F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 024/CSA pubblicata il 06 Ottobre 2021- F.C. Pro Vercelli 1892 – Sig. Smerieri Franco

Decisione n. 024/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 015/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino - Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Mauro Sferrazza - Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 015/CSA/2021-2022 proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 23/DIV del 14 settembre 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.10.2021, il dott. Carlo Buonauro e udito l’Avv. Alex Casella per la ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del Vice Presidente del CDA con pieni poteri esecutivi, sig.ra Anita Angio, impugna la decisione in epigrafe indicata -  Com. Uff. n. 23/DIV del 14 settembre 2021 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - con la quale il suo Presidente veniva sanzionato con l'ammenda di € 500,00 per aver, unitamente ai propri sostenitori, intorno al minuto 25° del secondo tempo intonato cori oltraggiosi nei confronti dei dirigenti della società avversaria, così rendendo necessario l'intervento delle Forza dell'ordine e degli Steward.

Con il proposto reclamo, La F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. chiede in via principale di disporre l'annullamento della contestata sanzione poiché non è stata la condotta tenuta dal Presidente (e dai tifosi) a far intervenire gli agenti di polizia e gli steward bensì, il comportamento dei dirigenti del Seregno; in via subordinata disporre l'annullamento delle sanzioni comminate per la tenuità della condotta tenuta poiché il termine utilizzato non rientra tra i termini abitualmente usati per offendere o provocare qualcuno.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 1 ottobre 2021, è comparsa per la parte reclamante l’Avv. Alex Casella, che dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.

Dagli atti del giudizio - non contestati nelle loro risultanze e comunque assistiti da fede privilegiata (di talché non rileva la genericamente asserita circostanza della mancata presenza di entrambi i verbalizzatori e l’omesso confronto con le forze dell’ordine, con conseguente irrilevanza della spiegata istanza di assunzione di prova testimoniale) - emerge che le condotte contestate discendono dal rilievo storico-fattuale per cui "Al 25° del secondo tempo diversi sostenitori della Pro Vercelli (circa 20) presenti sulla Tribuna centrale, tra cui anche il presidente della stessa Società Sig. Franco Smerieri, hanno inveito più volte contro i dirigenti del Seregno, urlando il seguente coro: Buffoni — Buffoni. Soltanto grazie all'immediato intervento delle forze di polizia e degli steward è stato possibile riportare la calma in tribuna".

Orbene, rispetto a tale dato, per un verso, non assume rilievo significativo la circostanza per cui la sparuta rappresentanza dei tifosi ospiti abbia a sua volta tenuto un comportamento provocatorio, atteso che la stessa, oggetto di distinta ed autonoma valutazione ad altri fini sanzionatori, non elide l’antigiuridicità della condotta in contestazione; dall’altro lato, le espressioni utilizzate, indipendentemente dalla loro astratta etimologia storica ed invece calate nel concreto contesto in cui sono state proferite, lungi dal rappresentare (secondo la non condivisibile prospettazione di parte reclamante) un frasario scherzoso, integrano gli estremi di quel linguaggio oltraggioso e idoneo ad incitare alla violenza per cui sono state correttamente poste a fondamento delle contestate sanzioni.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                       Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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