C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera – 29 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di
29 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di - Bertelloni Luca, Calciatore, per la contestata violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 22, commi 2 e 6, ed all’art. 10, c. 6, del C.G.S.; - Pedonese Roberto, Dirigente, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F. con riferimento all’art. 22, commi 2 e 6, ed all’art. 10, c. 6, del C.G.S.; - la Società U.S.D. Pietrasanta Calcio 1911, per la quale i due soggetti indicati risultavano tesserati all’epoca dei fatti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Il G.S. Territoriale della Toscana, nell’esaminare il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Camaiore Calcio in ordine all’esito della gara di Coppa Italia, Eccellenza e Promozione, che vedeva detta Società opposta, in data 20/9/2017, alla Società U.S.D. Pietrasanta, rilevava che ad essa aveva partecipato in maniera irregolare, nella squadra della Società Pietrasanta, il Calciatore Bertelloni Luca che non aveva scontato per intero la sanzione della squalifica per due giornate, inflittegli con il C.U. n.19/2016 in data 6/10/2016, una per espulsione diretta ed una per somma di ammonizioni. In conseguenza di ciò, accogliendo il reclamo, assumeva ai sensi dell’art. 17/5 del C.G.S. il provvedimento disciplinare della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Società Pietrasanta Calcio, infliggeva al Calciatore Bertelloni una ulteriore giornata di squalifica, come da C.U. n. 17 del 5.10.2017. Il G.S., avendo rilevato che il Calciatore non aveva scontato per intero la squalifica comminatagli, inviava gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di propria competenza. La Procura Federale, acquisita la necessaria documentazione, ha disposto il deferimento contestando ai soggetti interessati, a causa della irregolare partecipazione del Bertelloni alla gara di Coppa Italia disputata in data 3/9/2017, le violazioni indicate in epigrafe. Questo lo svolgersi della vicenda come ricostruita dal Tribunale nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Il Calciatore Alinari, veniva sanzionato con il C.U. 19/2016, in data 6/10/2016, con la squalifica per due giornate scontantodone unicamente una, per non aver partecipato alla gara di Coppa Italia disputata in data 19/10/2016 dalla Società Camaiore, per la quale era a quel momento tesserato, contro la Società Seravezza Pozzi Calcio. In quell’occasione la Società Camaiore era sconfitta venendo quindi eliminata dalla competizione Coppa Italia Eccellenza e Promozione della Stagione Sportiva 2016/2017. Al termine della medesima Stagione il Calciatore veniva tesserato per l’U.S.D. Pietrasanta Calcio 1911 prendendo parte, per detta Società, alle gare della Coppa Italia Eccellenza e Promozione della Stagione 2017/2018, precisamente a quelle disputate nelle date 3 e 28 settembre 2017 Il G.S.T. della Toscana, nell’esaminare, come sopra detto per altri motivi, gli atti della gara disputata in data 28/9/2017 ha rilevato l’irregolare partecipazione ad essa del Bertelloni sanzionandola con la squalifica per una ulteriore giornata di gara come riportato in premessa la cui applicazione decorre ovviamente in data successiva al 6/10/2017, data di pubblicazione del relativo C. U..
Da qui l’invio degli atti alla Procura Federale ed il conseguente deferimento per il cui esame le parti venivano convocate, una prima volta, per il giorno 1 giugno u.s., e una seconda – a causa di un errore formale compiuto nella convocazione precedente, per la data odierna, 22.6.2018. La prima convocazione si è conclusa con la restituzione, in data 30 maggio c.a., da parte del competente Ufficio postale, del relativo plico raccomandato recante la dicitura di compiuta giacenza. La seconda convocazione è stata effettuata in via telematica una prima volta, in data 19/5/2018 alle ore 19,10 e, non avendo avuto notizia dell’avvenuta ricezione, ripetuta alle ore 9,45 del giorno 24/5/2018. La ricezione di quest’ultima veniva confermata per le vie brevi da un Dirigente della Società Pietrasanta Calcio 1911. All’odierna riunione non è presente alcuno dei tesserati deferiti nè il legale rappresentante della Società. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo. In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore Federale, rilevato che la violazione emerge in modo determinante dalla documentazione acquisita dall’Ufficio, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: - a Bertelloni Luca, la squalifica per 2 (due) giornate di gara; - a Pedonese Roberto, l’inibizione per giorni 40 (quaranta); - alla Società U.S.D., l’ammenda di € 700,00 (settecento) oltre la penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel corso della stagione 2018/2019. Non essendo stata prodotto alcun atto a difesa, chiuso il dibattimento, il Collegio decide. Il caso di specie è regolato da quanto disposto dagli articoli 19, comma 11.1, e 22, c. 6, del C.G.S. i quali prevedono: il primo, che le sanzioni inflitte a seguito di gare disputate nell’ambito di Coppe debbono esser scontate nelle rispettive competizioni; il secondo che le sanzioni che non vengono scontate per l’intero nel corso di una stagione vadano scontate, per il solo residuo, nell’ambito della stagione successiva anche se il calciatore ha cambiato società. Il Bertelloni, tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 per la Società Camaiore Calcio A.S.D., veniva squalificato per due giornate nell’ambito della gara di Coppa Italia disputata il 28/9/2016 (C.U. n.19/2016), scontandone solo una non partecipando, come sopra detto, alla gara del giorno 19/10/2016. La Società Camaiore veniva, nella medesima data, eliminata per cui il Calciatore non scontava la residua giornata di squalifica che, per effetto dell’eliminazione dalla competizione della squadra, avrebbe dovuto essere scontata nelle gare di Coppa Italia della stagione successiva (2017/2018). Senonchè il Bertelloni, nel frattempo trasferito alla Società Pietrasanta, ha partecipato alle prime due giornate delle gare della Coppa Italia con ciò contravvenendo a quanto disposto dall’art. 22, c. 6, sopra richiamato. Il Dirigente Accompagnatore ha, a sua volta, violato il disposto dell’art. 61 delle N.O.I.F. attestando, con la sottoscrizione della lista di gara, la regolarità della posizione dei calciatori ad essa partecipanti, legittimando in tal modo la posizione del Bertelloni, di fatto irregolare. Il comportamento dei due tesserati coinvolge inoltre la Società U.S.D. Pietrasanta Calcio 1911 a titolo di responsabilità oggettiva, secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Da quanto sopra è evidente che il deferimento è fondato e quindi da accogliere con conseguente applicazione delle sanzioni previste dai casi di specie. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - a Bertelloni Luca, la squalifica per 2 (due) giornate di gara; - a Pedonese Roberto, l’inibizione per giorni 40 (quaranta); - alla Società U.S.D., l’ammenda di € 700,00 (settecento) oltre la penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel corso della stagione 2018/2019.