F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37/TFN – SD del 01 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1232/632pf20-21/GC/am del 25.8.2021 nei confronti del Sig. Tassone Federico e della società ASD Catanzaro Futsal – Reg. Prot. 22/TFN-SD

 

Decisione/0037/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0022/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Paolo Clarizia – Componente;

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 23 settembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1232/632pf20-21/GC/am del 25 agosto 2021 nei confronti del Sig. Tassone Federico e della società ASD Catanzaro Futsal, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 25 agosto 2021 la Procura Federale ha deferito al Tribunale, sezione disciplinare:

il Sig. Tassone Federico, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD Catanzaro Futsal, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5 comma 1 del CGS, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all’art. 39 comma 3 (condotta gravemente antisportiva) del CGS, per avere, (in occasione della gara di calcio a 5, Catanzaro Futsal-Atletico Canicattì, del 27.2.2021, valevole per il campionato di serie B C5, girone H, disputato in Catanzaro presso il Palasport Stefano Gallo), rivolto al presidente della squadra avversaria dell'Atletico Canicattì 5, Sig. Urso Vincenzo, con tono minaccioso, la seguente frase: "Presidente, non sono responsabile di quello che vi potrebbe accadere quando uscite dal Palazzetto”;

la società ASD Catanzaro Futsal, codice n. 947688, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS, della condotta posta in essere da soggetto con quest’ultima tesserato al momento della commissione dei fatti, come suindicata.

Il Dibattimento

All’udienza del 23 settembre 2021 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione, nei confronti del Sig. Federico Tassone della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione; e nei confronti della società ASD Catanzaro Futsal della ammenda di euro 900,00 (novecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio ritiene non accoglibile l’istanza di rinvio depositata dall’Avv. Vittorio Coscarella, difensore del Sig. Tassone, perché tardiva rispetto alla data del provvedimento di fissazione dell’udienza civile e, comunque, risultando il deferito rappresentato anche dall’ Avv. Emilio Martucci, che non ha segnalato alcun impedimento.

Procedendo poi alla trattazione del merito del deferimento, ritiene il Collegio che dall’esame degli specifici fatti, come ampiamente evidenziati nell’atto di deferimento e relativi mezzi di prova ivi indicati, emerge un quadro probatorio giuridicamente inidoneo a dimostrare il verificarsi dello specifico comportamento contestato al deferito.

In particolare, costituisce oggetto di contestazione una frase minacciosa che il Sig. Tassone Federico avrebbe rivolto al Sig. Urso Vincenzo alla fine del secondo tempo della gara.

Ai fini della valutazione delle condotte, è opportuno in via preliminare porre in rilievo che la dichiarazione della persona offesa, per essere posta a fondamento della responsabilità del deferito, deve essere valutata in modo rigoroso e con la dovuta cautela, dovendo essere corroborata da un'approfondita indagine circa l'attendibilità delle propalazioni rese e finalizzata a vagliare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto. Con particolare riguardo alla verifica oggettiva, occorre accertare se la narrazione si presenti logica, verosimile e coerente in riferimento ai fatti oggetto di giudizio, alle persone eventualmente coinvolte e alle altre circostanze utili per individuare l'interazione tra soggetto agente e persona offesa nonché se le dichiarazioni della persona offesa risultino contraddittorie e/o non corroborate da ulteriori elementi e riscontri istruttori utili. L’esito negativo dell’indagine rende le dichiarazioni di parte offesa insufficienti per l'affermazione della responsabilità del deferito e quindi liberamente valutabili dal giudice nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.

Allo stesso modo, la testimonianza di persone legate da un vincolo con la persona offesa, che sia familiare o anche associativo - ed in questo caso inerente rapporti interni all’associazione sportiva -, deve essere vagliata in modo rigoroso, risultando attendibile solo se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, come ad esempio da documenti, video o da altre testimonianze.

Delineate le suddette coordinate ermeneutiche, per quanto concerne la contestazione relativa al contegno minaccioso tenuto dal Sig. Tassone Federico, concretizzatosi nella pronuncia della frase oggetto di deferimento, questo Collegio ritiene che non sussista un adeguato riscontro probatorio di siffatto comportamento.

Infatti, le dichiarazioni della parte offesa non hanno trovato ulteriori utili riscontri, essendo state confermate - per giunta non compiutamente, ossia non in tutte le circostanze di fatto - da due tesserati della società Atletico Canicattì e, parallelamente, smentite dai tesserati della società Catanzaro Futsal e comunque non confermate né dalle dichiarazioni del Commissario di campo né dal video esaminato dalla Procura.

In particolare, il Dirigente Sig. Todaro Tilli della società Atletico Canicattì, riferisce di aver direttamente sentito pronunciare la frase in questione dal deferito, ma la contestualizza alla fine del primo tempo, laddove viceversa sarebbe stata pronunciata alla fine del secondo tempo.

Il giocatore Davide Cottone, anch’egli tesserato della società Atletico Canicattì, afferma che erano stati intimoriti dal Presidente della società Catanzaro durante il secondo tempo, ma non ricorda con esattezza la frase pronunciata con tono minaccioso. Viceversa, le dichiarazioni della parte offesa e dei tesserati appartenenti alla medesima società della parte offesa risultano sostanzialmente contraddette dalle dichiarazioni del deferito Sig. Tassone che nega di aver pronunciato tale frase ed anzi afferma di essersi allontanato dalla tribuna a fine partita “per andare a comprare le pizze per la squadra ospite”, momento in cui sarebbe avvenuto il fatto in contestazione. Allo stesso modo, il Sig. Lazzaro Domenico, Dirigente accompagnatore della Società “ASD Catanzaro Futsal”, nega che il suo Presidente abbia minacciato il Presidente del Canicattì al termine della gara e, così, anche il Sig. Mardente Gianluigi – anch’egli tesserato col Catanzaro Futsal – dichiara di non aver sentito pronunciare la frase in contestazione dal Sig. Tassone riferendo, anzi, che il suo Presidente a fine partita non era presente in tribuna.

In tale quadro probatorio caratterizzato da testimonianze diametralmente contrastanti rese dai tesserati di entrambe le società, si innestano altresì, per un verso, le dichiarazioni del Commissario di Campo Sig. Ennio Pascuzzi che ha affermato che a fine gara, in sua presenza, non è stato rivolto nessun insulto o minaccia verso il Presidente del Canicattì e, per altro verso, le immagini del video esaminate dalla Procura in cui non si nota alcun comportamento irriguardoso del Presidente del Catanzaro nei confronti del Presidente del Canicattì e non si sentono neppure frasi minacciose o ingiuriose pronunciate in tribuna.

Pertanto, il quadro probatorio è caratterizzato dalle dichiarazioni della parte offesa e, con contenuti non coerenti e generici, dei tesserati della medesima società della parte offesa che non sono corroborate da ulteriori elementi e riscontri istruttori come detto indispensabili, ma sono contraddette dalle dichiarazioni dei tesserati della società del deferito e non sono confermate infine né dal commissario di campo dell’arbitro né dal video esaminato.

In definitiva, la contestazione dell’addebito non risulta adeguamente provata secondo le coordinate ermeneutiche sopra precisate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 1° ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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