CORTE DI GIUSTIZIA – SENTENZA DEL 18/07/2013 – causa C‑204/11 P – FIFA / Commissione europea / Regno del Belgio e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
ECLI:EU:C:2013:477
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 luglio 2013 (*)
«Impugnazione — Radiodiffusione televisiva — Direttiva 89/552/CEE — Articolo 3 bis — Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione — Motivazione — Articoli 43 CE e 49 CE — Diritto di proprietà»
Nella causa C‑204/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 aprile 2011,
Fédération internationale de football association (FIFA), rappresentata da A. Barav e D. Reymond, avocats,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da E. Montaguti e N. Yerrell, in qualità di agenti, assistite da M. Gray, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da A. Joachimowicz e J. Stuyck, advocaten,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da S. Ossowski e J. Beeko, in qualità di agenti, assistiti da T. de la Mare, QC,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 settembre 2012,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 dicembre 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Fédération internationale de football association (FIFA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2011, FIFA/Commissione (T‑385/07, Racc. pag. II‑205; in prosieguo: la «sentenza impugnata), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento parziale della decisione 2007/479/CE della Commissione, del 25 giugno 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552»), conteneva l’articolo 3 bis, inserito da quest’ultima direttiva, il quale disponeva:
«1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, [(...)] in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».
3 I considerando da 18 a 22 della direttiva 97/36 erano del seguente tenore:
«(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;
(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;
(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (…)
(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una [(…)] componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;
(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per “canale liberamente accessibile” si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento base ad una rete via cavo)».
Fatti
4 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 5 a 17 della sentenza impugnata nei termini seguenti:
«5 [La FIFA] è un’associazione composta da 208 federazione nazionali di calcio e costituisce l’organo esecutivo mondiale del calcio. I suoi obiettivi consistono, tra l’altro, nella promozione globale del calcio e nell’organizzazione delle sue competizioni internazionali. La vendita dei suoi diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del mondo di calcio (in prosieguo: la [“fase finale della Coppa del mondo”]), di cui assicura l’organizzazione, costituisce la sua principale fonte di reddito.
6 In Belgio, le Comunità fiamminga e francese sono competenti ad adottare misure ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552. Pertanto, le autorità di ciascuna Comunità hanno adottato misure distinte, che sono state poi notificate alla Commissione delle Comunità europee da parte delle autorità federali belghe.
7 In base all’art. 76, n. 1, dei decreti relativi alla trasmissione radiofonica e televisiva, coordinati il 25 gennaio 1995, adottati dal Consiglio fiammingo (Moniteur belge del 30 maggio 1995, pag. 15092), “[i]l governo fiammingo redige l’elenco degli eventi che considera di particolare rilevanza per il pubblico, i quali per questo motivo non possono essere trasmessi in esclusiva in modo da privare una parte consistente del pubblico della Comunità fiamminga della possibilità di seguirli sulla televisione non a pagamento, né in diretta né in differita”.
8 Con decreto 28 maggio 2004 (Moniteur belge del 19 agosto 2004, pag. 62207), il governo fiammingo ha indicato gli eventi da considerare di particolare rilevanza per la società, tra cui la [fase finale della] Coppa del mondo. Affinché un evento possa far parte dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, esso deve soddisfare, secondo questo stesso decreto, almeno due dei criteri seguenti:
– presentare una grande rilevanza e riscuotere ampio interesse presso il pubblico;
– svolgersi nel quadro di un’importante competizione internazionale oppure essere una partita a cui prende parte la squadra nazionale belga, una squadra di un club belga oppure uno o vari sportivi belgi (uomini e donne);
– riguardare un’importante disciplina sportiva e rappresentare un importante valore culturale per la Comunità fiamminga;
– essere tradizionalmente diffuso dalla televisione non a pagamento e godere di un elevato indice di ascolto nella sua categoria.
9 Ai sensi dell’art. 1 del decreto 28 maggio 2004, taluni eventi inseriti nell’elenco, tra cui la [fase finale della] Coppa del mondo, devono essere trasmessi mediante servizi completi in diretta. In forza dell’art. 2 dello stesso decreto, i diritti esclusivi sugli eventi inseriti nell’elenco non possono essere esercitati in modo da impedire a una parte rilevante della popolazione di seguirli su canali televisivi non a pagamento. Inoltre, in base al secondo comma della stessa disposizione, si ritiene che una parte consistente della popolazione della Comunità fiamminga possa seguire un evento di grande rilevanza per la società alla televisione non a pagamento quando l’evento è diffuso da una televisione che emette in lingua olandese e che viene ricevuta da almeno il 90% della popolazione senza altro pagamento oltre al prezzo dell’abbonamento alla teledistribuzione.
10 In forza dell’art. 3 del decreto 28 maggio 2004, le emittenti che non soddisfano il disposto dell’art. 2 e che acquisiscono diritti di emissione in esclusiva nella regione di lingua olandese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale per gli eventi inseriti nell’elenco non possono esercitare tali diritti se non sono in grado di garantire, sulla scorta di contratti stipulati, che una parte consistente della popolazione non sarà privata della possibilità di seguire tali eventi alla televisione non a pagamento. A tal fine, le emittenti di cui trattasi possono concedere sotto-licenze a prezzi di mercato ragionevoli ed entro termini da stabilirsi dalle stesse ad emittenti televisive che soddisfano tali requisiti. Tuttavia, se non vi sono emittenti disposte ad acquistare sotto-licenze alle suddette condizioni, l’emittente in questione può utilizzare i diritti di trasmissione acquisiti.
11 In base all’art. 4, n. 1, del decreto 27 febbraio 2003 (Moniteur belge del 17 aprile 2003, pag. 19637), adottato dal parlamento della Comunità francese, il governo della Comunità francese può, sentito il parere del Conseil supérieur de l’audiovisuel (Consiglio superiore dell’audiovisivo), adottare un elenco di eventi che ritiene di particolare rilevanza per il pubblico di detta Comunità. Tali eventi non possono formare oggetto di un esercizio di diritto di esclusiva da parte di una emittente televisiva o da parte della RTBF (Radio televisione belga della Comunità francese), in modo da privare una parte rilevante del pubblico di tale Comunità dell’accesso a tali eventi attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva su canali liberamente accessibili.
12 Affinché un evento possa rientrare nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, esso deve rispondere, secondo l’art. 4, n. 2, del decreto 27 febbraio 2003, almeno a due dei seguenti criteri:
– avere una risonanza particolare presso il pubblico della Comunità francese in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente questo tipo di evento;
– rivestire una particolare importanza culturale, godere di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico della Comunità francese e costituire un catalizzatore della sua identità culturale;
– coinvolgere una personalità o una squadra nazionale nell’ambito di una gara o di una manifestazione internazionale di rilievo;
– essere tradizionalmente ritrasmesso in un programma offerto da un servizio di radiodiffusione televisiva liberamente accessibile nella Comunità francese e interessare un ampio pubblico.
13 Ai sensi dell’art. 4, n. 3, dello stesso decreto, un servizio di radiodiffusione televisiva è considerato liberamente accessibile quando viene diffuso in lingua francese e può essere captato dal 90% delle famiglie provviste di un impianto di ricezione di servizi di radiodiffusione televisiva, situati nella regione di lingua francese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale. Escluse le spese tecniche, la ricezione di tale servizio non può formare oggetto di pagamento diverso dal prezzo eventuale di abbonamento all’offerta di base proposta da un servizio di distribuzione via cavo.
14 Ai sensi dell’art. 2 del decreto 8 giugno 2004 (Moniteur belge del 6 settembre 2004, pag. 65247), adottato dal governo della Comunità francese, “l’editore di servizi di trasmissione televisiva che fa parte della Comunità francese il quale intende esercitare un diritto esclusivo di trasmissione che ha acquisito su un evento di particolare interesse è tenuto a trasmettere tale evento mediante un programma di un servizio di trasmissione televisiva liberamente accessibile e conformemente all’allegato al presente decreto”.
15 L’allegato del decreto 8 giugno 2004 nonché l’elenco consolidato degli eventi di particolare rilevanza per il Regno del Belgio comprendono la [fase finale della] Coppa del mondo di calcio con trasmissione integrale in diretta.
16 Con lettere del 15 gennaio 2001 e 16 maggio 2002, la FIFA ha sottoposto al Ministero della Comunità fiamminga le sue osservazioni circa l’eventuale inserimento della [fase finale della] Coppa del mondo in un elenco di eventi di particolare importanza per la società belga opponendosi all’inserimento della totalità delle partite di questa competizione in un tale elenco.
17 Con lettera del 10 dicembre 2003, il Regno del Belgio ha notificato alla Commissione le misure adottate nell’ambito dell’art. 3 bis della direttiva 89/552».
La decisione controversa
5 Il 25 giugno 2007, la Commissione ha adottato la decisione controversa, il cui articolo 1 dispone che «[l]e misure ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552], notificate dal [Regno del] Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 158 del 29 giugno 2005, sono compatibili con il diritto comunitario».
6 I punti da 3 a 6, 8, da 16 a 18 e 22 della decisione controversa sono del seguente tenore:
«(3) Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo belga.
(4) L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dal [Regno del] Belgio è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Belgio è stata avviata una consultazione di ampio respiro.
(5) La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal [Regno del] Belgio rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell’identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.
(6) Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dal [Regno del] Belgio, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le finali del Campionato del mondo di calcio e del Campionato europeo di calcio (uomini), rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno un’importanza speciale in Belgio, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.
(…)
(8) Gli eventi calcistici elencati che vedono la partecipazione delle squadre nazionali hanno un’importanza particolare in Belgio in quanto offrono alle squadre belghe la possibilità di promuovere il calcio belga a livello internazionale.
(…)
(16) Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme, e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. Nei casi in cui, eccezionalmente, non siano disponibili dati specifici sull’ascolto televisivo (fase finale del Campionato europeo di calcio), il loro inserimento è giustificato anche dalla specifica importanza culturale dei vari eventi, ampiamente riconosciuta dalla popolazione belga, dato il loro importante contributo alla comprensione tra i popoli, nonché dall’importanza del calcio per la società belga nel suo complesso e per il sentimento di orgoglio nazionale, in quanto fornisce l’opportunità ai principali atleti belgi di eccellere in questa importante competizione internazionale.
(17) Le misure adottate dal [Regno del] Belgio appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l’ampio accesso degli spettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.
(18) Le misure adottate dal [Regno del] Belgio sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.
(…)
(22) In base alla sentenza del [Tribunale del 15 dicembre 2005, Infront WM/Commissione, T‑33/01, Racc. pag. II‑5897] la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell’articolo [249 CE], che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal [Regno del] Belgio sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dal [Regno del] Belgio ed elencate nell’allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552]».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
7 La FIFA ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, in quanto, in essa, la Commissione ha approvato la qualificazione di tutta la fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza e ha, pertanto, accettato che tutte le partite di tale torneo siano inserite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza redatto dalle autorità del Regno del Belgio. Ad avviso della FIFA, tale Stato membro avrebbe potuto qualificare come evento di tal genere solo le partite dette «prime» o di «gala», vale a dire la finale, le semifinali e le partite della squadra nazionale di tale Stato (in prosieguo: le «partite di “gala”»). Pertanto, tale elenco non avrebbe dovuto includere le altre partite della Coppa del mondo (in prosieguo: le «partite “non di gala”»).
8 A sostegno della sua domanda di annullamento parziale della decisione controversa, la FIFA ha dedotto sei motivi. Questi vertevano, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, in quanto la Commissione sarebbe erroneamente giunta alla conclusione che le misure belghe erano compatibili con l’articolo 49 CE; in secondo luogo, sulla violazione di tale medesimo articolo; in terzo luogo, sulla violazione dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente considerato che le misure belghe erano compatibili con l’articolo 43 CE; in quarto luogo, sulla violazione dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente riconosciuto che le misure belghe erano compatibili con il diritto di proprietà della FIFA; in quinto luogo, sulla violazione dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la procedura all’esito della quale le misure belghe sono state adottate fosse chiara e trasparente, nonché, in sesto luogo, su un difetto di motivazione della decisione controversa.
9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ognuno dei motivi dedotti a sostegno del ricorso della FIFA e ha respinto quest’ultimo integralmente.
10 Esso ha del pari respinto una domanda di misure di organizzazione del procedimento, con cui la FIFA chiedeva al Tribunale di invitare la Commissione a produrre una serie di documenti.
Sull’impugnazione
Osservazioni preliminari
11 In primo luogo, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione, attraverso l’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, ha autorizzato gli Stati membri a qualificare taluni eventi come eventi di particolare rilevanza per la società dello Stato membro interessato (in prosieguo: l’«evento di particolare rilevanza») ed ha pertanto esplicitamente riconosciuto, nell’esercizio del margine di discrezionalità conferitogli dal Trattato, gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà che costituiscono un’ineluttabile conseguenza di detta qualificazione. Come emerge dal considerando 18 della direttiva 97/36, il legislatore ha considerato che siffatti ostacoli sono giustificati dalla finalità di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di detti eventi.
12 La Corte ha peraltro già riconosciuto che è legittimo perseguire una siffatta finalità. Essa ha rilevato come la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico sia tale da poter considerevolmente restringere l’accesso del pubblico all’informazione relativa a tali eventi. Orbene, in una società democratica e pluralista, il diritto all’informazione riveste una particolare importanza, che è ancora più manifesta nel caso di tali eventi (v. sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, punti 51 e 52).
13 In secondo luogo, va precisato che, a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, la determinazione degli eventi di particolare rilevanza spetta unicamente agli Stati membri, i quali, sotto questo profilo, godono di un cospicuo margine discrezionale.
14 Piuttosto che armonizzare l’elenco di tali eventi, infatti, la direttiva 89/552 si fonda sulla premessa che, in seno all’Unione, sussistono considerevoli divergenze di ordine sociale e culturale per quanto attiene all’importanza di detti eventi per il pubblico in generale. Di riflesso, l’articolo 3 bis, paragrafo 1, di detta direttiva dispone che ciascuno Stato membro rediga un elenco di eventi «che considera di particolare rilevanza» per la rispettiva società. Anche il considerando 18 della direttiva 97/36 enfatizza tale potere discrezionale degli Stati membri, enunciando che è «essenziale» che essi siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza.
15 La portata di detto potere discrezionale si evince inoltre dalla circostanza che le direttive 89/552 e 97/36 non inquadrano il suo esercizio in uno schema determinato. Infatti, gli unici criteri che esse stabiliscono affinché lo Stato membro interessato possa designare un evento alla stregua di evento di particolare rilevanza sono menzionati nel considerando 21 della direttiva 97/36, secondo il quale si deve trattare di un evento straordinario, che presenta interesse generale nell’Unione o in un determinato Stato membro o in una componente significativa di uno Stato membro, ed è organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.
16 Alla luce della relativa genericità di questi criteri, è compito di ciascuno Stato membro attribuire loro concretezza e valutare l’interesse degli eventi considerati per il pubblico in generale, tenendo conto delle peculiarità sociali e culturali della sua società.
17 In terzo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, la Commissione dispone di un potere di controllo sulla legittimità delle misure nazionali volte ad individuare gli eventi di particolare rilevanza, che le consente di respingere misure che siano incompatibili con il diritto dell’Unione.
18 Nell’ambito di tale esame, la Commissione è in particolare tenuta a verificare se ricorrono i seguenti requisiti:
– l’evento in oggetto è inserito nell’elenco previsto dall’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552 secondo una procedura chiara e trasparente e in tempo utile;
– tale evento può essere legittimamente considerato di particolare rilevanza;
– la designazione dell’evento come evento di particolare rilevanza è compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di proporzionalità e di non discriminazione, con i diritti fondamentali, con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, nonché con le regole della libera concorrenza.
19 Ciò premesso, un potere di controllo di questo genere è limitato, soprattutto per quanto attiene all’esame del secondo e del terzo requisito enunciati al punto precedente.
20 Da una parte, la portata del margine discrezionale degli Stati membri, di cui al punto 13 della presente sentenza, implica che il potere di controllo della Commissione deve limitarsi alla ricerca dei manifesti errori di valutazione in cui sono incorsi gli Stati membri all’atto della designazione degli eventi di particolare rilevanza. Al fine di verificare se sia stato commesso un siffatto errore di valutazione, la Commissione deve quindi, segnatamente, appurare se lo Stato membro coinvolto abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie sui quali si fondano le conclusioni che ne vengono tratte (v., per analogia, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc. pag. I‑5469, punto 14, e del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, Racc. pag. I‑13533, punti 56 e 57).
21 Dall’altra parte, per quanto attiene più specificamente al terzo requisito menzionato al punto 18 della presente sentenza, non bisogna dimenticare che la legittima designazione di un evento alla stregua di evento di particolare rilevanza comporta ineluttabili ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà, che il legislatore dell’Unione ha preso in considerazione e ha ritenuto, come dichiarato al punto 11 della presente sentenza, giustificati dalla finalità di interesse generale di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva dei predetti eventi.
22 Onde garantire all’articolo 3 bis della direttiva 89/552 un effetto utile, è pertanto necessario dichiarare che, quando un evento è stato legittimamente designato dallo Stato membro interessato come evento di particolare rilevanza, la Commissione è tenuta ad esaminare solamente gli effetti di tale designazione sulla libera circolazione dei servizi, sulla libertà di stabilimento, sulla libera concorrenza e sul diritto di proprietà che vanno oltre agli effetti intrinsecamente connessi all’inserimento di detto evento nell’elenco previsto dal paragrafo 1 di tale articolo 3 bis.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
23 Il primo motivo di impugnazione si compone, in sostanza, di sei parti. Con la prima parte, la FIFA fa valere che il Tribunale ha seguito un ragionamento incoerente quanto alla vera natura, a suo avviso, della fase finale della Coppa del mondo.
24 Con la seconda parte di tale medesimo motivo, si sostiene che il Tribunale sembra adottare posizioni incoerenti e inconciliabili affermando, da un lato, l’unitarietà della Coppa del mondo come evento e, dall’altro, facendo valere che elementi specifici possono dimostrare che tale unitarietà non sussiste.
25 La terza parte di detto motivo riguarda il punto 95 della sentenza impugnata, secondo il quale lo Stato membro notificante non sarebbe tenuto a fornire le ragioni specifiche dell’inserimento dell’intera fase finale della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza. Statuendo in tal modo, il Tribunale impedirebbe segnatamente alla Commissione di effettuare una verifica intensa ed un esame approfondito della compatibilità delle misure notificate con il diritto dell’Unione.
26 Nell’ambito della quarta parte del suo primo motivo, la FIFA sostiene che, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza impugnata, spetta alla Commissione giustificare dinanzi al Tribunale la sua conclusione che l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo costituisce un evento unico di particolare rilevanza. Pertanto, non spetterebbe né alla FIFA né a nessun’altra parte interessata dimostrare, mediante elementi specifici, che non ricorre tale ipotesi.
27 Con la quinta parte del primo motivo, la FIFA fa valere che, adducendo ragioni che non sono riportate nella decisione controversa, il Tribunale è andato oltre ai limiti del sindacato giurisdizionale che gli spetta esercitare.
28 Secondo la sesta parte di detto motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore ritenendo che la Commissione avesse sufficientemente motivato l’inserimento di tutta la fase finale della Coppa del mondo nell’elenco belga degli eventi di particolare rilevanza.
29 La Commissione, il Regno del Belgio e il Regno Unito contestano la fondatezza del primo motivo dedotto dalla FIFA a sostegno della sua impugnazione.
Giudizio della Corte
30 Tenuto conto dell’importanza per il ragionamento del Tribunale delle constatazioni esposte al punto 95 della sentenza impugnata, occorre esaminare anzitutto la terza parte del primo motivo di impugnazione.
– Sulla terza parte del primo motivo
31 Occorre rilevare, innanzitutto, che il Tribunale ha enunciato, al punto 72 della sentenza impugnata, che la Coppa del mondo è una competizione che può ragionevolmente essere considerata come un evento unico piuttosto che come una serie di eventi singoli suddivisi in partite, «di gala» e «non di gala». Peraltro, come emerge dal punto 5 della sentenza impugnata, esso ha inteso la nozione di «Coppa del mondo», cui si riferisce il considerando 18 della direttiva 97/36, nel senso che essa comprendeva unicamente la fase finale di tale competizione.
32 Tuttavia, né tale considerando né alcun altro elemento delle direttive 85/552 o 97/36 contengono un indizio che consenta di stabilire che i termini «Coppa del mondo» attengano esclusivamente alla fase finale di tale competizione. Pertanto, detti termini devono, in generale, abbracciare anche la fase iniziale di tale competizione, ossia l’insieme delle partite di qualificazione. Orbene, è pacifico che le partite di qualificazione anteriori alla fase finale non suscitano, in linea di massima, presso il pubblico in generale di uno Stato membro un interesse paragonabile a quello che il pubblico manifesta in occasione dello svolgimento della fase finale. Solamente talune specifiche partite di qualificazione, soprattutto quelle che coinvolgono la squadra nazionale dello Stato membro interessato o quelle delle altre squadre del girone di qualificazione in cui è inserita quest’ultima squadra, possono infatti suscitare un interesse del genere.
33 Peraltro, non si può ragionevolmente contestare che l’importanza delle partite «di gala», in generale, risulta maggiore rispetto a quella attribuita alle partite della fase finale della Coppa del mondo che le precedono, vale a dire le partite di selezione nei gironi. Pertanto, non si può affermare a priori che la rilevanza riconosciuta a quest’ultima categoria di partite è equivalente a quella della prima categoria di partite e che, quindi, tutte le partite di selezione nei gironi sono indistintamente considerate parte di un evento unico di particolare rilevanza come le partite «di gala». Di conseguenza, la designazione di ogni partita come evento di particolare rilevanza può differire da uno Stato membro all’altro.
34 Dalle considerazioni che precedono si evince che il legislatore dell’Unione non ha inteso indicare che la «Coppa del mondo», ai sensi del considerando 18 della direttiva 97/36, sia limitata alla sua sola fase finale e che essa costituisca un evento unico e indivisibile. Al contrario, la Coppa del mondo deve essere considerata un evento in linea di principio divisibile in differenti partite o fasi, non tutte necessariamente qualificabili come evento di particolare rilevanza.
35 Occorre tuttavia precisare che siffatta errata interpretazione, da parte del Tribunale, del considerando 18 della direttiva 97/36, e segnatamente della nozione di Coppa del mondo, non ha prodotto ripercussioni sulla causa in esame.
36 Per quanto riguarda, innanzitutto, l’esclusione delle partite di qualificazione dalla definizione di Coppa del mondo, è sufficiente ricordare che le autorità belghe non hanno incluso queste partite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza e che, di riflesso, la decisione controversa non verte su tali partite.
37 Poi, è giocoforza constatare che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 102 a 108 della sentenza impugnata, sulla base degli elementi forniti dalla FIFA e alla luce della concreta percezione del pubblico delle Comunità fiamminga e francese, se tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo suscitassero effettivamente, presso tale pubblico, un interesse sufficiente da poter costituire un evento di particolare rilevanza (v. punti da 55 a 57 della presente sentenza). Orbene, avendo tratto la conclusione che ricorre quest’ultima ipotesi, il Tribunale poteva correttamente dichiarare che l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo poteva essere considerato, nelle Comunità fiamminga e francese, un evento unico di particolare rilevanza. Nei fatti, la sua valutazione era dunque conforme a quanto si evince dal punto 34 della presente sentenza.
38 Infine, dalle considerazioni esposte al punto 66 della presente sentenza emerge che l’errata interpretazione del considerando 18 della direttiva 97/36 non ha inciso sulla conclusione tratta dal Tribunale nel senso che la motivazione della decisione controversa soddisfa i requisiti posti dall’articolo 253 CE.
39 Ciò premesso, proseguendo il ragionamento esposto al punto 31 della presente sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione, illustrata al punto 95 della sentenza impugnata, secondo cui nessuno Stato membro è tenuto a comunicare alla Commissione le ragioni specifiche per cui la fase finale della Coppa del mondo è designata, in toto, come evento di particolare rilevanza unico nello Stato membro in questione.
40 Orbene, posto che la fase finale della Coppa del mondo non può essere legittimamente inclusa, in toto, in un elenco di eventi di particolare rilevanza a prescindere dall’interesse che suscitano le partite nello Stato membro interessato, quest’ultimo non è dispensato dal suo obbligo di comunicare alla Commissione le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che, nello specifico contesto della società di tale Stato, la fase finale della Coppa del mondo costituisca un evento unico che deve essere considerato in toto come di particolare rilevanza per detta società piuttosto che una serie di singoli eventi suddivisi in partite aventi diversi livelli di interesse.
41 Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 95 della sentenza impugnata, statuendo che la Commissione non poteva considerare l’inserimento di partite della fase finale della Coppa del mondo come contrario al diritto dell’Unione per il fatto che lo Stato membro interessato non le ha comunicato le specifiche ragioni che giustificano il loro carattere di evento di particolare rilevanza per la società di tale Stato.
42 Ciò premesso, occorre esaminare se, alla luce di questo errore, la sentenza impugnata debba essere annullata.
43 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un errore di diritto da parte del Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza impugnata qualora il dispositivo della stessa appaia fondato per altri motivi di diritto (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 47, nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 136).
44 Nella causa in esame, occorre rilevare, in primo luogo, che, per consentire alla Commissione di esercitare il suo potere di controllo, la motivazione che ha condotto uno Stato membro a designare un evento come evento di particolare rilevanza può essere succinta, a condizione di essere pertinente. Pertanto, non si può richiedere, in particolare, che lo Stato membro indichi, nella notifica stessa delle misure in oggetto, dati dettagliati e numerici per quanto riguarda ciascun elemento o parte dell’evento oggetto di una notifica alla Commissione.
45 A questo riguardo occorre precisare che, se la Commissione nutre dubbi sulla base degli elementi a sua disposizione per quanto concerne la designazione di un evento come evento di particolare rilevanza, essa è tenuta a sollecitare chiarimenti presso lo Stato membro che ha proceduto a tale designazione (v., per analogia, sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, punto 67).
46 Nel caso di specie, deriva segnatamente dalla lettera di notifica inviata alla Commissione da parte del Regno del Belgio il 10 dicembre 2003, menzionata al punto 1 della decisione controversa e allegata al controricorso depositato dinanzi al Tribunale, che il governo fiammingo ha designato l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza, in quanto tale insieme era stato tradizionalmente trasmesso su canali liberamente accessibili e aveva ottenuto quote di ascolti molto elevate. A titolo di esempio, tale notifica indica che le trasmissioni che includevano le varie partite della fase finale della Coppa del mondo del 2002 avevano, nella Comunità fiamminga, quote di ascolti comprese tra l’1,8% e il 9,9% di telespettatori, vale a dire rispettivamente 101 200 e 546 800 telespettatori, e la loro quota di mercato si collocava tra il 22,9 e l’86,6%.
47 Parallelamente, il governo della Comunità francese ha qualificato, secondo la notifica del 10 dicembre 2003, l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza, in quanto tale insieme era stato particolarmente seguito dal pubblico in generale di tale Comunità e non soltanto da coloro che seguivano solitamente le partite di calcio. Inoltre, il predetto insieme sarebbe stato tradizionalmente trasmesso su canali liberamente accessibili e le quote di ascolti sarebbero state molto elevate. Al riguardo, tale notifica fa riferimento anche alle trasmissioni che includevano le varie partite della fase finale della Coppa del mondo del 2002, che avevano, nella Comunità francese, quote di ascolti comprese tra il 4,7 e il 30,1% di telespettatori, e la cui quota di mercato si collocava, rispettivamente, tra il 50,8 e il 63,4%.
48 Tali indicazioni, notificate dal Regno del Belgio in ottemperanza ai requisiti dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, consentivano alla Commissione di esercitare il proprio controllo e le permettevano di richiedere, qualora lo avesse giudicato necessario o opportuno, chiarimenti aggiuntivi a tale Stato membro, oppure la produzione di elementi diversi da quelli che figuravano nella notificazione cui esso ha proceduto.
49 In secondo luogo, nulla induce a ritenere che la Commissione non abbia esercitato siffatto controllo, il quale riveste un carattere limitato, e che essa non abbia esaminato, alla luce dei motivi menzionati ai punti 46 e 47 della presente sentenza, se le autorità belghe siano incorse in un manifesto errore di valutazione quando hanno designato l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza.
50 Sotto questo profilo, si evince, anzitutto dal punto 6 della decisione controversa che la Commissione ha effettivamente verificato se l’intera fase finale della Coppa del mondo, comprese quindi le partite «non di gala», godesse di una particolare importanza nelle Comunità fiamminga e francese, ossia se le partite di tale torneo fossero particolarmente popolari presso il pubblico in generale e non solamente per i telespettatori che seguono solitamente le partite di calcio in televisione. Parimenti, dal punto 16 della predetta decisione si desume che la Commissione ha preso in considerazione la circostanza che il torneo in parola, nella sua interezza e incluse quindi le partite «non di gala», era sempre stato trasmesso su canali televisivi liberamente accessibili e aveva attirato numerosi telespettatori.
51 Inoltre, la notifica menzionata ai punti 46 e 47 della presente sentenza consentiva alla Commissione di constatare, in particolare, quali erano le quote di ascolti e le quote di mercato per le trasmissioni che includevano le partite meno popolari della fase finale della Coppa del mondo, le quali, considerate nel loro complesso, costituiscono le partite «non di gala». Per di più, la notifica del 10 dicembre 2003 esponeva le ragioni per cui le quote di ascolti di talune di tali partite potevano sembrare bassissime, lasciando intendere che persino tali partite suscitavano un interesse sufficiente per poter far parte di un evento di particolare rilevanza.
52 Orbene, la FIFA non ha contestato che la predetta notifica abbia costituito il fondamento della decisione controversa.
53 Infine, la FIFA non può proficuamente sostenere che l’asserita insufficienza del controllo svolto dalla Commissione deriverebbe dalla circostanza che quest’ultima ha effettuato il suo esame alla luce degli elementi esistenti quando ha ricevuto la notifica del Regno del Belgio del 10 dicembre 2003 e che essa non ha preso in considerazione i dati posteriori, quali quelli disponibili alla data di adozione della decisione controversa.
54 Al riguardo, occorre rilevare che siffatta censura non è stata sollevata in primo grado. Dinanzi al Tribunale, la FIFA si è, infatti, limitata a censurare la motivazione della decisione controversa, sostenendo che essa non conteneva alcuna indicazione riguardo alla natura e alla data cui risalgono i dati relativi al panorama audiovisivo belga che la Commissione avrebbe preso in considerazione. Pertanto, la FIFA non ha criticato l’asserita insufficienza del controllo svolto dalla Commissione, che costituisce una censura riguardante il merito della controversia. Orbene, risulta da una giurisprudenza costante che consentire a una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi (v. sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, punto 111 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, occorre respingere la censura suesposta in quanto irricevibile.
55 In terzo luogo, alla FIFA era consentito dimostrare dinanzi al Tribunale che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che le autorità belghe erano incorse in un manifesto errore di valutazione designando l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza.
56 Orbene, in questa prospettiva, la FIFA ha sottoposto al Tribunale i dati relativi, segnatamente, alle quote di ascolti delle fasi finali della Coppa del mondo dal 1998 al 2006, affermando che tali elementi dimostravano che le partite «non di gala» non rivestivano, nelle Comunità fiamminga e francese, un’importanza particolare per i telespettatori che non seguono regolarmente il mondo del calcio.
57 Il Tribunale ha vagliato questi dati ai punti da 102 a 108 della sentenza impugnata, ma non ha confermato la valutazione proposta dalla FIFA. Esso ha affermato che quest’ultima non aveva dimostrato che le valutazioni esposte ai punti 6 e 18 della decisione controversa e richiamate al punto 50 di questa sentenza fossero viziate da errore né, di conseguenza, che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che le autorità belghe erano incorse in un manifesto errore di valutazione designando l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come un evento di particolare rilevanza.
58 Alla luce di quanto precede, l’errore di diritto commesso dal Tribunale, quale constatato al punto 41 della presente sentenza, non risulta idoneo ad inficiare la sentenza impugnata, dato che il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto. Di conseguenza, la terza parte del primo motivo deve essere respinta in quanto inconferente.
– Sulle altre parti del primo motivo
59 Per quanto concerne le parti prima e seconda del primo motivo, occorre ricordare che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale non sia coerente costituisce, certamente, una questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione, poiché la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑235/11 P, punti 29 e 30, nonché sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Planet, C‑314/11 P, punti 63 e 64).
60 Tuttavia, tale obbligo di coerenza della motivazione non costituisce un obiettivo fine a se stesso, bensì è volto segnatamente a consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata (v., in tal senso, ordinanza Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., punto 30, e sentenza Commissione/Planet, cit., punto 64).
61 Nel caso di specie, occorre rilevare che si ritiene che i motivi contestati nell’ambito delle parti prima e seconda sono intesi a fondare, nella sentenza impugnata, le constatazioni enunciate ai punti 72 e 95 di tale sentenza. Orbene, la Corte, dopo essere giunta alla conclusione, ai punti da 31 a 41 della presente sentenza, che tali constatazioni erano erronee, ha sostituito i motivi al fine di giustificare la decisione adottata.
62 Pertanto, posto che detti motivi costituivano elementi accessori di constatazioni considerate erronee dalla Corte e che sono stati oggetto di una sostituzione di motivi da parte di quest’ultima, essi non costituiscono più il fondamento della decisione adottata, per cui non si deve più esaminare la loro asserita incoerenza.
63 Al fine di rispondere alla quarta parte del primo motivo, si deve ricordare che la notifica del Regno del Belgio del 10 dicembre 2003 e la decisione controversa hanno indicato le ragioni per le quali l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo è stato qualificato evento di particolare rilevanza. Pertanto, tenuto conto della presunzione di legittimità che si collega agli atti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 20 settembre 2007, Commissione/Spagna, C‑177/06, Racc. pag. I‑7689, punto 36) e alla luce del carattere limitato del controllo svolto dalla Commissione e dal Tribunale, era compito della FIFA contestare tali motivi dinanzi al Tribunale e dimostrare che la Commissione sarebbe dovuta giungere alla conclusione che le autorità belghe avevano commesso un errore manifesto di valutazione includendo tale insieme di partite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza. La FIFA ha, peraltro, tentato di contestare, senza successo, i predetti motivi (v. punti da 55 a 57 della presente sentenza).
64 Di conseguenza, la quarta parte del predetto motivo non può essere accolta.
65 Per quanto riguarda la quinta parte del medesimo motivo, occorre rilevare che la FIFA non ha esposto le precise ragioni per le quali essa considera che il Tribunale sia andato oltre al sindacato giurisdizionale che gli spetta esercitare. Inoltre, essa non ha indicato gli esatti punti della sentenza impugnata nei quali figurano i motivi contestati. Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tale parte deve essere respinta in quanto irricevibile (v. sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, Racc. pag. I‑2369, punto 55, e ordinanza del 2 febbraio 2012, Elf Aquitaine/Commissione, C‑404/11 P, punto 15).
66 Per quanto concerne la sesta parte del primo motivo, emerge dalle considerazioni generali esposte ai punti da 107 a 111 della odierna sentenza, UEFA/Commissione (C‑201/11 P), che la motivazione della decisione controversa soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 253 CE. Infatti, alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che i punti 6 e 16 di tale decisione indichino in modo succinto le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto che tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo potessero correttamente essere iscritte nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga, posto che tali motivi consentono alla FIFA di conoscere le giustificazioni della misura adottata e al Tribunale di esercitare il suo sindacato nel merito di tale valutazione.
67 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
68 Il secondo motivo di impugnazione è composto, in sostanza, da quattro parti. Con la prima parte, la FIFA sostiene che il Tribunale non ha esaminato il suo argomento relativo all’indicazione, nella decisione controversa, del tipo di dati che la Commissione ha tenuto in considerazione al fine di adottare tale decisione e della data a cui essi risalgono. Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l’espressione oscura «dati disponibili sul panorama audiovisivo belga», menzionata al punto 3 di tale decisione, non soddisfaceva il requisito di una motivazione sufficiente. In particolare, poiché un’edizione della Coppa del mondo ha avuto luogo successivamente all’adozione della decisione del 7 aprile 2004 e anteriormente all’adozione della decisione controversa, che ha sostituito tale prima decisione in seguito alla citata sentenza Infront WM/Commissione, la Commissione avrebbe dovuto indicare quali quote di ascolti e quali edizioni della Coppa del mondo fossero state esaminate e prese in considerazione.
69 Per quanto concerne la seconda parte del predetto motivo, il Tribunale si sarebbe basato, ai punti da 71 a 73 della sentenza impugnata, su motivi che non compaiono da nessuna parte nella decisione controversa quando ha dichiarato che l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo può essere considerato come evento unico e che la Commissione non era tenuta a fornire altri motivi per giustificare la sua decisione di approvare l’inserimento di tale torneo nell’elenco belga degli eventi di particolare rilevanza.
70 Con la terza parte del medesimo motivo, la FIFA addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto rifiutandosi di attribuire una qualsivoglia importanza alla prassi degli altri Stati membri che non hanno incluso le partite «non di gala» nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza.
71 La quarta parte del secondo motivo verte sull’interpretazione e l’applicazione dei criteri sulla base dei quali è stata accertata la particolare rilevanza dell’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo. La FIFA ritiene, da un lato, che il Tribunale abbia erroneamente approvato l’affermazione della Commissione secondo la quale, in Belgio, tale insieme di partite soddisfaceva il criterio dell’«importanza particolare» e ha ritenuto, del pari erroneamente, che la Commissione avesse sufficientemente e correttamente motivato tale affermazione. Al riguardo, il Tribunale avrebbe in particolare assimilato il criterio dell’«importanza particolare» di un evento a quello della sua popolarità. Orbene, la «popolarità» di un evento non sarebbe un criterio rilevante e non sarebbe sufficiente per ritenere che esso costituisca un «evento straordinario» conformemente al considerando 21 della direttiva 97/36. Inoltre, il Tribunale avrebbe applicato in modo errato l’articolo 253 CE ritenendo che la Commissione avesse sufficientemente e correttamente motivato la sua affermazione riguardante il criterio dell’«importanza particolare».
72 Dall’altro, il Tribunale avrebbe commesso errori approvando le constatazioni della Commissione secondo cui l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo soddisfaceva i requisiti del criterio menzionato al punto 16 della decisione controversa, relativo alla circostanza che in passato tale insieme di partite sia stato tradizionalmente trasmesso e al grande numero di telespettatori attratti dalle partite «non di gala». Ad avviso della FIFA, le constatazioni del Tribunale sono prive di fondamento e contraddette dai fatti. In aggiunta, quest’ultimo avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente e correttamente motivato la sua conclusione secondo cui i predetti requisiti erano stati rispettati.
73 In proposito, il Tribunale avrebbe segnatamente presentato delle quote di ascolti di un campione non rappresentativo di tali partite e avrebbe occultato le partite che hanno registrato quote di ascolti meno rilevanti. Inoltre, esso avrebbe dovuto affermare che le quote medie di ascolti per le partite «non di gala» in Belgio non rappresentavano «grandissimi ascolti». Del pari, esso avrebbe commesso errori per quanto concerne la spiegazione delle scarse quote di ascolti di determinate partite «non di gala».
74 Da ultimo, la FIFA contesta il punto 117 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale si è pronunciato sui suoi argomenti che criticano la proporzionalità dell’inserimento dell’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo nell’elenco belga degli eventi di particolare rilevanza. La FIFA fa valere che il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che le quote di ascolti confermassero che tale torneo poteva correttamente essere considerato un evento unico di particolare rilevanza e che, di conseguenza, la proporzionalità di tali misure notificate fosse ipso facto dimostrata.
75 Ad avviso della Commissione, il secondo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte inconferente. Tale motivo sarebbe altresì integralmente privo di fondamento. Questa conclusione è condivisa dal Regno del Belgio e dal Regno Unito.
Giudizio della Corte
76 Per quanto riguarda l’indicazione del tipo e delle date a cui risalgono i dati presi in considerazione nella decisione controversa, emerge dalle considerazioni menzionate al punto 66 della presente sentenza che la Commissione non era tenuta a precisare, in tale decisione, tale tipo e tali date.
77 In questo contesto, non occorre più esaminare, alla stregua di quanto è stato dichiarato ai punti da 59 a 62 della presente sentenza, se il Tribunale abbia sufficientemente risposto all’argomento della FIFA attinente all’indicazione del tipo dei predetti dati e delle date a cui essi risalgono.
78 Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo non può essere accolta.
79 Per quanto concerne la seconda parte di detto motivo, occorre ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, il Tribunale non può sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato e non può colmare con la propria motivazione una lacuna nella motivazione di tale atto, in modo tale che il suo esame non si ricolleghi ad alcuna valutazione contenuta in quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, punti da 87 a 90 e giurisprudenza ivi citata).
80 Tuttavia, nel caso di specie, le considerazioni esposte ai punti da 71 a 73 della sentenza impugnata non colmano una lacuna nella motivazione della decisione controversa, bensì sono dirette a determinare il livello richiesto da tale motivazione alla luce dei requisiti della normativa dell’Unione applicabile in materia. Il Tribunale non ha, pertanto, sostituito la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato, bensì si è limitato a effettuare un controllo della legittimità di quest’ultimo conformemente al compito ad esso incombente.
81 Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo in quanto infondata.
82 Per quanto concerne la terza parte del medesimo motivo, si deve rilevare che, dinanzi al Tribunale, la FIFA non ha dedotto un motivo vertente sul fatto che, per valutare se le partite «non di gala» rivestissero una particolare rilevanza per la società belga, occorresse prendere in considerazione la prassi degli altri Stati membri. Nel suo atto introduttivo, la FIFA si è, infatti, limitata a menzionare tale prassi senza sostenere che la decisione controversa era illegittima in ragione del fatto che le autorità belghe e la Commissione non hanno attribuito alcuna importanza a siffatta prassi.
83 Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 54 della presente sentenza, tale terza parte deve pertanto essere pertanto respinta in quanto irricevibile.
84 Nell’ambito della quarta parte di detto motivo, la FIFA ha, anzitutto, dedotto una serie di argomenti mediante i quali mira a dimostrare che i parametri riguardanti le partite «non di gala» non soddisfacevano i criteri enunciati ai considerando 6 e 16 della decisione controversa e stabiliti dalle autorità belghe ai fini della designazione degli eventi di particolare rilevanza.
85 Orbene, mediante tali argomenti, la FIFA mira in realtà ad ottenere che la Corte sostituisca la sua propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale, senza che essa dimostri uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova sottoposti al Tribunale. In conformità ad una giurisprudenza costante, questi argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili (v. sentenze del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 85, nonché ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit., punto 180).
86 Per quanto concerne, poi, l’argomento attinente alla asserita assimilazione del criterio dell’«importanza particolare» di un evento a quello della sua popolarità, occorre rilevare che la FIFA non ha dedotto siffatto motivo dinanzi al Tribunale. Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 54 della presente sentenza, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.
87 Per quanto riguarda le censure relative all’insufficienza della motivazione formale della decisione controversa, esse coincidono in realtà con la sesta parte del primo motivo e occorre, pertanto, respingerle per i motivi esposti al punto 66 della presente sentenza.
88 Da ultimo, occorre rilevare che l’argomento concernente la proporzionalità dell’inserimento dell’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga è basato su una interpretazione erronea del punto 117 della sentenza impugnata. Infatti, in tale punto 117, il Tribunale non ha respinto detto argomento basandosi sul fatto che la proporzionalità delle misure notificate sarebbe ipso facto dimostrata, posto che l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo poteva correttamente essere considerato come un evento unico di particolare rilevanza. Il Tribunale ha respinto tale motivo in quanto fondato su una premessa erronea, poiché esso era basato sulla circostanza che le misure adottate dalle autorità belghe fossero sproporzionate in quanto le partite «non di gala» non rivestivano una particolare rilevanza. Orbene, il Tribunale poteva a buon diritto statuire come ha fatto in quanto era giunto alla conclusione, ai punti da 98 a 119 della sentenza impugnata, che tale insieme di partite poteva essere ritenuto rivestire una particolare rilevanza per la società belga.
89 Ciò premesso, il predetto argomento della FIFA non può essere accolto.
90 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
91 Il terzo motivo è composto, in sostanza, da sette parti. Con la prima parte, la FIFA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore, ai punti 129 e 130 della sentenza impugnata, considerando, sulla base dei motivi dallo stesso addotti, che la decisione controversa abbia dimostrato la proporzionalità delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento che deriverebbero dalle misure notificate. Orbene, ad avviso della FIFA, spettava alla Commissione e non al Tribunale esaminare siffatte restrizioni. Pertanto, quest’ultimo non avrebbe potuto dichiarare che, poiché la fase finale della Coppa del mondo aveva «carattere unitario», la Commissione, che non si sarebbe fondata su tale asserito carattere di detto torneo, sarebbe dispensata dall’obbligo di dimostrare che le restrizioni che la decisione comporta erano necessarie, adeguate e proporzionate.
92 Secondo la seconda parte del medesimo motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore affermando, ai punti 55, 56 e 127 della sentenza impugnata, che l’obiettivo di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza e il diritto all’informazione giustificavano le restrizioni che la decisione controversa comporta. Infatti, un ampio accesso del pubblico non equivarrebbe ad un accesso illimitato di quest’ultimo. Pertanto, il diritto all’informazione non implicherebbe il diritto di guardare sui canali televisivi liberamente accessibili tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo e non giustificherebbe il divieto di trasmettere una di queste partite in esclusiva da parte di un’emittente diversa da quelle che gestiscono canali televisivi liberamente accessibili.
93 Con la terza parte di detto motivo, la FIFA considera che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la Commissione aveva l’obbligo di esaminare la questione se misure meno restrittive di quelle approvate dalla decisione controversa consentissero di assicurare il conseguimento dell’obiettivo perseguito dall’articolo 3 bis della direttiva 89/552.
94 Con la quarta parte del terzo motivo, la FIFA sostiene che la Commissione non poteva effettuare una verifica limitata della compatibilità delle misure notificate con il diritto dell’Unione. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che essa era tenuta ad una verifica intensa e ad un esame approfondito.
95 Secondo la quinta parte del medesimo motivo, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la Commissione aveva sufficientemente motivato la sua conclusione concernente la proporzionalità delle restrizioni rispetto alla libertà di prestazione dei servizi.
96 Con la sesta parte di detto motivo, la FIFA sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la Commissione era tenuta ad esaminare la questione dell’esistenza di misure meno pregiudizievoli per il diritto di proprietà di quelle approvate nella decisione controversa che consentissero di assicurare il conseguimento dell’obiettivo perseguito dall’articolo 3 bis della direttiva 89/552. Infatti, quando sono interessati due diritti fondamentali, le restrizioni all’esercizio di uno di tali diritti dovrebbero essere sottoposte ad un bilanciamento dei diritti in parola, che la Commissione non avrebbe effettuato nella sua decisione e che non sarebbe neppure stata presa in considerazione dal Tribunale nella sentenza impugnata.
97 Con la settima parte del suo terzo motivo, la FIFA fa valere che il Tribunale ha considerato giustificati gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento e al diritto di proprietà basandosi su una motivazione insufficiente.
98 Ad avviso della Commissione, del Regno del Belgio e del Regno Unito, il terzo motivo è privo di fondamento.
Giudizio della Corte
99 La prima parte del terzo motivo si basa su un’interpretazione erronea dei punti 129 e 130 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale non ha considerato che la decisione controversa avesse dimostrato la proporzionalità delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento che derivavano dalle misure notificate dal Regno del Belgio. Alla stregua dell’argomento riportato al punto 88 della presente sentenza, il Tribunale ha respinto il motivo della FIFA in quanto fondato su una premessa erronea, ossia sul fatto che, per essere proporzionato, l’elenco degli eventi di particolare rilevanza avrebbe dovuto limitarsi all’inserimento delle partite di «gala», in quanto queste ultime sarebbero le uniche di particolare rilevanza per la società belga. Orbene, il Tribunale poteva a buon diritto statuire come ha fatto poiché era giunto alla conclusione, ai punti da 98 a 119 della sentenza impugnata, che l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo poteva essere considerato di particolare rilevanza per la società belga.
100 Ne consegue che la prima parte del predetto motivo deve essere respinta in quanto infondata.
101 Per quanto riguarda la seconda parte di detto motivo, occorre rilevare che, ai punti da 54 a 58 e 127 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha dichiarato che l’obiettivo di garantire un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza e il diritto all’informazione giustificassero le restrizioni specifiche che comporta la decisione controversa. Esso ha statuito su tale questione in un contesto generale, affermando che le misure di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, quando concernono eventi di particolare rilevanza, possono essere giustificate dal predetto obiettivo e dal diritto all’informazione, a condizione che siano idonee ad assicurare il loro conseguimento e non vadano oltre quanto è necessario per perseguirli. Orbene, alla luce dei principi invocati ai punti 11 e 12 della presente sentenza, tale affermazione non può essere contestata.
102 Inoltre, deriva dalle considerazioni esposte ai punti 11, 21 e 22 della presente sentenza che, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, il Tribunale non era tenuto a conciliare i predetti obiettivi con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
103 Ciò premesso, la seconda parte del terzo motivo non può essere accolta.
104 Per quanto concerne la terza parte del medesimo motivo, emerge dal punto 17 della decisione controversa che la Commissione ha esaminato se le misure notificate dal Regno del Belgio fossero proporzionate. Orbene, siffatto esame della proporzionalità implica necessariamente che si verifichi se gli obiettivi di interesse generale potessero essere conseguiti con misure meno restrittive delle predette libertà di circolazione. In tale contesto, la FIFA non può sostenere che la Commissione ha completamente omesso di verificare l’esistenza di una possibilità di ricorrere a siffatte misure. Al riguardo, è privo di rilevanza il fatto che tale punto si limiti a menzionare la libera prestazione dei servizi, in quanto la verifica della proporzionalità non è sostanzialmente differente per quanto concerne le restrizioni alla libertà di stabilimento che le misure notificate comportano e che queste ultime incidono su tale libertà solo in via eccezionale.
105 Per di più, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato le misure meno restrittive proposte dalla FIFA e ha affermato che non erano compatibili con la definizione di televisione liberamente accessibile esposta al considerando 22 della direttiva 97/36. Ne deriva che siffatte misure non consentivano di assicurare il conseguimento degli obiettivi di interesse generale in modo così efficace come le misure notificate dalle autorità belghe. In tale contesto, il Tribunale è potuto giungere alla conclusione che la Commissione non era tenuta ad esaminare siffatte misure prima di pronunciarsi sulla questione della proporzionalità dell’inserimento di tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga.
106 Di conseguenza, la terza parte di detto motivo deve essere respinta in quanto infondata.
107 Per quanto concerne la quarta parte del medesimo motivo, emerge dai punti 19 e 22 della presente sentenza che la Commissione è chiamata ad effettuare un controllo limitato quando approva le misure nazionali che designano eventi di particolare rilevanza. Ne deriva che la FIFA considera erroneamente che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la Commissione era tenuta a procedere a una verifica «intensa» e a condurre un «esame approfondito» della compatibilità delle misure notificate con il diritto dell’Unione.
108 La quarta parte del terzo motivo non può quindi essere accolta.
109 Per quanto riguarda la quinta parte di detto motivo, occorre dichiarare che, tenuto conto delle considerazioni generali enunciate ai punti da 107 a 111 della citata sentenza UEFA/Commissione, la motivazione della decisione controversa è sufficiente, per cui tale parte deve essere respinta in quanto infondata.
110 In relazione alla sesta parte del terzo motivo, emerge dalle considerazioni esposte ai punti 11, 21 e 22 della presente sentenza, da un lato, che la lesione del diritto di proprietà della FIFA deriva già dall’articolo 3 bis della direttiva 85/552 e che tale lesione, in linea di principio, può essere giustificata dall’obiettivo di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza. Dall’altro, posto che le autorità belghe hanno validamente designato l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza, la Commissione era tenuta a esaminare unicamente gli effetti di tale designazione sul diritto di proprietà della FIFA che andavano oltre a quelli intrinsecamente connessi all’inserimento di detto evento nell’elenco degli eventi designati da tali autorità.
111 Orbene, nel caso di specie, la FIFA non ha sottoposto al Tribunale alcun elemento che gli consentisse di constatare che gli effetti sul diritto di proprietà di quest’ultima prodotti dalla qualificazione dell’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza fossero eccessivi.
112 Ciò premesso, la sesta parte del predetto motivo deve essere respinta in quanto infondata.
113 Per quanto concerne, da ultimo, la settima parte del medesimo motivo, è sufficiente rilevare che, ai punti da 125 a 130 e da 136 a 142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fornito una motivazione sufficiente che consente alla FIFA di conoscere i motivi per i quali esso non ha accolto i suoi argomenti e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato giurisdizionale.
114 Di conseguenza, la predetta parte non può essere accolta.
115 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
116 Poiché nessuno dei tre motivi dedotti dalla FIFA a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, l’impugnazione deve essere respinta in toto.
Sulle spese
117 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la FIFA, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese del presente procedimento.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Fédération internationale de football association (FIFA) è condannata alle spese.