CORTE DI GIUSTIZIA – ORDINANZA DEL 30/04/2014 – causa C‑11/14 P – Associazione sportiva Taranto calcio Srl / Repubblica italiana

ECLI:EU:C:2014:313

 

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

30 aprile 2014 (*)

«Impugnazione – Contestazione di sanzioni inflitte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Incompetenza del Tribunale dell’Unione europea»

Nella causa C‑11/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 gennaio 2014,

Associazione sportiva Taranto calcio Srl, in liquidazione, con sede in Taranto (Italia), rappresentata da N. Russo, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Repubblica italiana,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, l’Associazione sportiva Taranto calcio Srl in liquidazione (in prosieguo: l’«AS Taranto») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 novembre 2013, Associazione sportiva Taranto Calcio/Italia (T‑476/13, EU:T:2013:620; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), recante il rigetto del suo ricorso volto all’annullamento delle sanzioni che le sono state inflitte da taluni organi disciplinari sportivi italiani, all’annullamento di talune disposizioni della normativa italiana e alla condanna della Repubblica italiana al risarcimento del danno patito a causa di tali sanzioni.

  Fatti

2        Come riferito nel ricorso di primo grado, l’AS Taranto ha partecipato al campionato italiano di calcio nella stagione 2011/2012. Poiché la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inflitto all’AS Taranto sei punti di penalizzazione a motivo del fatto che essa avrebbe commesso alcune infrazioni alle disposizioni della normativa sportiva applicabile, quest’ultima associazione non ha potuto ottenere la promozione alla successiva divisione del campionato.

3        Risulta altresì dal ricorso di primo grado che l’AS Taranto ha presentato ricorso giurisdizionale amministrativo per ottenere l’annullamento del provvedimento di irrogazione dei suddetti punti di penalizzazione. Ebbene, tale ricorso è stato respinto in ultima istanza dal Consiglio di Stato (Italia), che ha dichiarato la propria incompetenza, rimandando alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

4        Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2013, l’AS Taranto ha proposto un ricorso volto all’annullamento delle sanzioni che le sono state inflitte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, all’annullamento di talune disposizioni della normativa italiana ed alla condanna della Repubblica italiana a risarcire il danno patito a causa di tali sanzioni.

5        Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso per incompetenza manifesta.

6        Ai punti 7 e 8 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato di essere competente – in applicazione dell’articolo 256 TFUE, come precisato dall’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 1 dell’allegato I di quest’ultimo – a conoscere dei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 263 TFUE solamente quando siano diretti contro gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea.

7        Al punto 9 della suddetta ordinanza, il Tribunale ha altresì ricordato che, in forza delle medesime disposizioni, in materia di responsabilità extracontrattuale esso è competente a conoscere unicamente dei ricorsi proposti ai sensi degli articoli 268 TFUE, 340, secondo e terzo comma, TFUE nonché 188, secondo comma, EA e volti ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni, dagli organi o organismi dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle rispettive funzioni.

8        Al punto 10 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’autore degli atti di cui era chiesto l’annullamento non era né un’istituzione né un organo o un organismo dell’Unione. Parimenti, esso ha constatato che l’autore del comportamento censurato dall’AS Taranto ed asseritamente all’origine del danno subìto da quest’ultima non era né un’istituzione né un organo o un organismo dell’Unione.

9        Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha dichiarato la propria manifesta incompetenza a conoscere del ricorso.

 Sull’impugnazione

10      Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

11      Nel caso di specie, la Corte ritiene di essere sufficientemente edotta degli atti di causa e decide di statuire con ordinanza motivata, ai sensi della suddetta disposizione.

12      Con la sua impugnazione, l’AS Taranto chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata e di accogliere le domande formulate in primo grado.

13      Nella fattispecie, si deve rilevare che, ai punti da 7 a 9 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha esposto in modo corretto le disposizioni che disciplinano la sua competenza e giustamente ne ha tratto la conclusione di essere manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso di annullamento o per risarcimento danni proposto da una persona fisica nei confronti di uno Stato membro (v., in tal senso, ordinanza Killinger/Germania e a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, punti 15 e 26).

14      Il Tribunale, essendo tenuto a respingere il ricorso di cui non era competente a conoscere, non doveva esaminare gli elementi di fatto e di diritto ad esso sottoposti al fine di stabilire la fondatezza del medesimo ricorso, essendo detti elementi, comunque, inoperanti (v., in tal senso, ordinanza Dipace/Italia, C‑315/04 P, EU:C:2005:139, punto 10).

15      Ciò posto, giustamente il Tribunale ha dichiarato, alla luce delle attribuzioni ad esso conferite dai vigenti testi normativi, la propria manifesta incompetenza a conoscere del ricorso proposto dall’AS Taranto contro la Repubblica italiana.

16      Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

 Sulle spese

17      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.

18      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e, quindi, prima che la stessa abbia sostenuto spese, si deve dichiarare che l’AS Taranto sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Associazione sportiva Taranto calcio Srl, in liquidazione, sopporta le proprie spese.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it