CORTE DI GIUSTIZIA – ORDINANZA DEL 22/11/2018 – causa C‑315/18 P(R) – Valencia Club de Fútbol SAD / Commissione europea / Regno di Spagna

ECLI:EU:C:2018:951

 

ORDINANZA DEL GIUDICE DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

22 novembre 2018 (*)

«Impugnazione – Ordinanza emessa in esito a procedimento sommario – Aiuti di Stato – Aiuti erogati dalle autorità spagnole a favore di talune società di calcio – Garanzia accordata da un ente pubblico nell’ambito di prestiti a favore di tre società di calcio della Comunità autonoma di Valencia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Ordine di recupero – Sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑315/18 P(R),

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 maggio 2018,

Valencia Club de Fútbol SAD, con sede in Valencia (Spagna), rappresentata da J.R. García-Gallardo Gil-Fournier e A. Guerrero Righetto, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky, G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Regno di Spagna,

interveniente in primo grado,

IL GIUDICE DEI PROCEDIMENTI SOMMARI,

sentito l’avvocato generale G. Hogan,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, il Valencia Club de Fútbol SAD (in prosieguo: il «Valencia CF» o la «ricorrente») chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 22 marzo 2018, Valencia Club de Fútbol/Commissione (T‑732/16 R, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2018:171), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol [SAD], dell’Hércules Club de Fútbol [SAD] e dell’Elche Club de Fútbol [SAD] (GU 2017, L 55, pag. 12; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

2        Il Valencia CF, ricorrente, è una società di calcio professionistica fondata nel 1919, che gioca nella serie A spagnola.

3        Nel 2012 e nel 2013, la Commissione europea è stata informata dell’esistenza di presunti aiuti di Stato, erogati dalla Generalitat Valenciana (governo regionale di Valencia, Spagna) sotto forma di garanzie di prestiti bancari a favore di tre società calcistiche della Comunità autonoma di Valencia, fra cui il Valencia CF.

4        Il 4 luglio 2016, la Commissione ha adottato la decisione controversa. In tale decisione, essa ha constatato, in sostanza, all’articolo 1, che il Regno di Spagna aveva erogato aiuti di Stato illegali, incompatibili con il mercato interno, segnatamente alla Fundación Valencia Club de Fútbol (in prosieguo: la «Fundación Valencia»), da un lato, per un importo pari a EUR 19 193 000, sotto forma di garanzia di Stato concessa dall’Instituto Valenciano de Finanzas – l’istituto finanziario della Generalitat Valenciana – per un prestito bancario accordato alla Fundación Valencia ai fini della sottoscrizione di azioni del Valencia CF, nel contesto dell’aumento di capitale di quest’ultimo, e, dall’altro, per un importo pari a EUR 1 188 000, per il pagamento del capitale, degli interessi e dei costi in sofferenza di detto prestito bancario. Agli articoli da 2 a 4 della decisione controversa, la Commissione ha ordinato al Regno di Spagna di procedere al recupero immediato ed effettivo degli aiuti di Stato in questione presso il Valencia CF, inclusi gli interessi decorrenti dalla data in cui gli aiuti erano stati messi a disposizione di quest’ultimo, e di informarla riguardo all’attuazione di tale decisione.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

5        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2016, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione controversa.

6        Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2016, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori chiedendo, in via principale, la sospensione dell’esecuzione degli articoli 3 e 4 della decisione controversa nella parte in cui la Commissione vi ordina il recupero degli aiuti di Stato in questione nei suoi confronti; in subordine, la sospensione dell’esecuzione dietro deposito di una garanzia a favore dell’Instituto Valenciano de Finanzas e, infine, in ulteriore subordine, l’adozione di qualsiasi altra misura di sospensione subordinata alle condizioni che il Tribunale avesse reputato utili.

7        Il 4 novembre 2016, il presidente del Tribunale ha invitato la ricorrente a rispondere per iscritto a taluni quesiti, richiesta cui essa ha ottemperato il 7 novembre 2016.

8        Con ordinanza del 10 novembre 2016, il presidente del Tribunale, in conformità all’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, ha provvisoriamente accordato la sospensione dell’esecuzione fino all’adozione dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario.

9        Il 5 dicembre 2016, la Fundación Valencia ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 6 aprile 2017, Valencia Club de Fútbol/Commissione (T‑732/16 R, non pubblicata, EU:T:2017:272).

10      L’11 dicembre 2017, il presidente del Tribunale ha invitato la ricorrente «a fornire informazioni attuali sulla sua situazione finanziaria, supportate da elementi documentali adeguati, incluso l’ultimo bilancio sottoposto ad audit, nonché qualsiasi altro tipo di informazione rilevante concernente i cambiamenti incorsi dal deposito della domanda di provvedimenti provvisori». La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta il 21 dicembre 2017. Il 18 gennaio 2018, la Commissione ha preso posizione sulle risposte fornite dalla ricorrente.

11      Il 24 gennaio 2018, la ricorrente ha chiesto di poter presentare i suoi bilanci intermedi, i quali coprivano il periodo fino al 31 dicembre 2017, e di poter prendere posizione su due argomenti sollevati dalla Commissione nella sua presa di posizione del 18 gennaio 2018. Tale documento è stato versato nel fascicolo e la ricorrente è stata ammessa a presentare i propri bilanci intermedi; la stessa vi ha provveduto il 5 febbraio 2018.

12      Il 22 marzo 2018, il presidente del Tribunale ha adottato l’ordinanza impugnata, con la quale esso ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

13      Per giungere a tale conclusione il presidente del Tribunale ha verificato anzitutto se la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta. A tal riguardo esso ha ricordato, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che, secondo una giurisprudenza costante, in caso di domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto. Ha indi aggiunto, al punto 41 della medesima ordinanza, che, quando il danno allegato è di tipo pecuniario, i provvedimenti provvisori richiesti si giustificano se risulta che, senza tali provvedimenti, la parte richiedente si troverebbe in una situazione di pericolo per la sua solidità economica prima che intervenga la decisione conclusiva del procedimento nel merito, oppure le sue quote di mercato subirebbero variazioni importanti tenuto conto, in particolare, delle dimensioni e del fatturato della sua impresa, nonché, se del caso, delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene.

14      Risulta dal punto 47 dell’ordinanza impugnata che, al fine di dimostrare l’urgenza della sospensione dell’esecuzione richiesta, la ricorrente ha affermato che il recupero immediato degli importi in questione avrebbe messo in pericolo la sua solidità economica e alterato in modo significativo e irreversibile la sua posizione sul mercato delle società calcistiche.

15      Orbene, il presidente del Tribunale ha rilevato, al punto 48 dell’ordinanza impugnata, che il danno dedotto dalla ricorrente aveva natura pecuniaria.

16      Al termine di un’analisi degli elementi prodotti dalla ricorrente, il presidente del Tribunale ha ritenuto che quest’ultima non si trovasse in una situazione di pericolo per la sua solidità economica né che rischiasse di vedere le sue quote di mercato modificate in modo significativo e irrimediabile.

17      Il presidente del Tribunale ha pertanto respinto la domanda di provvedimenti provvisori della ricorrente e ha revocato la propria ordinanza del 10 novembre 2016.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

18      Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede, in sostanza, che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese.

19      Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno del ricorso di impugnazione, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori.

20      A causa dell’impedimento del vicepresidente e del presidente della Prima Sezione della Corte, la competenza ad esercitare le funzioni di giudice dei procedimenti sommari è stata assegnata, il 4 giugno 2018, al presidente della Seconda Sezione della Corte, in forza dell’articolo 13 del regolamento di procedura della Corte.

21      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 13 giugno 2018, Valencia Club de Fútbol/Commissione [C‑315/18 P(R)–R, non pubblicata, EU:C:2018:443], adottata senza avere sentito le altre parti nel procedimento in conformità all’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, l’esecuzione della decisione controversa è stata sospesa, e ciò fino all’adozione dell’ordinanza che sarebbe stata emanata per prima tra quella che pone termine al procedimento sommario e quella che statuisce sulla presente impugnazione.

22      Nel suo controricorso, depositato presso la cancelleria della Corte il 18 giugno 2018, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

 Sulla ricevibilità

23      La Commissione contesta la ricevibilità dell’impugnazione, la quale, a suo avviso, poggia su meri disaccordi fra le parti quanto alla valutazione dei fatti operata dal presidente del Tribunale.

24      Occorre rilevare che, nella sua impugnazione, la ricorrente fa valere, in sostanza, da un lato, che il presidente del Tribunale non ha risposto a taluni argomenti da essa formulati in primo grado e, dall’altro, che lo stesso non ha voluto prendere in considerazione un elemento di prova tuttavia annunciato dalla medesima, il quale doveva essere prodotto in un momento successivo. Così facendo, il presidente del Tribunale avrebbe violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

25      A tal riguardo è sufficiente constatare, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, che, nell’ambito dell’impugnazione, il sindacato di quest’ultima è volto, segnatamente, a verificare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti all’insieme degli argomenti invocati dal ricorrente [ordinanza del vicepresidente della Corte del 14 giugno 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:442, punto 46; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata], nonché a verificare se i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di assunzione della prova siano stati rispettati (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata).

26      Ne consegue che l’impugnazione è ricevibile.

 Nel merito

27      La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione.

 Sul primo motivo

28      Con il primo motivo, la ricorrente contesta al presidente del Tribunale il fatto di aver omesso di procedere all’esame del criterio dell’urgenza con riferimento a danni che non presentavano un carattere pecuniario o finanziario, nonostante che, nelle memorie e nei documenti da essa prodotti il 24 gennaio e il 5 febbraio 2018, e che sarebbero stati versati nel fascicolo del Tribunale, la stessa avesse ben evocato altri danni, quali, per una società calcistica centenaria, il danno all’immagine e altri danni di natura sportiva. Così facendo, il presidente del Tribunale avrebbe condotto un’analisi parziale dell’urgenza, in violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

29      La Commissione contesta la linea argomentativa della ricorrente.

30      In via preliminare, si deve rilevare che, sebbene, nella sua impugnazione, la ricorrente alleghi una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, i suoi argomenti a suffragio di tale motivo mirano, in sostanza, a dimostrare che il presidente del Tribunale, nonostante l’argomentazione in tal senso da essa svolta nelle memorie del 24 gennaio e del 5 febbraio 2018, ha omesso di prendere posizione sul criterio dell’urgenza con riferimento a danni che non presentavano un carattere pecuniario.

31      A tal riguardo occorre ricordare che un motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, ad invocare una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 119 del regolamento di procedura del Tribunale [ordinanza del vicepresidente della Corte del 14 giugno 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:442, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata].

32      Nell’ordinanza impugnata, dopo aver ricordato, al punto 34, da un lato, che la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dei procedimenti sommari se risulta che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, vale a dire che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale, e, dall’altro lato, che tali condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta, il presidente del Tribunale ha esaminato anzitutto se la condizione relativa all’urgenza fosse integrata.

33      Esso ha sottolineato, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, che, al fine di dimostrare l’urgenza della sospensione dell’esecuzione richiesta, la ricorrente aveva affermato che il recupero immediato degli importi in questione avrebbe messo in pericolo la sua solidità economica e alterato in maniera significativa e irreversibile la sua posizione sul mercato delle società calcistiche.

34      A tal riguardo esso ha rilevato, in primo luogo, al punto 48 dell’ordinanza impugnata, in relazione all’importo di EUR 20 381 000 a titolo di capitale e all’importo di EUR 2 949 523,62 a titolo di interessi calcolati fino al 5 novembre 2016, oggetto dell’ordine di recupero, che il danno così invocato dalla ricorrente aveva natura pecuniaria.

35      In secondo luogo, per quanto attiene alla questione se la ricorrente fosse riuscita a dimostrare che il danno lamentato era grave e irreparabile, il presidente del Tribunale, fondandosi sui bilanci sottoposti ad audit per l’esercizio 2016/2017, chiuso il 30 giugno 2017, prodotti dalla ricorrente, ha constatato, al punto 50 dell’ordinanza impugnata, che da detti bilanci emergeva che: (1) la ricorrente aveva fissato un accantonamento per gli importi corrispondenti alla somma oggetto dell’ordine di recupero; (2) la ricorrente disponeva, all’epoca, di due linee di credito del suo azionista di maggioranza ancora attive, la prima pari a EUR 12 000 000 e la seconda pari a EUR 42 000 000; e (3) l’azionista di maggioranza aveva acconsentito, all’epoca, a dare il suo sostegno finanziario affinché la ricorrente potesse proseguire le proprie attività. Il presidente del Tribunale ha aggiunto, (4), che la ricorrente non aveva sostenuto che tali linee di credito non fossero più attive o che l’azionista di maggioranza avesse rivisto il suo impegno a fornire il sostegno finanziario necessario per garantire il proseguimento delle sue attività.

36      In terzo luogo, il presidente del Tribunale ha rilevato, al punto 51 dell’ordinanza impugnata, che, alla luce di tali elementi, spettava alla ricorrente dimostrare di trovarsi semmai in una situazione nella quale la sua solidità economica sarebbe stata in pericolo o che le sue quote di mercato rischiassero modifiche permanenti e irrimediabili.

37      Esso ha sottolineato, in quarto luogo, al punto 52 dell’ordinanza impugnata, che tuttavia la ricorrente aveva omesso di menzionare, nell’argomentazione relativa alla sua situazione finanziaria, le linee di credito disponibili per l’importo di EUR 54 000 000 e il sostegno finanziario accordato dal suo azionista di maggioranza, né aveva spiegato perché si dovesse concludere, nonostante tale sostegno, per l’esistenza di un rischio per la sua solidità economica.

38      In quinto luogo, il presidente del Tribunale ha indicato, ai punti 54 e 55 dell’ordinanza impugnata, in relazione al presunto rischio che le quote di mercato della ricorrente subissero variazioni significative e irrimediabili, che la linea argomentativa di quest’ultima si basava essenzialmente sull’assunto che la sua difficile situazione finanziaria non avrebbe consentito di pagare le somme indicate nell’ordine di recupero senza che ciò si ripercuotesse gravemente sulla sua capacità di finalizzare trasferimenti di giocatori e sulla sua posizione sul mercato delle società calcistiche di riferimento. La ricorrente avrebbe però omesso di fare riferimento alle linee di credito e al sostegno del suo azionista di maggioranza menzionati al punto 37 della presente ordinanza.

39      Come si evince dalle considerazioni che precedono, e fatto salvo l’argomento della ricorrente secondo il quale essa si sarebbe trovata nell’incapacità di finalizzare trasferimenti di giocatori, argomento al quale il presidente del Tribunale ha risposto al punto 55 dell’ordinanza impugnata e il cui contenuto è riportato al punto precedente della presente ordinanza, il presidente del Tribunale non ha preso specificamente posizione, come allegato dalla ricorrente nella sua impugnazione, sugli altri eventuali danni che non presentavano carattere pecuniario evocati nelle sue memorie del 24 gennaio e del 5 febbraio 2018.

40      Occorre ricordare che da una giurisprudenza costante emerge che le decisioni del Tribunale devono essere sufficientemente motivate affinché la Corte sia posta in condizione di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Al riguardo, è sufficiente che il ragionamento sia chiaro e comprensibile e che sia inoltre idoneo a fondare la conclusione cui è sotteso [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 18 ottobre 2002, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑232/02 P(R), EU:C:2002:601, punto 56, e del vicepresidente della Corte del 19 dicembre 2013, Commissione/Germania, C‑426/13 P(R), EU:C:2013:848, punto 66].

41      Risulta inoltre da una giurisprudenza parimenti costante della Corte che quest’ultima non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i punti del ragionamento svolto dalle parti della controversia e che la motivazione del Tribunale può quindi ben essere implicita se comunque consente agli interessati di conoscere le ragioni per le quali esso non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo [ordinanza del vicepresidente della Corte del 14 giugno 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:442, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata].

42      Nella specie, occorre rilevare che tutti i danni lamentati dalla ricorrente nelle sue memorie del 24 gennaio e del 5 febbraio 2018 si basano, come indicato dal Tribunale, in sostanza, ai punti 54 e 55 dell’ordinanza impugnata, sulla premessa secondo la quale essa sarebbe stata costretta a chiedere l’avvio di una procedura di ristrutturazione preventiva per pagare gli importi indicati nell’ordine di recupero o, quantomeno, che essa si sarebbe trovata nell’impossibilità di saldare i propri debiti nei confronti di giocatori e tecnici, degli organismi di regolamentazione o, ancora, di società affiliate alla lega calcio professionistico.

43      Più esattamente, nella sua memoria del 24 gennaio 2018, la ricorrente ha fatto valere, innanzitutto, che una domanda di avvio di una procedura di ristrutturazione preventiva «[avrebbe] pot[uto] dar luogo ad una retrocessione di categoria nella competizione nazionale» oppure comportare la perdita dello status di affiliato tramite l’espulsione dell’ente sportivo, cosa che obbligherebbe la società inadempiente ai propri obblighi ad iscriversi ad una competizione «non professionistica». Inoltre, l’introduzione di una tale domanda avrebbe potuto impedirle di ottenere una licenza dall’Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA). La ricorrente ha precisato, quindi, che le principali conseguenze patrimoniali di tale situazione nei suoi confronti sarebbero consistite nella perdita dei redditi provenienti dalle competizioni nazionali e internazionali, dal trasferimento dei «giocatori della squadra A», che sarebbero stati ceduti invece per poco o nulla, dai diritti di trasmissione televisiva, dalla pubblicità e dal merchandising. La ricorrente ha sottolineato, infine, che il rischio di non partecipare a competizioni professionistiche nel corso di una o persino due stagioni la avrebbe messa in ginocchio, causando un danno irreparabile all’immagine della società, l’esodo dei «giocatori della squadra A» nonché perdite dell’ordine di diversi milioni di euro nelle entrate regolari della società.

44      Nella sua memoria del 5 febbraio 2018, la ricorrente ha inoltre sostenuto che, secondo lo statuto della lega calcio professionistico, l’inadempimento dei propri debiti verso giocatori e tecnici, organismi di regolamentazione o società affiliate è un’infrazione estremamente grave, la quale può comportare l’apertura di un procedimento disciplinare e severe sanzioni, come la retrocessione in una categoria inferiore, la perdita dello status di affiliato o la perdita della licenza. Il mero fatto di chiedere l’avvio di una procedura di ristrutturazione preventiva sarebbe stato idoneo ad impedire alla ricorrente di adempiere ai propri obblighi finanziari a breve termine e, pertanto, di partecipare a competizioni professionistiche della stagione successiva, con conseguenze patrimoniali ed economiche devastanti e un danno irreparabile all’immagine della società.

45      Orbene, la veridicità della premessa menzionata al punto 42 della presente ordinanza non è stata dimostrata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. Infatti, come rilevato dal presidente del Tribunale ai punti da 48 a 55 dell’ordinanza impugnata, nella sua valutazione insindacabile dei fatti, la cui inesattezza o il cui snaturamento non sono stati fatti valere in alcun modo dinanzi alla Corte, risulta che la ricorrente, la quale dispone, stando agli accertamenti del presidente del Tribunale, di linee di credito per un importo pari a EUR 54 000 000 e del sostegno finanziario del suo azionista di maggioranza, non ha spiegato le ragioni per le quali occorrerebbe concludere, malgrado dette linee di credito e detto sostegno, per l’esistenza di un rischio per la sua solidità economica.

46      In assenza di un siffatto rischio e dell’apertura di un’eventuale procedura di ristrutturazione preventiva, il presidente del Tribunale non è incorso in una violazione dell’obbligo di motivazione allorché ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori senza prendere specificamente posizione sugli argomenti della ricorrente relativi ai presunti danni di carattere non pecuniario né finanziario risultanti dall’apertura di una tale procedura.

47      Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo

48      Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che, in risposta ad una richiesta del presidente del Tribunale di informazioni aggiornate sulla sua situazione finanziaria, essa gli ha comunicato l’imminente completamento, da parte di uno studio commercialista, di una relazione sui suoi bilanci intermedi fino al 31 dicembre 2017. A tal riguardo, essa avrebbe sottolineato, nelle memorie del 21 dicembre 2017, del 24 gennaio e del 5 febbraio 2018, l’importanza della presentazione di bilanci intermedi completi e di detta relazione prima che il presidente del Tribunale statuisse sulla domanda di provvedimenti provvisori. Orbene, il rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva avrebbe imposto che il presidente del Tribunale statuisse sulla domanda di provvedimenti provvisori solo dopo aver ricevuto la comunicazione di tali documenti.

49      La Commissione sostiene che il secondo motivo è infondato.

50      In via preliminare, occorre rilevare che, nella sua memoria del 21 dicembre 2017, la ricorrente ha informato il presidente del Tribunale che avrebbe potuto trasmettergli, il 7 febbraio 2018, una bozza dei bilanci intermedi fino al 31 dicembre 2017 e, nel caso in cui il presidente del Tribunale lo avesse reputato opportuno, l’esame limitato dei bilanci intermedi, nonché l’allegato dei bilanci intermedi, dopo il ricevimento, il 31 marzo 2018, della relazione dello studio commercialista menzionata al punto 48 della presente ordinanza.

51      Anche nella memoria del 24 gennaio 2018 la ricorrente ha formulato una domanda di presentazione dei suoi bilanci intermedi fino al 31 dicembre 2017 perché, a suo avviso, il presidente del Tribunale potesse disporre di una visione di insieme della situazione finanziaria il più aggiornata possibile prima di emettere la sua ordinanza.

52      A seguito dell’accoglimento della sua domanda da parte del presidente del Tribunale, la ricorrente, il 5 febbraio 2018, ha presentato tali bilanci intermedi. Nella memoria loro allegata essa ha proposto al presidente del Tribunale, «alla luce della loro importanza», di presentargli i bilanci intermedi completi nonché la predetta relazione dello studio commercialista, la quale sarebbe stata completata il 31 marzo 2018.

53      Ebbene, il presidente del Tribunale non ha accolto tale proposta e ha emesso l’ordinanza impugnata il 22 marzo 2018.

54      In ciò il presidente del Tribunale non ha commesso un errore di diritto.

55      Occorre infatti ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di provvedimenti provvisori deve consentire, di per sé, alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di pronunciarsi sulla domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda (ordinanza del vicepresidente della Corte del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

56      Data la celerità che caratterizza, per sua natura, il procedimento sommario, si può ragionevolmente esigere dalla parte che chiede l’adozione di provvedimenti provvisori che essa presenti, salvo casi eccezionali, fin dalla fase della presentazione della sua domanda tutti gli elementi di prova disponibili a sostegno di quest’ultima, affinché il giudice dei procedimenti sommari possa valutare, su tale base, la fondatezza di detta domanda (ordinanza del vicepresidente della Corte del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

57      Anche quando un elemento di prova possa essere disponibile, come nella specie, soltanto dopo la proposizione della domanda di provvedimenti provvisori, risulta dalla giurisprudenza che il presidente del Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause delle quali è investito [v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 67, nonché ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 maggio 2018, Stati Uniti d’America/Apple Sales International e a., C‑12/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:330, punto 22].

58      Nella specie, il presidente del Tribunale, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, ha ritenuto, alla luce degli elementi del fascicolo, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

59      Inoltre, il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dai documenti versati nel fascicolo (sentenze del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 163, e del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

60      Tuttavia, una tale inesattezza o un tale snaturamento non vengono affatto addotti nella presente impugnazione. Al contrario, in quest’ultima la ricorrente ha evidenziato che la relazione di audit sull’esame limitato dei bilanci intermedi completi redatta dallo studio commercialista, messa finalmente a sua disposizione il 23 marzo 2018, si limitava a «conferma[re] la situazione finanziaria della società risultante dai bilanci provvisori della società al 31 dicembre 2017».

61      Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo, nonché l’impugnazione nel suo complesso.

 Sulle spese

62      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

63      Poiché la Commissione ha concluso chiedendo la condanna della ricorrente alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, occorre condannarla al pagamento delle spese sostenute nell’ambito del presente procedimento di impugnazione nonché nell’ambito del procedimento sommario nella causa C‑315/18 P(R)–R.

Per questi motivi, il giudice dei procedimenti sommari così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Valencia Club de Fútbol SAD è condannata alle spese del presente procedimento di impugnazione e del procedimento sommario nella causa C‑315/18 P(R)–R.

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