Carboni Paolo, munito delle deleghe rilasciate da ciascuno dei deferiti. Rappresenta la Procura Federale l‟Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, il quale, unitamente al Delegato dei Tesserati e dell‟Ente deferito, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone l‟applicazione, nei confronti dei deferiti come sopra rappresentati, delle seguenti sanzioni: - Quercetani Stefano, Presidente, inibizione per giorni 80 (ottanta); - Lucchesi Alessandro, Dirigente, inibizione per giorni 40 (quaranta); - Posarelli Alessandro, Dirigente, inibizione per giorni 40 (quaranta); - Tiemoko Bertrand, Calciatore, squalifica per 2 (due) giornate di gara; - Società Giovani Calciatori Vinci, la penalizzazione di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nel corso della stagione, 2018/2019, nonché l‟ammenda di € 240,00 (duecentoquaranta). Dichiara chiuso il procedimento.

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