F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 025/CSA pubblicata il 06 Ottobre 2021- Calcio Lecco 1912 S.r.l.

Decisione n. 025/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 019/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino - Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Mauro Sferrazza - Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 019/CSA/2021-2022 proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. in data 21.09.2021;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 36/DIV del 21.09.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.10.2021, il dott. Carlo Buonauro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Calcio Lecco 1912 S.r.l. impugna la delibera dal Giudice Sportivo della Lega Pro, pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 36/DIV del 21.09.2021, con la quale, in relazione alla gara Lecco/Feralpisalò del 19.09.2021, sono state comminate le seguenti sanzioni: ammenda di € 1.500,00 alla reclamante per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: “1. Al 25' del primo tempo per 2 volte, nei confronti di un Dirigente della Società avversaria; 2. Al 5' del secondo tempo per 2 volte nei confronti di Istituzioni calcistiche; 3. Al 28' del secondo tempo nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.c.c.)”.

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 12 ottobre 2021 e ammenda € 500.00 inflitte al Sig. Fracchiolla Domenico, “per aver, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro perché‚ a seguito di una decisione di questi, entrava sul terreno di gioco per circa 2 metri nei pressi della linea mediana e urlava nei confronti del predetto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)”.

Con il proposto reclamo, la società Calcio Lecco 1912 S.r.l., da un lato, chiede, in via principale, l'annullamento della sanzione irrogata al tesserato Domenico Fracchiolla e, in alternativa, sostituirla con la sola ammenda e/o ridurla alla misura più modesta ritenuta di giustizia rispetto a quanto deliberato in prime cure, atteso che il suo comportamento in realtà non si appaleserebbe come irriguardoso nei confronti dell'arbitro, potendosi certamente riferire ad una esternazione determinata dal momento concitato connesso ad un'azione di gioco conclusasi con un goal;

Dall’altro lato, chiede, in via principale, la stessa adotti un Codice Etico, approvato dal Consiglio atteso che la stessa riconosce che l'osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di fondamentale importanza per la propria crescita sportiva, economica e reputazionale.

A seguito della riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 1 ottobre 2021, senza richiesta di audizione, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.

In relazione alla sanzione irrogata alla società, dagli atti del giudizio - non contestati nelle loro risultanze e comunque assistiti da fede privilegiata - emerge che le condotte contestate discendono dal rilievo storico-fattuale per cui “I tifosi presenti nella curva del Lecco, (più di un centinaio) durante il corso della partita, intonavano I seguenti cori: "Al 25' del primo tempo, riferendosi al Dirigente Accompagnatore dei Feralpisalò : " Magoni uomo di merda" per 2 volte. Al 5' del secondo tempo: "Lega Italiana figli di puttana " per 2 volte. Al 28' del secondo tempo: "fa disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, mestiere di merda Carabiniere".

Orbene, rispetto a tale dato, per un verso, emerge con nettezza l’elevato disvalore insito nelle espressioni utilizzate, sia rispetto al singolo che alle istituzioni, integrando - in maniera inequivoca e con notevole livello di carica offensiva - gli estremi della oltraggiosità normativamente fissati, cui è conseguita una sanzione non solo proporzionata ma per certi versi magnanimamente applicata attraverso una valutazione complessiva e non atomistica; dall’altro lato, proprio la gravità delle espressioni utilizzate, vieppiù se calate nel concreto contesto in cui sono state proferite, lungi dall’essere attenuate dal contegno esteriore di rispetto dei valori etici, evidenziano la pratica infruttosità della pratiche in tal senso asseritamente attivate.

In relazione poi alla sanzione irrogata al dirigente, va parimenti confermata la sua correttezza nell’an e nel quantum atteso che le riferite espressioni ('è gol, era gol, dovete dare gol') - sia per il crescendo di intensità che semanticamente le connota, sia per le modalità con cui sono state pronunciate (“A seguito dl una decisione entrava sul terreno di gioco per circa 2 metri nei pressi della linea mediana e urlava”) - integrano gli estremi della condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, non potendosi, proprio per il riferito contesto di riferimento, intendere quale mera critica alla decisione in questione,

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                       Pasquale Marino

Depositato

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

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