F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 020/CSA pubblicata il 01 Ottobre 2021- calc. Palesi Luca
Decisione n. 020/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 012/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino - Presidente
Maurizio Borgo - Componente
Francesca Mite - Componente (relatore
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 012/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Luca Palesi,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 19/DIV del 07.09.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.09.2021, l’Avv. Francesca Mite e udito l’Avv. Paolo Marsilio per il sig. Luca Palesi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore sig. Luca Palesi, tesserato per la società Olbia Calcio 1905 S.r.l., con dichiarazione del 09.09.2021, preannunciava reclamo a mezzo dell’indicato difensore, avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 19/DIV del 07.09.2021), all’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Ancona Matelica – Olbia, disputato in data 05.09.2021, consistente nella misura della squalifica di n. 2 (due) gare effettive.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro il calciatore: “per aver pronunciato ripetutamente espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso per doppia ammonizione”.
Il reclamante, con la dichiarazione, sopra indicata, di preannuncio di reclamo, chiedeva contestualmente la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il calciatore sig. Luca Palesi faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno del reclamo diretto ad ottenere la riduzione della sanzione comminata da due giornate ad una, il ricorrente ha sollevato censure che vertono principalmente su due motivi. Il ricorrente contesta, anzitutto, la ricostruzione del Giudice Sportivo e l’erronea valutazione dell’appunto riservato al Procuratore Federale a cura dei collaboratori: nell’appunto riservato si legge che “il calciatore n. 8 dell’Olbia Luca Palesi, espulso al 9 del secondo tempo, rientrato dentro allo spogliatoio urlava, tanto da essere sentito distintamente dal corridoio” frasi blasfeme; il Giudice Sportivo, invece, fonderebbe l’inflizione della sanzione su una circostanza diversa, “per doppia ammonizione e per aver pronunciato ripetutamente espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso per doppia ammonizione”.
Il ricorrente contesta, poi, la misura della sanzione, reputata eccessivamente gravosa, stante l’assenza di precedenti disciplinari del calciatore.
Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 17.09.2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Paolo Marsilio il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità insistendo per la riduzione della squalifica.
Il ricorso è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dal contrasto tra quanto refertato dai collaboratori della Procura Federale nel sopra citato appunto riservato (secondo cui, “il calciatore (…) rientrato dentro allo spogliatoio”, avrebbe proferito frasi blasfeme) e la decisione del Giudice Sportivo che, invece, così motiva la propria decisione: per avere costui “pronunciato ripetutamente espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi”.
L’incongruenza tra quanto refertato dai collaboratori della Procura Federale e la decisione del Giudice Sportivo condiziona la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure.
Nel sopra riferito quadro di incertezza in ordine alla ricostruzione fattuale degli accadimenti, considerata la particolare natura della violazione disciplinare contestata, questa Corte ritiene non potersi affermare l’inequivocabile riferibilità delle frasi blasfeme all’incolpato. Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal calciatore Luca Palesi deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a una giornata effettiva di gara.
P.Q.M.
accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce