LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 LND del 30.09.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Jevrem KOSNIC/TARANTO FC 1927 SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Jevrem KOSNIC/TARANTO FC 1927 SRL

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 15.09.2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9

LETTO

il reclamo del calciatore KOSNIC SEVREM del 27.08.2020, regolarmente notificato al TARANTO FC 1927 Srl

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell’Avv. Priscilla PALOMBI per il calciatore e dell’Avv. Eduardo CHIACCHIO, Giuseppe CHIACCHIO e Monica CHIACCHIO per la società TARANTO FC 1927 Srl

VALUTATA

la documentazione pervenuta, Ricorso, Controdeduzioni, Note ed Allegati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione UDITE le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all’udienza fissata

ACQUISITA

la relazione della Procura Federale, adita da questa Commissione, e la successiva nota, datata 2 Aprile 2021, con cui veniva comunicata l’archiviazione del procedimento

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Taranto FC 1927 srl per la stagione sportiva 2019/2020 per un compenso annuo lordo di Euro 21.000, forfettariamente determinato, con decorrenza 13.12.2019. Nel dettaglio lo stesso riferisce, a mezzo del suo difensore, di essersi visto corrisposto la sola somma di Euro 3500, richiedendo pertanto in via principale la condanna del Taranto FC al pagamento dell’integrale somma ancora dovuta, pari ad Euro 17.500, in via subordinata la condanna al pagamento della minor somma dovuta in virtù della parziale prestazione effettuata ovvero al pagamento in via equitativa e di giustizia quantificato in base al protocollo di intesa LND/AIAC.

Controdeduce la srl Taranto FC 1927 lamentando la totale infondatezza delle pretese del calciatore attesa l’assenza di prestazioni sportive a far data dal 7 gennaio 2020, richiedendo l’integrale rigetto del ricorso, invocando la non applicabilità del protocollo LND/AIAC, avanzando in via riconvenzionale richiesta di risoluzione dell’accordo economico per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex artt. 1256 e 1463 cc.

La CAE ritiene infondato il ricorso Resta provato in atti che il calciatore, contrariamente a quanto riferito, appare non revocabile in dubbio, e non contestato, non ha fornito più le prestazioni sportive a far dal 7 Gennaio 2020.

 Sul punto, il Club tarantino ha contestato ex art. 6 dell’accordo economico il comportamento inadempente del calciatore, inviando al medesimo tre Raccomandate di contestazioni, la cui copia è acquisita in atti, in data 14 Gennaio 2020, 12 Febbraio 2020 e 26 Febbraio 2020, di cui solo la seconda riscontrata con Pec del 19 febbraio;

Le dichiarazioni testimoniali dei sigg.ri GIOVE Giuseppe, Antonio MARINO, MATUTE Kelvin e Mariagrazia SIGRISI presenti in atti confermano la tesi difensiva in ordine al comportamento del calciatore, che risulta dunque essersi sottratto ai propri obblighi contrattuali, senza fornire adeguata motivazione, ed essere rientrato in Serbia in assenza di alcuna autorizzazione del Club tarantino.

Il calciatore, nella PEC inviata alla società attraverso il proprio difensore in data 19 febbraio, si dichiara disponibile a riprendere l’attività sportiva ma a seguito del versamento degli importi maturati ed insoluti pari ad euro 5000… nonché a seguito di smentita ufficiale dichiarato sul calciatore…

La circostanza riferita dal calciatore in ordine alla disponibilità allo svolgimento di allenamenti anche sotto le direttive dello staff tecnico societario, non trova in atti conferma.

La Procura Federale, che aveva aperto un fascicolo a carico del Taranto FC 1927 per aver escluso dall’attività sportiva ponendolo fuori rosa il calciatore Kosnic senza fornire allo stesso alcuna motivazione e lo avrebbe diffamato attraverso il rilascio di alcune interviste, ha comunicato che non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare e dunque è stata disposta l’archiviazione del procedimento;

In buona sostanza, anche l’attività di indagine degli organi di giustizia ha confermato il calciatore non ha fornito, in ogni caso, le prestazioni sportive a far dal 7 Gennaio 2020, che non è stato posto fuori rosa ma che volontariamente non abbia più partecipato all’attività agonistica.

Per quel che concerne l'ulteriore domanda svolta in via subordinata, la stessa appare infondata attesa l’inconferenza del citato protocollo AIAC /LND, che afferisce esclusivamente ai rapporti tra allenatori e società.

Risulta nel contempo accertato che il sig. KOSNIC, per il periodo dal 16 Dicembre 2020 al 7 Gennaio 2020, ha già percepito quanto dovutogli, con il versamento della somma di Euro 3.500,00 e dunque per tale periodo nulla risulta dovuto

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti respinge il Ricorso e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

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