F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 021/CSA pubblicata il 01 Ottobre 2021- calc. Fabriani Cristian
Decisione n. 021/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 010/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – Vice Presidente (relatore)
Francesca Mite - Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 010/CSA/2021-2022, proposto dal sig. FABRIANI Cristian, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 19/DIV del 07.09.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.09.2021, l’Avv. Borgo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. FABRIANI Cristian ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 19/DIV del 07.09.2021), in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro, Campobasso/Taranto, del 04.09.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con uno schiaffo alla nuca e provocandogli un dolore momentaneo alla testa, con pallone in gioco e ad azione distante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata”.
Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica.
Il reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa.
Secondo la tesi del reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di condotta antisportiva attesa la mancanza della “cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato”.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Ed invero, per come evidenziato dal Giudice Sportivo, il Sig. FABRIANI Cristian ha tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con uno schiaffo alla nuca e provocandogli un dolore momentaneo alla testa, con pallone in gioco ma ad azione distante; circostanza, quest’ultima, che esclude la possibilità di riqualificare la condotta, posta in essere dal reclamante, alla stregua di una condotta antisportiva. A ciò, sia aggiunga che, per come evidenziato sempre dal Giudice Sportivo, il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata; il che giustifica, ulteriormente, la qualificazione della condotta, tenuta dal FABRIANI, come violenta e non antisportiva.
Sulla base di quanto precede, l’appello, proposto dal Sig. FABRIANI Cristian, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC
L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Borgo Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce