CORTE DI GIUSTIZIA – SENTENZA DEL 18/07/2013 – causa C‑205/11 P – FIFA / Commissione europea / Regno del Belgio e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

ECLI:EU:C:2013:478

 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 luglio 2013 (*)

«Impugnazione — Radiodiffusione televisiva — Direttiva 89/552/CEE — Articolo 3 bis — Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione — Motivazione — Articoli 43 CE, 49 CE e 86 CE — Diritto di proprietà»

Nella causa C‑205/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 aprile 2011,

Fédération internationale de football association (FIFA), rappresentata da A. Barav e D. Reymond, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da E. Montaguti e N. Yerrell, in qualità di agenti, assistite da M. Gray, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da A. Joachimowicz e J. Stuyck, advocaten,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da S. Ossowski e J. Beeko, in qualità di agenti, assistiti da T. de la Mare, QC,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 settembre 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Fédération internationale de football association (FIFA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2011, FIFA/Commissione (T‑68/08, Racc. pag. II‑349; in prosieguo: la «sentenza impugnata), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento parziale della decisione 2007/730/CE della Commissione, del 16 ottobre 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12: in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552»), conteneva l’articolo 3 bis, inserito da quest’ultima direttiva, il quale disponeva:

«1.       Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2.       Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3.       Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, [(...)] in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».

3        I considerando da 18 a 22 della direttiva 97/36 erano del seguente tenore:

«(18)      considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19)      considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20)      considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (…)

(21)      considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una [(…)] componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

(22)      considerando che, ai fini della presente direttiva, per “canale liberamente accessibile” si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento base ad una rete via cavo)».

 Fatti

4        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 6 a 16 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«6      [La FIFA] è un’associazione composta da 208 federazione nazionali di calcio e costituisce l’organo esecutivo mondiale del calcio. I suoi obiettivi consistono, tra l’altro, nella promozione globale del calcio e nell’organizzazione delle sue competizioni internazionali. La vendita dei suoi diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del mondo di calcio (in prosieguo: la [“fase finale della Coppa del mondo”]), di cui assicura l’organizzazione, costituisce la sua principale fonte di reddito.

7      Con decisione 25 giugno 1998 il Ministro della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il “Ministro”) ha redatto, in forza della sezione IV del Broadcasting Act 1996 (legge del 1996 sulle trasmissioni televisive), un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, comprendente la [fase finale della] Coppa del mondo.

8      L’adozione di tale elenco è stata preceduta dalla consultazione di 42 organismi diversi avviata dal Ministro nel luglio 1997 in merito ai criteri in base ai quali doveva valutarsi la rilevanza dei vari eventi per la società del Regno Unito. Tale procedura è sfociata nell’adozione di un elenco di criteri contenuto in un documento del Ministero della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del novembre 1997, che il Ministro avrebbe dovuto applicare ai fini della predisposizione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Sulla scorta di tale documento un evento può essere menzionato nell’elenco, segnatamente, quando ha spiccata rilevanza generale a livello nazionale e non soltanto tra coloro che seguono di norma la disciplina sportiva in questione. Ai sensi dello stesso documento, è sussumibile in tale nozione un evento sportivo nazionale o internazionale di carattere preminente o in cui è coinvolta la squadra nazionale o partecipano atleti del Regno Unito. Tra gli eventi conformi a tali requisiti, quelli che attirano un gran numero di telespettatori o che sono tradizionalmente trasmessi in diretta su canali televisivi gratuiti avrebbero maggiori possibilità di comparire nell’elenco. Inoltre, nella propria valutazione il Ministro dovrebbe altresì tener conto di altri fattori relativi alle conseguenze per lo sport interessato, quali l’opportunità di offrire una trasmissione in diretta di un evento nel suo complesso, l’impatto sui guadagni nel settore sportivo in questione, le conseguenze per il mercato della radiodiffusione e la sussistenza di circostanze che garantiscono l’accesso [all’evento attraverso la sua copertura televisiva o radiofonica in differita].

9      Il Ministro ha quindi avviato, in conformità all’art. 97 del Broadcasting Act 1996, una procedura di consultazione relativa agli eventi specifici da inserire nell’elenco. Nell’ambito di tale consultazione, il Ministro ha sollecitato il parere di vari organismi e operatori interessati nonché dei titolari dei diritti di trasmissione televisiva quali la FIFA. Inoltre, un comitato consultivo istituito dal Ministro e denominato “Advisory Group on listed events” (Gruppo consultivo sugli eventi iscritti nell’elenco) ha reso il proprio parere sugli eventi da menzionare suggerendo, per quanto riguarda la [fase finale della] Coppa del mondo, l’iscrizione della finale, delle semifinali e delle partite in cui sono coinvolte le squadre nazionali del Regno Unito.

10      In forza dell’art. 98 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000 (Regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive), gli organismi di [radiodiffusione] televisiva sono suddivisi in due categorie. La prima categoria include gli organismi che forniscono un servizio gratuito che, in aggiunta, possa essere ricevuto almeno dal 95% della popolazione del Regno Unito [in prosieguo: le “emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili”]. La seconda categoria include gli organismi che non rispondono a tali requisiti [e ricomprende segnatamente le emittenti che gestiscono canali a pagamento].

11      Inoltre, in forza dell’art. 101 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000, un fornitore di programmi televisivi appartenente ad una delle suddette categorie può trasmettere in diretta la totalità o parte di un evento inserito nell’elenco solo qualora un fornitore dell’altra categoria abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta l’intero evento o detta parte del medesimo evento nella stessa, o sostanzialmente la stessa, area. Ove tale condizione non sia soddisfatta, l’organismo che desidera trasmettere in diretta l’intero evento o parte dell’evento in questione deve ottenere la previa autorizzazione dell’Office of Communications (Ufficio delle comunicazioni).

12      Ai sensi dell’art. 3 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events (Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco), nella versione in vigore nel 2000, gli eventi iscritti nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sono suddivisi in due gruppi. Il “gruppo A” include gli eventi che non possono essere trasmessi in diretta esclusiva in difetto di talune condizioni. Il “gruppo B” include gli eventi che possono essere trasmessi in diretta in esclusiva solo se sono state adottate disposizioni per garantirne la trasmissione in differita.

13      A norma dell’art. 13 del Code on Sports and Other Listed Events, l’Office of Communications può accordare un’autorizzazione per gli eventi appartenenti al “gruppo A” dell’elenco, del quale fa parte la [fase finale della] Coppa del mondo, qualora i relativi diritti di trasmissione siano stati offerti pubblicamente secondo condizioni eque e ragionevoli a tutti gli organismi di diffusione radiotelevisiva, senza che un organismo dell’altra categoria abbia manifestato il proprio interesse all’acquisto.

14      Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, l’elenco degli eventi predisposto dal Ministro nonché altre informazioni relative alla normativa di tale Stato membro adottata in conformità all’art. 3 bis, n. 1, della stessa direttiva. A seguito di uno scambio di comunicazioni tra il Regno Unito e la Commissione e di una nuova notifica delle misure avvenuta il 5 maggio 2000, il direttore generale della direzione generale (DG) “[Istruzione] e cultura” della Commissione ha informato il Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione non sollevava obiezioni sulle misure adottate da tale Stato membro, le quali quindi sarebbero state oggetto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

15      Con sentenza 15 dicembre 2005, causa T‑33/01, Infront WM/Commissione (Racc. pag. II‑5897), il Tribunale ha annullato la decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000 in quanto essa configurava una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, che avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso collegio dei membri della Commissione (sentenza Infront WM/Commissione, cit., punto 178).

16      In attuazione della [suddetta sentenza], la Commissione ha adottato la decisione [controversa]».

 La decisione controversa

5        L’articolo 1 della decisione controversa così dispone:

«[le] misure adottate ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario».

6        Conformemente al suo articolo 3, detta decisione «si applica a decorrere dal 18 novembre 2000».

7        I punti da 3 a 6, da 18 a 21 nonché 24 e 25 della decisione controversa così recitano:

«(3)      Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo britannico.

(4)      L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e nel Regno Unito è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

(5)      La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispettano almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell’identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; iv) il fatto che l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6)      Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i Giochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale (indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti), e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

(…)

(18)      Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. Quando, in casi eccezionali, ciò non è avvenuto (come per le partite della Coppa del mondo di cricket elencate), l’elenco è limitato (includendo finali, semifinali e partite che vedono la partecipazione delle squadre nazionali), e pertanto per gli eventi in questione risultano sufficienti forme adeguate di ritrasmissione, e in ogni caso soddisfa due dei criteri considerati indicatori affidabili dell’importanza dell’evento (…).

(19)      Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società.

(20)      Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole comunitarie di concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(21)      A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione.

(…)

(24)      In base alla sentenza del Tribunale [Infront WM/Commissione, cit.], la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva[89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario. Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva[89/552].

(25)      Per garantire la certezza del diritto la presente decisione dovrà applicarsi dalla data della prima pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, delle misure notificate dal Regno Unito».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

8        La FIFA ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, in quanto, in essa, la Commissione ha approvato la qualificazione di tutta la fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza e ha, pertanto, accettato che tutte le partite di tale torneo siano inserite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza redatto dal Ministro. Ad avviso della FIFA, quest’ultimo avrebbe potuto qualificare come evento di tal genere solo le partite dette «prime» o di «gala», vale a dire la finale, le semifinali e le partite delle squadre nazionali del Regno Unito (in prosieguo: le «partite di “gala”»). Pertanto, tale elenco non avrebbe dovuto includere le altre partite della fase finale della Coppa del mondo (in prosieguo: le «partite “non di gala”»).

9        A sostegno della sua domanda di annullamento parziale della decisione controversa, la FIFA ha dedotto sei motivi. Questi vertevano, in primo luogo, su un difetto di motivazione di tale decisione; in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552; in terzo luogo, sulla violazione del suo diritto di proprietà; in quarto luogo, sulla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di prestazione dei servizi; in quinto luogo, sulla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza e, in sesto luogo, sulla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.

10      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ognuno dei motivi dedotti a sostegno del ricorso della FIFA e ha respinto quest’ultimo integralmente.

11      Esso ha del pari respinto una domanda di misure di organizzazione del procedimento, con cui la FIFA chiedeva al Tribunale di invitare la Commissione a produrre una serie di documenti.

 Sull’impugnazione

 Osservazioni preliminari

12      In primo luogo, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione, attraverso l’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, ha autorizzato gli Stati membri a qualificare taluni eventi come eventi di particolare rilevanza per la società dello Stato membro interessato (in prosieguo: l’«evento di particolare rilevanza») ed ha pertanto esplicitamente riconosciuto, nell’esercizio del margine di discrezionalità conferitogli dal Trattato, gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà che costituiscono un’ineluttabile conseguenza di detta qualificazione. Come emerge dal considerando 18 della direttiva 97/36, il legislatore ha considerato che siffatti ostacoli sono giustificati dalla finalità di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di detti eventi.

13      La Corte ha peraltro già riconosciuto che è legittimo perseguire una siffatta finalità. Essa ha rilevato come la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico sia tale da poter considerevolmente restringere l’accesso del pubblico all’informazione relativa a tali eventi. Orbene, in una società democratica e pluralista, il diritto all’informazione riveste una particolare importanza, che è ancora più manifesta nel caso di tali eventi (v. sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, punti 51 e 52).

14      In secondo luogo, va precisato che, a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, la determinazione degli eventi di particolare rilevanza spetta unicamente agli Stati membri, i quali, sotto questo profilo, godono di un cospicuo margine discrezionale.

15      Piuttosto che armonizzare l’elenco di tali eventi, infatti, la direttiva 89/552 si fonda sulla premessa che, in seno all’Unione, sussistono considerevoli divergenze di ordine sociale e culturale per quanto attiene all’importanza di detti eventi per il pubblico in generale. Di riflesso, l’articolo 3 bis, paragrafo 1, di detta direttiva dispone che ciascuno Stato membro rediga un elenco di eventi «che considera di particolare rilevanza» per la rispettiva società. Anche il considerando 18 della direttiva 97/36 enfatizza tale potere discrezionale degli Stati membri, enunciando che è «essenziale» che essi siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza.

16      La portata di detto potere discrezionale si evince inoltre dalla circostanza che le direttive 89/552 e 97/36 non inquadrano il suo esercizio in uno schema determinato. Infatti, gli unici criteri che esse stabiliscono affinché lo Stato membro interessato possa designare un evento alla stregua di evento di particolare rilevanza sono menzionati nel considerando 21 della direttiva 97/36, secondo il quale si deve trattare di un evento straordinario, che presenta interesse generale nell’Unione o in un determinato Stato membro o in una componente significativa di uno Stato membro, ed è organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.

17      Alla luce della relativa genericità di questi criteri, è compito di ciascuno Stato membro attribuire loro concretezza e valutare l’interesse degli eventi considerati per il pubblico in generale, tenendo conto delle peculiarità sociali e culturali della sua società.

18      In terzo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, la Commissione dispone di un potere di controllo sulla legittimità delle misure nazionali volte ad individuare gli eventi di particolare rilevanza, che le consente di respingere misure che siano incompatibili con il diritto dell’Unione.

19      Nell’ambito di tale esame, la Commissione è in particolare tenuta a verificare se ricorrono i seguenti requisiti:

–        l’evento in oggetto è inserito nell’elenco previsto dall’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552 secondo una procedura chiara e trasparente e in tempo utile;

–        tale evento può essere legittimamente considerato di particolare rilevanza;

–        la designazione dell’evento come evento di particolare rilevanza è compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di proporzionalità e di non discriminazione, con i diritti fondamentali, con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, nonché con le regole della libera concorrenza.

20      Ciò premesso, un potere di controllo di questo genere è limitato, soprattutto per quanto attiene all’esame del secondo e del terzo requisito enunciati al punto precedente.

21      Da una parte, la portata del margine discrezionale degli Stati membri, di cui al punto 14 della presente sentenza, implica che il potere di controllo della Commissione deve limitarsi alla ricerca dei manifesti errori di valutazione in cui sono incorsi gli Stati membri all’atto della designazione degli eventi di particolare rilevanza. Al fine di verificare se sia stato commesso un siffatto errore di valutazione, la Commissione deve quindi, segnatamente, appurare se lo Stato membro coinvolto abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie sui quali si fondano le conclusioni che ne vengono tratte (v., per analogia, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc. pag. I‑5469, punto 14, e del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, Racc. pag. I‑13533, punti 56 e 57).

22      Dall’altra parte, per quanto attiene più specificamente al terzo requisito menzionato al punto 19 della presente sentenza, non bisogna dimenticare che la legittima designazione di un evento alla stregua di evento di particolare rilevanza comporta ineluttabili ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà, che il legislatore dell’Unione ha preso in considerazione e ha ritenuto, come dichiarato al punto 12 della presente sentenza, giustificati dalla finalità di interesse generale di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva dei predetti eventi.

23      Onde garantire all’articolo 3 bis della direttiva 89/552 un effetto utile, è pertanto necessario dichiarare che, quando un evento è stato legittimamente designato dallo Stato membro interessato come evento di particolare rilevanza, la Commissione è tenuta ad esaminare solamente gli effetti di tale designazione sulla libera circolazione dei servizi, sulla libertà di stabilimento, sulla libera concorrenza e sul diritto di proprietà che vanno oltre agli effetti intrinsecamente connessi all’inserimento di detto evento nell’elenco previsto dal paragrafo 1 di tale articolo 3 bis.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

24      Il primo motivo di impugnazione è composto, in sostanza, da sei parti. Con la prima parte, la FIFA fa valere che il Tribunale ha seguito un ragionamento incoerente quanto alla vera natura, a suo avviso, della fase finale della Coppa del mondo.

25      Con la seconda parte di tale medesimo motivo, si sostiene che il Tribunale sembra adottare posizioni incoerenti e inconciliabili affermando, da un lato, l’unitarietà della Coppa del mondo come evento e, dall’altro, facendo valere che elementi specifici possono dimostrare che tale unitarietà non sussiste.

26      La terza parte di detto motivo riguarda il punto 113 della sentenza impugnata, secondo il quale lo Stato membro notificante non sarebbe tenuto a fornire le ragioni specifiche dell’inserimento dell’intera fase finale della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza. Statuendo in tal modo, il Tribunale impedirebbe segnatamente alla Commissione di effettuare una verifica intensa ed un esame approfondito della compatibilità delle misure notificate con il diritto dell’Unione.

27      Nell’ambito della quarta parte del suo primo motivo, la FIFA sostiene che, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza impugnata, spetta alla Commissione giustificare dinanzi al Tribunale la sua conclusione che l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo costituisce un evento unico di particolare rilevanza. Pertanto, non spetterebbe né alla FIFA né a nessun’altra parte interessata dimostrare, mediante elementi specifici, che non ricorre tale ipotesi.

28      Con la quinta parte del primo motivo, la FIFA fa valere che, adducendo ragioni che non sono riportate nella decisione controversa, il Tribunale è andato oltre ai limiti del sindacato giurisdizionale che gli spetta esercitare.

29      Secondo la sesta parte di detto motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore ritenendo che la Commissione avesse sufficientemente motivato l’inserimento di tutta la fase finale della Coppa del mondo nell’elenco del Regno Unito degli eventi di particolare rilevanza.

30      La Commissione, il Regno del Belgio e il Regno Unito contestano la fondatezza del primo motivo dedotto dalla FIFA a sostegno della sua impugnazione.

 Giudizio della Corte

31      Tenuto conto dell’importanza per il ragionamento del Tribunale delle constatazioni esposte al punto 113 della sentenza impugnata, occorre esaminare anzitutto la terza parte del primo motivo di impugnazione.

–       Sulla terza parte del primo motivo

32      Occorre rilevare, innanzitutto, che il Tribunale ha enunciato, al punto 70 della sentenza impugnata, che la Coppa del mondo è una competizione che può ragionevolmente essere considerata come un evento unico piuttosto che come una serie di eventi singoli suddivisi in partite «di gala» e «non di gala». Peraltro, come emerge dal punto 6 della sentenza impugnata, esso ha inteso la nozione di «Coppa del mondo», cui si riferisce il considerando 18 della direttiva 97/36, nel senso che essa comprendeva unicamente la fase finale di tale competizione.

33      Tuttavia, né tale considerando né alcun altro elemento delle direttive 85/552 o 97/36 contengono un indizio che consenta di stabilire che i termini «Coppa del mondo» attengano esclusivamente alla fase finale di tale competizione. Pertanto, detti termini devono, in generale, abbracciare anche la fase iniziale di tale competizione, ossia l’insieme delle partite di qualificazione. Orbene, è pacifico che le partite di qualificazione anteriori alla fase finale non suscitano, in linea di massima, presso il pubblico in generale di uno Stato membro un interesse paragonabile a quello che il pubblico manifesta in occasione dello svolgimento della fase finale. Solamente talune specifiche partite di qualificazione, soprattutto quelle che coinvolgono la squadra nazionale dello Stato membro interessato o quelle delle altre squadre del girone di qualificazione in cui è inserita quest’ultima squadra, possono infatti suscitare un interesse del genere.

34      Peraltro, non si può ragionevolmente contestare che l’importanza delle partite «di gala» in generale, risulta maggiore rispetto a quella attribuita alle partite della fase finale della Coppa del mondo che le precedono, vale a dire le partite di selezione nei gironi. Pertanto, non si può affermare a priori che la rilevanza riconosciuta a quest’ultima categoria di partite è equivalente a quella della prima categoria di partite e che, quindi, tutte le partite di selezione nei gironi sono indistintamente considerate parte di un evento unico di particolare rilevanza come le partite «di gala». Di conseguenza, la designazione di ogni partita come evento di particolare rilevanza può differire da uno Stato membro all’altro.

35      Dalle considerazioni che precedono si evince che il legislatore dell’Unione non ha inteso indicare che la «Coppa del mondo», ai sensi del considerando 18 della direttiva 97/36, sia limitata alla sua sola fase finale e che essa costituisca un evento unico e indivisibile. Al contrario, la Coppa del mondo deve essere considerata un evento in linea di principio divisibile in differenti partite o fasi, non tutte necessariamente qualificabili come evento di particolare rilevanza.

36      Occorre tuttavia precisare che siffatta errata interpretazione, da parte del Tribunale, del considerando 18 della direttiva 97/36, e segnatamente della nozione di Coppa del mondo, non ha prodotto ripercussioni sulla causa in esame.

37      Per quanto riguarda, innanzitutto, l’esclusione delle partite di qualificazione dalla definizione di Coppa del mondo, è sufficiente ricordare che il Ministro non ha incluso queste partite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza e che, di riflesso, la decisione controversa non verte su tali partite.

38      Poi, è giocoforza constatare che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 120 a 129 della sentenza impugnata, sulla base degli elementi forniti dalla FIFA e alla luce della concreta percezione del pubblico del Regno Unito, se tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo suscitassero effettivamente, presso tale pubblico, un interesse sufficiente da poter costituire un evento di particolare rilevanza. Orbene, avendo tratto la conclusione che ricorre quest’ultima ipotesi, il Tribunale poteva correttamente dichiarare che l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo poteva essere considerato, nel Regno Unito, un evento unico di particolare rilevanza. Nei fatti, la sua valutazione era dunque conforme a quanto si evince dal punto 35 della presente sentenza.

39      Infine, dalle considerazioni esposte al punto 67 della presente sentenza emerge che l’errata interpretazione del considerando 18 della direttiva 97/36 non ha inciso sulla conclusione tratta dal Tribunale nel senso che la motivazione della decisione controversa soddisfa i requisiti posti dall’articolo 253 CE.

40      Ciò premesso, proseguendo il ragionamento esposto al punto 32 della presente sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione illustrata al punto 113 della sentenza impugnata, secondo cui nessuno Stato membro è tenuto a comunicare alla Commissione le ragioni specifiche per cui la fase finale della Coppa del mondo è designata, in toto, come evento di particolare rilevanza unico nello Stato membro in questione.

41      Orbene, posto che la fase finale della Coppa del mondo non può essere legittimamente inclusa, in toto, in un elenco di eventi di particolare rilevanza a prescindere dall’interesse che suscitano le partite nello Stato membro interessato, quest’ultimo non è dispensato dal suo obbligo di comunicare alla Commissione le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che, nello specifico contesto della società di tale Stato, la fase finale della Coppa del mondo costituisca un evento unico che deve essere considerato in toto come di particolare rilevanza per detta società piuttosto che una serie di singoli eventi suddivisi in partite aventi diversi livelli di interesse.

42      Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 113 della sentenza impugnata, statuendo che la Commissione non poteva considerare l’inserimento di partite della fase finale della Coppa del mondo come contrario al diritto dell’Unione per il fatto che lo Stato membro interessato non le ha comunicato le specifiche ragioni che giustificano il loro carattere di evento di particolare rilevanza per la società di tale Stato.

43      Ciò premesso, occorre esaminare se, alla luce di questo errore, la sentenza impugnata debba essere annullata.

44      A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un errore di diritto da parte del Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza impugnata qualora il dispositivo della stessa appaia fondato per altri motivi di diritto (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 47, nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 136).

45      Nella causa in esame, occorre rilevare, in primo luogo, che, per consentire alla Commissione di esercitare il suo potere di controllo, la motivazione che ha condotto uno Stato membro a designare un evento come evento di particolare rilevanza può essere succinta, a condizione di essere pertinente. Pertanto, non si può richiedere, in particolare, che lo Stato membro indichi, nella notifica stessa delle misure in oggetto, dati dettagliati e numerici per quanto riguarda ciascun elemento o parte dell’evento oggetto di una notifica alla Commissione.

46      A questo riguardo occorre precisare che, se la Commissione nutre dubbi sulla base degli elementi a sua disposizione per quanto concerne la designazione di un evento come evento di particolare rilevanza, essa è tenuta a sollecitare chiarimenti presso lo Stato membro che ha proceduto a tale designazione (v., per analogia, sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, punto 67).

47      Nel caso di specie, dalla comunicazione delle misure adottate dal Ministro, che sono state notificate alla Commissione il 5 maggio 2000 e sono allegate alla decisione controversa, risulta, segnatamente, che quest’ultimo ha designato l’intera fase finale della Coppa del mondo quale evento di particolare rilevanza in base al fatto che tale insieme di partite, comprese quindi quelle «non di gala», presentava una spiccata rilevanza generale a livello nazionale e uno specifico interesse anche per persone diverse da quelle che abitualmente seguono il calcio, che l’audience sarebbe probabilmente stata considerevole e che tale gruppo di partite era tradizionalmente trasmesso in diretta su canali gratuiti.

48      Tali indicazioni, notificate dal Regno Unito in ottemperanza ai requisiti dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, consentivano alla Commissione di esercitare il proprio controllo e le permettevano di richiedere, qualora lo avesse giudicato necessario o opportuno, chiarimenti aggiuntivi a tale Stato membro, oppure la produzione di elementi diversi da quelli che figuravano nella notificazione cui esso ha proceduto.

49      In secondo luogo, nulla induce a ritenere che la Commissione non abbia esercitato siffatto controllo, il quale riveste un carattere limitato, e che essa non abbia esaminato, alla luce dei motivi menzionati al punto 47 della presente sentenza, se il Ministro sia incorso in un manifesto errore di valutazione quando ha designato l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza.

50      Sotto questo profilo, si evince anzitutto dal punto 6 della decisione controversa che la Commissione ha effettivamente verificato se l’intera fase finale della Coppa del mondo, comprese quindi le partite «non di gala», godesse di una peculiare risonanza nel Regno Unito, ossia se le partite di tale torneo fossero particolarmente popolari presso il pubblico in generale e non solamente per i telespettatori che seguono solitamente le partite di calcio in televisione. Parimenti, dal punto 18 della predetta decisione si desume che la Commissione ha preso in considerazione la circostanza che il torneo in parola, nella sua interezza e incluse quindi le partite «non di gala», era sempre stato trasmesso su canali televisivi di libero accesso e che aveva attirato numerosi telespettatori.

51      Poi, dal fascicolo si evince che dinanzi al Tribunale le parti hanno allegato alle loro memorie svariati documenti contenenti dati sui quali la Commissione si è basata per verificare la legittimità delle misure notificate dal Regno Unito, compresi quelli provenienti da tale Stato membro. Tali documenti hanno segnatamente indicato le quote di ascolti delle partite delle fasi finali della Coppa del mondo del 1994 e di quella del 1998, riportando quote medie di ascolti e menzionando, a titolo di esempio, quote di ascolti di più partite di «gala» e «non di gala». Peraltro, i predetti documenti hanno anche dato atto di un sondaggio, secondo il quale il 76% degli abitanti del Regno Unito considerava che la copertura dell’intera fase finale della Coppa del mondo dovrebbe essere effettuata su un canale liberamente accessibile.

52      Orbene, la FIFA non ha contestato che tali documenti abbiano costituito il fondamento della decisione controversa.

53      Infine, la FIFA non può proficuamente affermare che il presunto carattere carente del controllo svolto dalla Commissione sarebbe dovuto alla circostanza che detti documenti contenenti dati riguardano il periodo anteriore all’anno 2000 e che la Commissione non ha tenuto conto dei dati relativi al periodo 2000‑2007, mentre avrebbe dovuto fondare la decisione controversa sugli elementi disponibili alla data della sua adozione, ossia il 16 ottobre 2007.

54      Al riguardo, occorre rilevare che siffatta censura non è stata sollevata in primo grado. Dinanzi al Tribunale, la FIFA si è infatti limitata a censurare la motivazione della decisione controversa, sostenendo che essa non conteneva alcuna indicazione riguardo alla natura e alla data cui risalgono i dati relativi al «panorama audiovisivo britannico» che la Commissione avrebbe preso in considerazione. Pertanto, la FIFA non ha criticato l’asserita insufficienza del controllo svolto dalla Commissione, riguardando siffatta censura il merito della controversia. Orbene, risulta da una giurisprudenza costante che consentire a una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi (v. sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, punto 111 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, occorre respingere la censura suesposta in quanto irricevibile

55      In terzo luogo, alla FIFA era consentito dimostrare dinanzi al Tribunale che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che il Ministro era incorso in un manifesto errore di valutazione designando l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza.

56      Orbene, in questa prospettiva, la FIFA ha, segnatamente, sottoposto al Tribunale i dati relativi alle quote di ascolti delle fasi finali della Coppa del mondo dal 1994 al 2006, affermando che tali elementi dimostravano che le partite «non di gala» nel Regno Unito non rivestivano una spiccata rilevanza generale per i telespettatori che non seguono regolarmente il mondo del calcio.

57      Il Tribunale ha vagliato questi dati ai punti da 122 a 129 della sentenza impugnata, ma non ha confermato la valutazione proposta dalla FIFA.

58      Esso ha affermato, ai punti 130 e 134 della sentenza impugnata, che la FIFA non aveva dimostrato che le valutazioni esposte ai punti 6 e 18 della decisione controversa e richiamate al punto 50 di questa sentenza fossero viziate da errore né, di conseguenza, che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che il Ministro era incorso in un manifesto errore di valutazione designando l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come un evento di particolare rilevanza.

59      Alla luce di quanto precede, l’errore di diritto commesso dal Tribunale non risulta idoneo ad inficiare la sentenza impugnata, dato che il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto. Di conseguenza, la terza parte del primo motivo deve essere respinta in quanto inconferente.

–       Sulle altre parti del primo motivo

60      Per quanto concerne le parti prima e seconda del primo motivo, occorre ricordare che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale non sia coerente costituisce, certamente, una questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione, poiché la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑235/11 P, punti 29 e 30, nonché sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Planet, C‑314/11 P, punti 63 e 64).

61      Tuttavia, tale obbligo di coerenza della motivazione non costituisce un obiettivo fine a se stesso, bensì è volto segnatamente a consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata (v., in tal senso, ordinanza Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., punto 30, e sentenza Commissione/Planet, cit., punto 64).

62      Nel caso di specie, occorre rilevare che i motivi contestati nell’ambito delle parti prima e seconda sono intesi a fondare, nella sentenza impugnata, le constatazioni enunciate ai punti 70 e 113 di tale sentenza. Orbene, la Corte, dopo essere giunta alla conclusione, ai punti da 32 a 42 della presente sentenza, che tali constatazioni erano erronee, ha sostituito i motivi al fine di giustificare la decisione adottata.

63      Pertanto, posto che detti motivi costituivano elementi accessori di constatazioni considerate erronee dalla Corte e che sono stati oggetto di una sostituzione di motivi da parte di quest’ultima, essi non costituiscono più il fondamento della decisione adottata, per cui non si deve più esaminare la loro asserita incoerenza.

64      Al fine di rispondere alla quarta parte del primo motivo, si deve ricordare che la decisione controversa e le misure nazionali ad essa allegate hanno indicato le ragioni per le quali l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo è stato qualificato evento di particolare rilevanza. Pertanto, tenuto conto della presunzione di legittimità che si collega agli atti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 20 settembre 2007, Commissione/Spagna, C‑177/06, Racc. pag. I‑7689, punto 36) e alla luce del carattere limitato del controllo svolto dalla Commissione e dal Tribunale, era compito della FIFA contestare tali motivi dinanzi al Tribunale e dimostrare che la Commissione sarebbe dovuta giungere alla conclusione che le autorità del Regno Unito avevano commesso un errore manifesto di valutazione includendo tale insieme di partite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza. La FIFA ha, peraltro, tentato di contestare, senza successo, i predetti motivi (v. punti da 55 a 58 della presente sentenza).

65      Di conseguenza, la quarta parte del predetto motivo non può essere accolta.

66      Per quanto riguarda la quinta parte del medesimo motivo, occorre rilevare che la FIFA non ha esposto le precise ragioni per le quali essa considera che il Tribunale sia andato oltre al sindacato giurisdizionale che gli spetta esercitare. Inoltre, essa non ha indicato gli esatti punti della sentenza impugnata nei quali figurano i motivi contestati. Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tale parte deve essere respinta in quanto irricevibile (v. sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, Racc. pag. I‑2369, punto 55, e ordinanza del 2 febbraio 2012, Elf Aquitaine/Commissione, C‑404/11 P, punto 15).

67      Per quanto concerne la sesta parte del primo motivo, emerge dalle considerazioni generali esposte ai punti da 107 a 111 della odierna sentenza, UEFA/Commissione (C‑201/11 P), che la motivazione della decisione controversa soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 253 CE. Infatti, alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che i punti 6 e 18 di tale decisione indichino in modo succinto le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto che tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo potessero correttamente essere iscritte nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, posto che tali motivi consentono alla FIFA di conoscere le giustificazioni della misura adottata e al Tribunale di esercitare il suo sindacato nel merito di tale valutazione.

68      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

69      Il secondo motivo di impugnazione è composto, in sostanza, da due parti. Con la prima parte, la FIFA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando l’affermazione della Commissione secondo cui l’inserimento delle partite «non di gala» nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza del Regno Unito sarebbe stato effettuato secondo una procedura chiara e trasparente. In particolare, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il fatto che determinati funzionari o organi consultivi, nell’ambito delle proprie competenze, abbiano suggerito al Ministro l’inserimento in tale elenco delle sole partite di «gala» comporterebbe un obbligo di spiegare i motivi per cui quest’ultimo non è incorso in errore adottando una diversa posizione.

70      Per quanto riguarda la seconda parte di detto motivo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare che la Commissione poteva legittimamente affermare che tale inserimento era stato realizzato secondo una procedura chiara e trasparente, sebbene il Regno Unito abbia giustificato, nella sua notifica alla Commissione del 5 maggio 2000, l’inserimento delle partite «non di gala» nel suo elenco degli eventi di particolare rilevanza, effettuato il 25 giugno 1998, riferendosi anche a quote di ascolti che erano disponibili soltanto a partire dal 12 luglio 1998. Ad avviso della FIFA, la Commissione era certamente autorizzata a tenere in considerazione circostanze posteriori alla data di redazione del predetto elenco, tuttavia, essa non avrebbe potuto considerare che il Regno Unito potesse basarsi su siffatte circostanze per giustificare la scelta che aveva effettuato il 25 giugno 1998.

71      La Commissione, il Regno del Belgio e il Regno Unito contestano la fondatezza del secondo motivo.

 Giudizio della Corte

72      Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, occorre rilevare che l’obbligo di chiarezza e trasparenza, imposto dall’articolo 3 bis, paragrafo 1, terzo periodo, della direttiva 89/552, consacra la giurisprudenza della Corte che mira ad evitare che un comportamento delle autorità nazionali competenti vanifichi le disposizioni del diritto dell’Unione relative ad una libertà fondamentale. Alla luce di tale giurisprudenza, la designazione di un evento alla stregua di evento di particolare rilevanza deve essere effettuata applicando criteri oggettivi e noti in anticipo, in modo da inquadrare l’esercizio del potere discrezionale di tali autorità affinché esso non sia esercitato in modo arbitrario (v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e a., C‑250/06, Racc. pag. I‑11135, punti 45 e 46).

73      Per tali medesime ragioni, la procedura nazionale deve determinare, in anticipo, l’autorità incaricata della predetta designazione e stabilire le condizioni alle quali gli interessati o, eventualmente, determinati organi consultivi possono sottoporle osservazioni prima che essa adotti la sua decisione. Al riguardo, tenuto conto dell’impatto di siffatta decisione sui diritti di trasmissione relativi ad un evento, rileva segnatamente che le emittenti interessate e i detentori di tali diritti dispongano di una possibilità di presentare osservazioni a tale autorità.

74      Ciò premesso, il requisito di chiarezza e di trasparenza esige che i predetti interessati e organi consultivi possano formulare osservazioni concernenti i soli elementi essenziali sulla base dei quali detta autorità è chiamata ad adottare la sua decisione. Di conseguenza, nulla impedisce ad uno Stato membro di sottoporre successivamente alla Commissione elementi aggiuntivi che confermano tale decisione e che possono anche riferirsi ad un periodo posteriore alla data di adozione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza.

75      Orbene, la procedura seguita nel caso di specie è stata effettivamente di tal genere.

76      Ciò premesso, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

77      Per quanto concerne la prima parte del predetto motivo, emerge dal punto 14 della presente sentenza che l’autorità nazionale incaricata di qualificare un evento come di particolare rilevanza gode di un considerevole margine di discrezionalità. Di conseguenza, essa non è tenuta a conformarsi ai pareri dispensati dagli organi consultivi che ha interpellato prima della sua decisione. Evidentemente, essa non deve neppure seguire i pareri di determinati funzionari dell’amministrazione nazionale.

78      Per quanto riguarda i motivi per cui la citata autorità non ha accolto i suddetti pareri, è ben vero che, alla stessa stregua di quanto è richiesto agli autori di atti dell’Unione (v. sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Racc. pag. I‑4951, punto 166), tale autorità deve indicare le ragioni per cui un evento è stato considerato di particolare rilevanza, in modo da consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di far valere i loro diritti e, dall’altro, alla Commissione e ai giudici competenti di esercitare il loro controllo.

79      Tuttavia, diversamente da quanto sostiene la FIFA, per conseguire siffatto obiettivo non occorre che tale autorità riveli le specifiche ragioni per cui non ha accolto i pareri formulati da taluni organi consultivi o funzionari, allorché non è tenuta a seguire tali pareri. A questo proposito, è irrilevante che detti pareri provengano da più organi consultivi o funzionari che condividono lo stesso orientamento.

80      Ciò premesso, occorre respingere la prima parte del secondo motivo e, pertanto, respingere quest’ultimo in quanto infondato.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

81      Il terzo motivo è composto, in sostanza, da quattro parti. Con la prima parte, la FIFA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore in quanto non ha indicato se la legittimità della decisione controversa doveva essere valutata con riferimento ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del 16 ottobre 2007, che è quella dell’adozione di tale decisione, o alla data del 28 luglio 2000, vale a dire quella dell’adozione della prima decisione della Commissione in materia, che è stata annullata dalla citata sentenza Infront WM/Commissione e che è stata sostituita sette anni più tardi dalla decisione controversa.

82      Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che i termini «dati disponibili sul panorama audiovisivo britannico», riportati al punto 3 della decisione controversa, non soddisfacevano il requisito di una motivazione adeguata e sufficiente, in quanto non consentivano di identificare né la natura né la data delle informazioni di cui la Commissione ha sostenuto di aver tenuto conto nell’adozione di tale decisione.

83      Per quanto concerne la seconda parte del predetto motivo, il Tribunale si sarebbe basato, ai punti 70 e 117 della sentenza impugnata, su motivi che non compaiono da nessuna parte nella decisione controversa quando ha dichiarato che l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo può essere considerato come evento unico e che la Commissione non era tenuta a fornire altri motivi per giustificare la sua decisione di approvare l’inserimento di tale torneo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza del Regno Unito.

84      Con la terza parte del medesimo motivo, la FIFA addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto rifiutandosi di attribuire una qualsivoglia importanza alla prassi degli altri Stati membri che non hanno incluso le partite «non di gala» nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza.

85      La quarta parte del terzo motivo verte sull’interpretazione e l’applicazione dei criteri sulla base dei quali è stata accertata la particolare rilevanza dell’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo. La FIFA ritiene, da un lato, che il Tribunale abbia erroneamente approvato l’affermazione della Commissione secondo la quale, nel Regno Unito, tale insieme di partite soddisfaceva il criterio della «spiccata rilevanza generale» e ha ritenuto, del pari erroneamente, che la Commissione avesse sufficientemente e correttamente motivato tale affermazione. Al riguardo, il Tribunale avrebbe in particolare assimilato il criterio della «spiccata rilevanza generale» di un evento a quello della sua popolarità. Orbene, la «popolarità» di un evento non sarebbe un criterio rilevante e non sarebbe sufficiente per ritenere che esso costituisca un «evento straordinario» conformemente al considerando 21 della direttiva 97/36. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 253 CE ritenendo che la Commissione avesse sufficientemente e correttamente motivato la sua affermazione riguardante il criterio della «spiccata rilevanza generale».

86      Dall’altro, il Tribunale avrebbe commesso errori approvando le constatazioni della Commissione secondo cui l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo soddisfaceva i requisiti del criterio menzionato al punto 18 della decisione controversa, relativo alla circostanza che in passato tale insieme di partite sia stato tradizionalmente trasmesso e al grande numero di telespettatori attratti dalle partite «non di gala». Ad avviso della FIFA, le constatazioni del Tribunale sono prive di fondamento e contraddette dai fatti. In aggiunta, quest’ultimo avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente e correttamente motivato la sua conclusione secondo cui i predetti requisiti erano stati rispettati.

87      In proposito, il Tribunale avrebbe segnatamente presentato delle quote di ascolti di un campione non rappresentativo di tali partite e avrebbe occultato le partite che hanno registrato quote di ascolti meno rilevanti. Altresì, esso avrebbe dovuto affermare che le quote medie di ascolti per le partite «non di gala» nel Regno Unito non rappresentavano grandi ascolti né a fortiori «ascolti eccezionalmente elevati». Del pari, esso avrebbe commesso errori per quanto concerne la spiegazione delle scarse quote di ascolti di determinate partite «non di gala».

88      Ad avviso della Commissione, il terzo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte inconferente. Tale motivo sarebbe altresì integralmente privo di fondamento. Questa conclusione è condivisa dal Regno del Belgio e dal Regno Unito.

 Giudizio della Corte

89      Per quanto concerne la prima parte del terzo motivo, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. Dunque, la motivazione offerta dal Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali tale giudice non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo. In particolare, il Tribunale non è tenuto a rispondere agli argomenti dedotti da una parte che non siano sufficientemente chiari e precisi, qualora essi non siano ulteriormente sviluppati in modo particolare e non siano corredati di un’argomentazione specifica a loro suffragio (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc. pag. I‑6513, punti 91 e 96, nonché del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc. pag. I‑5853, punto 64).

90      Nel caso di specie, la FIFA non ha dedotto dinanzi al Tribunale, in modo sufficientemente chiaro e preciso, un motivo autonomo che lamentasse un’illegittimità della decisione controversa vuoi perché la Commissione avrebbe adottato tale decisione con riferimento a fatti esistenti nel 2000, mentre avrebbe dovuto basare detta decisione su quelli esistenti nel 2007, vuoi perché la Commissione avrebbe adottato la predetta decisione con riferimento a fatti esistenti nel 2007, mentre essa si sarebbe dovuta basare su quelli esistenti nel 2000. Come constatato al punto 54 della presente sentenza, la FIFA ha, infatti, menzionato tale aspetto nell’ambito di un motivo relativo alla motivazione della decisione controversa, sostenendo che essa non conteneva alcuna indicazione riguardo alla natura e alla data cui risalgono i dati relativi al panorama audiovisivo britannico che la Commissione avrebbe preso in considerazione.

91      Ciò premesso, il Tribunale non era necessariamente tenuto a precisare, nella sentenza impugnata, se la legittimità della decisione controversa doveva essere valutata con riferimento ai fatti esistenti nel 2000 o nel 2007.

92      Per quanto riguarda, poi, il motivo dedotto dinanzi al Tribunale e vertente sull’indicazione del genere e delle date cui risalgono i dati presi in considerazione nella decisione controversa, emerge dalle considerazioni menzionate al punto 67 della presente sentenza che la Commissione non era tenuta a precisare, in tale decisione, il tipo e le date dei predetti dati.

93      In tale contesto, non si deve più esaminare, alla stregua di quanto è stato dichiarato ai punti da 60 a 63 della presente sentenza, se il Tribunale abbia sufficientemente risposto all’argomento della FIFA attinente all’indicazione del tipo e delle date cui risalgono i predetti dati.

94      Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo non può essere accolta.

95      Per quanto concerne la seconda parte di detto motivo, occorre ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, il Tribunale non può sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato e non può colmare con la propria motivazione una lacuna nella motivazione di tale atto, in modo tale che il suo esame non si ricolleghi ad alcuna valutazione contenuta in quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, punti da 87 a 90 e giurisprudenza ivi citata).

96      Tuttavia, nel caso di specie, le considerazioni esposte al punto 70 della sentenza impugnata non colmano una lacuna nella motivazione della decisione controversa, bensì sono dirette a determinare il livello richiesto da tale motivazione alla luce dei requisiti della normativa dell’Unione applicabile in materia. Per quanto riguarda le considerazioni esposte al punto 117 di detta sentenza, esse si ricollegano alla valutazione riportata al punto 6 della medesima decisione. Di conseguenza, il Tribunale non ha sostituito la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato, bensì si è limitato a effettuare un controllo della legittimità di quest’ultimo conformemente al compito ad esso incombente.

97      Conseguentemente, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo in quanto infondata.

98      Per quanto concerne la terza parte del medesimo motivo, si deve rilevare che, dinanzi al Tribunale, la FIFA non ha dedotto alcun motivo vertente sul fatto che, per valutare se le partite «non di gala» rivestissero una particolare rilevanza per la società del Regno Unito, occorresse prendere in considerazione la prassi degli altri Stati membri. Nel suo atto introduttivo, la FIFA si è, infatti, limitata a menzionare tale prassi senza sostenere che la decisione controversa era illegittima in ragione del fatto che il Ministro e la Commissione non hanno attribuito alcuna importanza a siffatta prassi.

99      Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 54 della presente sentenza, tale parte del terzo motivo deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.

100    Nell’ambito della quarta parte di detto motivo, la FIFA ha, anzitutto, dedotto una serie di argomenti mediante i quali mira a dimostrare che i parametri riguardanti le partite «non di gala» non soddisfacevano i criteri enunciati ai punti 6 e 18 della decisione controversa e stabiliti dal Ministro ai fini della designazione degli eventi di particolare rilevanza.

101    Orbene, mediante tali argomenti, la FIFA mira in realtà ad ottenere che la Corte sostituisca la sua propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale, senza che essa dimostri uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova sottoposti al Tribunale. In conformità ad una giurisprudenza costante, questi argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili (v. sentenze del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 85, nonché ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit., punto 180).

102    Per quanto concerne, poi, l’argomento attinente alla asserita assimilazione del criterio della «spiccata rilevanza generale» di un evento a quello della sua popolarità, occorre rilevare che la FIFA non ha dedotto siffatto motivo dinanzi al Tribunale. Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 54 della presente sentenza, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

103    Infine, per quanto riguarda le censure relative all’insufficienza della motivazione formale della decisione controversa, esse coincidono in realtà con la sesta parte del primo motivo e occorre, pertanto, respingerle per i motivi esposti al punto 67 della presente sentenza.

104    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il terzo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sul quarto motivo

 Argomenti delle parti

105    Il quarto motivo è composto, in sostanza, da otto parti. Con la prima parte, la FIFA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore, ai punti 161 e 162 della sentenza impugnata, considerando, sulla base dei motivi dallo stesso addotti, che la decisione controversa abbia dimostrato la proporzionalità delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento che deriverebbero dalle misure notificate. Orbene, ad avviso della FIFA, spettava alla Commissione e non al Tribunale esaminare siffatte restrizioni. Pertanto, quest’ultimo non avrebbe potuto dichiarare che, poiché la fase finale della Coppa del mondo aveva «carattere unitario», la Commissione, che non si sarebbe fondata su tale asserito carattere di detto torneo, sarebbe dispensata dall’obbligo di dimostrare che le restrizioni che la decisione comporta erano necessarie, adeguate e proporzionate.

106    Secondo la seconda parte del medesimo motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore affermando, ai punti 51, 52 e 158 della sentenza impugnata, che l’obiettivo di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza e il diritto all’informazione giustificavano le restrizioni che la decisione controversa comporta. Infatti, un ampio accesso del pubblico non equivarrebbe ad un accesso illimitato di quest’ultimo. Pertanto, il diritto all’informazione non implicherebbe il diritto di guardare sui canali televisivi liberamente accessibili tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo e non giustificherebbe il divieto di trasmettere una di queste partite in esclusiva da parte di un’emittente diversa da quelle che gestiscono canali televisivi liberamente accessibili.

107    Con la terza parte di detto motivo, la FIFA considera che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la Commissione aveva l’obbligo di esaminare la questione se misure meno restrittive di quelle approvate dalla decisione controversa consentissero di assicurare il conseguimento dell’obiettivo perseguito dall’articolo 3 bis della direttiva 89/552.

108    Con la quarta parte del quarto motivo, la FIFA sostiene che la Commissione non poteva effettuare una verifica limitata della compatibilità delle misure notificate con il diritto dell’Unione. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che essa era tenuta ad una verifica intensa e ad un esame approfondito.

109    Secondo la quinta parte del medesimo motivo, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la Commissione aveva sufficientemente motivato la sua conclusione concernente la proporzionalità delle restrizioni rispetto alla libertà di prestazione dei servizi.

110    Con la sesta parte di detto motivo, la FIFA sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la Commissione era tenuta ad esaminare la questione dell’esistenza di misure meno pregiudizievoli per il diritto di proprietà di quelle approvate nella decisione controversa che consentissero di assicurare il conseguimento dell’obiettivo perseguito dall’articolo 3 bis della direttiva 89/552. Infatti, quando sono interessati due diritti fondamentali, le restrizioni all’esercizio di uno di tali diritti dovrebbero essere sottoposte ad un bilanciamento dei diritti in parola, che la Commissione non avrebbe effettuato nella sua decisione e che non sarebbe neppure stata presa in considerazione dal Tribunale nella sentenza impugnata.

111    Con la settima parte del predetto motivo, la FIFA fa valere che il Tribunale, ha considerato giustificati gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento e al diritto di proprietà basandosi su una motivazione insufficiente.

112    Con l’ottava parte del medesimo motivo, la FIFA addebita al Tribunale di aver commesso errori di diritto nell’analisi delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

113    Da un lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore, al punto 173 della sentenza impugnata, ritenendo che, poiché gli effetti che producono le misure notificate dal Regno Unito sono una conseguenza inevitabile delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, che sono state dichiarate giustificate dal Tribunale, la Commissione non dovesse effettuare un’analisi più approfondita di quella vertente su tali conseguenze e quest’ultima non avesse pertanto commesso un errore giungendo alla conclusione che le predette misure erano compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione, e ciò nonostante non sia stata effettuata alcuna determinazione del mercato rilevante. Ad avviso della FIFA, il Tribunale ha infranto il diritto della concorrenza, in quanto la valutazione delle restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi, da un lato, e alle norme del diritto della concorrenza, dall’altro, costituiscono due operazioni distinte.

114    Dall’altro, la FIFA contesta al Tribunale di aver dichiarato che le misure notificate dal Regno Unito non hanno concesso diritti speciali alla BBC né alla ITV ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, CE. Tale constatazione sarebbe fondata su considerazioni puramente formali e teoriche. Il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione le circostanze di fatto e la realtà economica e sarebbe dovuto giungere alla conclusione che, poiché le predette misure, come approvate nella decisione controversa, implicavano che, in realtà, la BBC e la ITV beneficiassero di una situazione privilegiata rispetto agli altri concorrenti, dei diritti speciali erano necessariamente stati accordati a tali due imprese.

115    Ad avviso della Commissione, del Regno del Belgio e del Regno Unito, il quarto motivo è privo di fondamento.

 Giudizio della Corte

116    La prima parte del quarto motivo si basa su una lettura erronea dei punti 161 e 162 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale non ha considerato che la decisione controversa avesse dimostrato la proporzionalità delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento che derivavano dalle misure notificate dal Regno Unito. Il Tribunale ha respinto il motivo della FIFA in quanto fondato su una premessa erronea, poiché esso verteva sul fatto che, per essere proporzionato, l’elenco degli eventi di particolare rilevanza avrebbe dovuto limitarsi all’inserimento delle partite di «gala», in quanto queste ultime sarebbero le uniche di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Orbene, il Tribunale poteva fondatamente statuire come ha fatto poiché era giunto alla conclusione, ai punti 116 e 134 della sentenza impugnata, che l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo poteva essere considerato di particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

117    Di conseguenza, la prima parte di detto motivo deve essere respinta in quanto infondata.

118    Per quanto riguarda la seconda parte di detto motivo, occorre rilevare che, ai punti 51, 52 e 158 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha dichiarato che l’obiettivo di garantire un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza e il diritto all’informazione giustificassero le restrizioni specifiche che comporta la decisione controversa. Esso ha statuito su tale questione in un contesto generale, affermando che le misure di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, quando concernono eventi di particolare rilevanza, possono essere giustificate dal predetto obiettivo e dal diritto all’informazione, a condizione che siano idonee ad assicurare il loro conseguimento e non vadano oltre quanto è necessario per perseguirli. Orbene, alla luce dei principi invocati ai punti 12 e 13 della presente sentenza, tale affermazione non può essere contestata.

119    Inoltre, deriva dalle considerazioni esposte ai punti 12, 22 e 23 della presente sentenza che, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, il Tribunale non era tenuto a conciliare i predetti obiettivi con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.

120    Ciò premesso, la seconda parte del quarto motivo non può essere accolta.

121    Per quanto concerne la terza parte del medesimo motivo, emerge dal punto 19 della decisione controversa che la Commissione ha esaminato se le misure notificate dal Regno Unito fossero proporzionate. Orbene, siffatto esame della proporzionalità implica necessariamente che si verifichi se gli obiettivi di interesse generale potessero essere conseguiti con misure meno restrittive delle predette libertà di circolazione. In tale contesto, la FIFA non può sostenere che la Commissione ha completamente omesso di verificare l’esistenza di una possibilità di ricorrere a siffatte misure. Al riguardo, è privo di rilevanza il fatto che tale punto si limiti a menzionare la libera prestazione dei servizi, in quanto la verifica della proporzionalità non è sostanzialmente differente per quanto concerne le restrizioni alla libertà di stabilimento che le misure notificate comportano e queste ultime incidono su tale libertà solo in via eccezionale.

122    Di conseguenza, la terza parte di detto motivo deve essere respinta in quanto infondata.

123    Per quanto concerne la quarta parte del medesimo motivo, emerge dai punti 20 e 23 della presente sentenza che la Commissione è chiamata ad effettuare un controllo limitato quando approva le misure nazionali che designano eventi di particolare rilevanza. Ne deriva che la FIFA considera erroneamente che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la Commissione era tenuta a procedere a una verifica «intensa» e a condurre un «esame approfondito» della compatibilità delle misure notificate con il diritto dell’Unione.

124    La quarta parte del quarto motivo non può quindi essere accolta.

125    Per quanto riguarda la quinta parte di detto motivo, occorre dichiarare che, tenuto conto delle considerazioni generali enunciate ai punti da 107 a 111 della citata sentenza UEFA/Commissione, la motivazione della decisione controversa è sufficiente, per cui tale parte deve essere respinta in quanto infondata.

126    In relazione alla sesta parte del quarto motivo, emerge dalle considerazioni esposte ai punti 12, 22 e 23 della presente sentenza, da un lato, che la lesione del diritto di proprietà della FIFA deriva già dall’articolo 3 bis della direttiva 85/552 e che tale lesione, in linea di principio, può essere giustificata dall’obiettivo di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza. Dall’altro, posto che il Ministro ha validamente designato l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza, la Commissione era tenuta a esaminare unicamente gli effetti di tale designazione sul diritto di proprietà della FIFA che andavano oltre a quelli intrinsecamente connessi all’inserimento di detto evento nell’elenco degli eventi designati da tale autorità.

127    Orbene, nel caso di specie, la FIFA non ha sottoposto al Tribunale alcun elemento che gli consentisse di constatare che gli effetti sul diritto di proprietà di quest’ultima prodotti dalla qualificazione dell’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza per il Regno Unito fossero eccessivi.

128    Ciò premesso, la sesta parte di detto motivo deve essere respinta in quanto infondata.

129    Per quanto concerne la settima parte del medesimo motivo, è sufficiente rilevare che, ai punti da 140 a 146 e da 156 a 163 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fornito una motivazione sufficiente che consente alla FIFA di conoscere i motivi per i quali esso non ha accolto i suoi argomenti e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato giurisdizionale.

130    Di conseguenza, la predetta parte non può essere accolta.

131    Per quanto concerne il primo argomento dell’ottava parte del quarto motivo, emerge dalle considerazioni esposte ai punti 22 e 23 della presente sentenza che, se un evento è correttamente qualificato di particolare rilevanza, la Commissione è tenuta a esaminare solo gli effetti di tale designazione sulla libera concorrenza che vanno oltre a quelli intrinsecamente connessi all’inserimento dell’evento interessato nell’elenco degli eventi designati. Orbene, nel caso di specie, la FIFA non ha sottoposto al Tribunale alcun elemento che gli consentisse di constatare che gli effetti sulla libera concorrenza prodotti dalla qualificazione dell’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo come evento di particolare rilevanza fossero eccessivi.

132    Per quanto riguarda il secondo argomento dell’ottava parte del medesimo motivo, è pacifico che il dettato degli articoli 98 e 101 della legge del 1996 sulla radiodiffusione, come emendato dal regolamento del 2000 sulla trasmissione televisiva, non traccia alcuna distinzione tra le diverse categorie di emittenti e, in particolare, non conferisce alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili una tutela che sia negata a quelle che gestiscono canali a pagamento, poiché tutte queste emittenti sono in particolare libere di acquisire i diritti di trasmissione non esclusivi degli eventi di particolare rilevanza e di ritrasmetterli in maniera non esclusiva.

133    Non si può certo escludere che, nella pratica, solo talune emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili, quali la BBC e la ITV, in definitiva trasmettano, su autorizzazione dell’Office of Communications, l’insieme delle partite della fase finale della Coppa del mondo nel Regno Unito, in quanto le emittenti che gestiscono canali a pagamento sono interessate solo ad una trasmissione in esclusiva, e perciò si asterranno dal presentare offerte per acquisirne i relativi diritti.

134    Tuttavia, come il Tribunale ha constatato in sostanza al punto 180 della sentenza impugnata, un tale effetto costituisce il frutto della strategia commerciale delle emittenti che gestiscono canali a pagamento, le quali hanno optato per un modello d’impresa che pone l’accento sull’esclusività, cosicché esse sono meno disponibili ad accettare di trasmettere non in esclusiva eventi di particolare rilevanza rispetto alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili. Questo effetto risulta quindi principalmente dalla libera scelta commerciale di tale prima categoria di emittenti e non può dunque essere imputato alla normativa del Regno Unito.

135    Ciò premesso, l’ottava parte del quarto motivo deve essere respinta.

136    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere tale motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

137    Poiché nessuno dei quattro motivi invocati dalla FIFA a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, l’impugnazione deve essere respinta in toto.

 Sulle spese

138    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la FIFA, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese del presente procedimento.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Fédération internationale de football association (FIFA) è condannata alle spese.

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