CORTE DI GIUSTIZIA – SENTENZA DEL 18/10/2012 – causa C‑173/11 – Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd contro Sportradar GmbH, Sportradar AG

ECLI:EU:C:2012:642

 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 ottobre 2012 (*)

«Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Articolo 7 – Diritto sui generis – Banca di dati relativa ad incontri in corso di svolgimento di campionati di calcio – Nozione di “reimpiego” – Localizzazione dell’atto di reimpiego»

Nella causa C‑173/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione del 5 aprile 2011, pervenuta in cancelleria l’8 aprile 2011, nel procedimento

Football Dataco Ltd,

Scottish Premier League Ltd,

Scottish Football League,

PA Sport UK Ltd

contro

Sportradar GmbH,

Sportradar AG,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore), G. Arestis, J. Malenovský e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Football Dataco Ltd, la Scottish Premier League Ltd, la Scottish Football League e la PA Sport UK Ltd, da J. Mellor e L. Lane, barristers, su mandato di S. Levine e R. Hoy, solicitors;

–        per la Sportradar GmbH e la Sportradar AG, da H. Carr, QC, su mandato di P. Brownlow, solicitor;

–        per il governo belga, da T. Materne, in qualità di agente, assistito da R. Verbeke, advocaat;

–        per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes nonché da A. Barros e A. Silva Coelho, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e da J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, la Football Dataco Ltd, la Scottish Premier League Ltd, la Scottish Football League e la PA Sport UK Ltd (in prosieguo, indicate congiuntamente: la «Football Dataco e a.») e, dall’altra, la Sportradar GmbH e la Sportradar AG (in prosieguo, indicate congiuntamente: la «Sportradar») in merito, in particolare, ad una presunta violazione da parte di queste ultime del diritto sui generis che la Football Dataco e a. affermano di detenere su una banca di dati relativa ad incontri in corso di svolgimento del campionato di calcio («Football Live»).

 Contesto normativo

3        A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9:

«Ai fini della presente direttiva per “banca di dati” si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

4        Il capo III di tale direttiva, intitolato «Diritto “sui generis”», contiene l’articolo 7, relativo all’oggetto della tutela, che dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2.      Ai fini del presente capitolo:

a)      per “estrazione” si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b)      per “reimpiego” si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme (…)

(…).

5.      Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».

5        La direttiva 96/9 è stata trasposta nel Regno Unito mediante l’adozione del regolamento del 1997 relativo al diritto d’autore e ai diritti sulle banche di dati (Copyright and Rights in Database Regulations 1997), che ha modificato la legge del 1988 sul diritto d’autore, i disegni e i brevetti (Copyright Designs and Patents Act 1988). Le disposizioni di questo regolamento rilevanti ai fini del procedimento principale sono redatte in termini identici a quelli delle disposizioni pertinenti di detta direttiva.

6        Ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

7        L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199, pag. 40), ai paragrafi 1 e 2 così recita:

«1.      La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta.

2.      In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

8        La Football Dataco Ltd e a. sono responsabili dell’organizzazione dei campionati di calcio inglese o scozzese. La Football Dataco Ltd ha il compito di creare e gestire i dati e i diritti di proprietà intellettuale relativi a tali campionati. La Football Dataco Ltd e a. affermano di essere titolari, in forza del diritto del Regno Unito, di un diritto sui generis sulla banca di dati denominata «Football Live».

9        Football Live è una raccolta di dati riguardanti partite di calcio in corso di svolgimento (evoluzione del punteggio, nome dei marcatori, momento e destinatario di ammonizioni ed espulsioni, eventuali calci di rigore, sostituzioni nel corso dell’incontro). Tali dati vengono raccolti principalmente da ex giocatori professionisti che operano in veste di collaboratori esterni per conto della Football Dataco e a. assistendo, a tal fine, alle partite. Secondo la Football Dataco e a., l’ottenimento e/o la verifica di questi dati comportano un investimento rilevante e la compilazione di tale banca di dati implica uno sforzo considerevole in termini di conoscenze, lavoro, capacità di valutazione e/o di prestazioni intellettuali.

10      La Sportradar GmbH è una società tedesca che diffonde in diretta su Internet risultati e altre statistiche relativi, tra l’altro, alle partite di calcio del campionato inglese. Il servizio è intitolato «Sport Live Data». Tale società dispone di una pagina web denominata betradar.com. Le società di scommesse clienti della Sportradar GmbH stipulano contratti con la società holding svizzera Sportradar AG, società controllante della Sportradar GmbH. Fra tali società figurano la società bet365, costituita secondo il diritto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e la Stan James, società con sede a Gibilterra, le quali offrono servizi di scommesse destinati al mercato di tale Stato membro. Le pagine web di ciascuna di queste due società contengono un collegamento a betradar.com. Quando un utente di Internet seleziona l’opzione «Live Score», i dati richiesti compaiono con la dicitura «bet365» o «Stan James», a seconda dei casi. Il giudice del rinvio ne deduce che il pubblico del Regno Unito rappresenta con tutta evidenza un obiettivo importante per la Sportradar.

11      Il 23 aprile 2010 la Football Dataco e a. citavano la Sportradar dinanzi alla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione da parte di tale società del suo diritto sui generis. Il 9 luglio 2010 la Sportradar contestava la competenza di tale giudice a conoscere della controversia.

12      Il 14 giugno 2010 la Sportradar GmbH citava la Football Dataco e a. dinanzi al Landgericht Gera (Germania) onde ottenere una dichiarazione formale attestante che le sue attività non ledono alcun diritto di proprietà intellettuale della Football Dataco e a..

13      Con sentenza del 17 novembre 2010 la High Court of Justice si dichiarava competente a conoscere della domanda della Football Dataco e a. nella parte in cui è diretta a far dichiarare la responsabilità (in solido) della Sportradar e dei clienti della stessa che utilizzano la sua pagina web nel Regno Unito per violazione del suo diritto sui generis cagionata mediante operazioni di estrazione e/o di reimpiego. Tale giudice, invece, declinava la propria competenza per quanto riguarda l’azione della Football Dataco e a. nella parte in cui riguarda la responsabilità a titolo principale della Sportradar per tale violazione.

14      Tanto la Football Dataco e a. quanto la Sportradar hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

15      La Football Dataco e a. affermano che la Sportradar ottiene i suoi dati copiandoli sul proprio server a partire da Football Live, e successivamente trasmette i dati copiati in tal modo al pubblico del Regno Unito che clicca sul collegamento Live Score. A suo avviso, occorre ritenere che, in forza della teoria della «trasmissione» o della «comunicazione», gli atti oggetti del procedimento principale avvengano non solo nello Stato membro a partire dal quale la Sportradar invia dati, bensì anche nello Stato membro in cui sono ubicati i destinatari di tali invii, ossia, nel caso di specie, il Regno Unito.

16      La Sportradar sostiene che i dati contenuti nella pagina web betradar.com sono generati autonomamente. Aggiunge che, secondo la teoria dell’«emissione», un atto di trasmissione si realizza solo nel luogo di provenienza dei dati, di modo che gli atti che le sono addebitati non ricadono nella competenza dei giudici del Regno Unito.

17      In tale contesto, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nel caso in cui una parte carichi sul suo server web, situato nello Stato membro A, dati provenienti da una banca di dati protetta da diritto “sui generis” ai sensi della direttiva 96/9/CE (...) e, su richiesta di un utente sito in un altro Stato membro B, il server web invii tali dati al computer dell’utente in maniera che essi vengono registrati nella memoria di quel computer e visualizzati sul suo schermo,

a)      l’atto di inviare i dati costituisca un atto di “estrazione” o di “reimpiego” ad opera di tale parte;

b)      un atto di estrazione e/o di reimpiego ad opera di tale parte abbia luogo:

i)      unicamente nello Stato membro A;

ii)      unicamente nello Stato membro B, oppure

iii)      in entrambi gli Stati membri A e B».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la questione sub a) il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 96/9 debba essere interpretato nel senso che, quando un soggetto, mediante un server web ubicato nello Stato membro A, invia dati, che ha precedentemente scaricato da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, al computer di un’altra persona stabilita nello Stato membro B, su richiesta di quest’ultima, affinché siano registrati nella memoria di tale computer e visualizzati sul suo schermo, si configuri un atto di «estrazione» o di «reimpiego» di tali dati da parte della persona che ha effettuato l’invio. In caso di risposta affermativa, essa chiede, con la questione sub b), se detto atto vada considerato come svolto nello Stato membro A, nello Stato membro B, o in entrambi gli Stati.

19      Il giudice del rinvio fonda la sua questione su diverse premesse. Solo esso è competente a verificarne l’esattezza. Tali premesse sono le seguenti:

–        Football Live costituisce una «banca di dati», nell’accezione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, che soddisfa i requisiti materiali cui l’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva subordina la tutela conferita dal diritto sui generis;

–        la Football Dataco e a. sono destinatarie della tutela che il diritto sui generis conferisce alla banca di dati Football Live, e

–        i dati oggetto degli invii controversi nel procedimento principale sono stati precedentemente scaricati dalla Sportradar a partire da tale banca di dati.

20      Con riguardo a tale questione, sub a), la Corte ha già statuito che, in considerazione dei termini utilizzati all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9 per definire la nozione di «reimpiego», nonché della finalità del diritto sui generis istituito dal legislatore dell’Unione, tale nozione, nel contesto generale di detto articolo 7, deve essere intesa in senso lato, come riguardante qualsiasi operazione, non autorizzata dal costitutore della banca di dati tutelata da tale diritto sui generis, che consista nel diffondere al pubblico tutto il contenuto di una banca di dati o una parte di esso (v. sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C‑203/02, Racc. pag. I‑10415, punti 45, 46, 51 e 67). A tale proposito, la natura e la forma del procedimento seguito sono irrilevanti.

21      Un atto che, alla stregua di quelli oggetto del procedimento principale, consiste nell’invio da parte di una persona, per il tramite del suo server web, al computer di un’altra persona e su richiesta di quest’ultima, di dati precedentemente estratti dal contenuto di una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ricade nella suddetta nozione. Mediante un invio di questo genere, infatti, tali dati sono messi a disposizione di un membro del pubblico.

22      La circostanza che gli atti di invio controversi nel procedimento principale siano preceduti da operazioni che coinvolgono società di servizi di scommesse contrattualmente autorizzate ad accedere al server web della Sportradar, e che a loro volta, nell’ambito della propria attività, rendono tale server accessibile ai loro clienti, non osta a che l’atto con cui la Sportradar invia da detto server al computer di tali clienti dati provenienti da una banca di dati tutelata sia giuridicamente qualificato come «reimpiego», nell’accezione dell’articolo 7 della direttiva 96/9.

23      Circa la questione sub b), nelle sue osservazioni scritte la Commissione europea ha messo in dubbio l’utilità di una risposta in questa fase del procedimento principale.

24      A tale proposito, sebbene, come asserisce la Commissione, la riconducibilità degli atti in causa alla nozione di «reimpiego», nell’accezione della direttiva 96/9, sia indipendente dal luogo in cui essi sono stati compiuti nell’Unione europea, va tuttavia sottolineato, innanzitutto, che tale direttiva non persegue la finalità di instaurare una protezione da parte del diritto sui generis fondata su un diritto uniforme su scala dell’Unione.

25      L’obiettivo della direttiva 96/9 consiste nell’eliminare, attraverso il ravvicinamento delle normative nazionali, le differenze che esistevano tra queste ultime in materia di tutela giuridica delle banche di dati e che pregiudicavano il funzionamento del mercato interno, la libera circolazione di beni o servizi all’interno dell’Unione nonché lo sviluppo di un mercato dell’informazione nell’ambito della stessa (v. sentenza del 1° marzo 2012, Football Dataco e a., C‑604/10, punto 48).

26      In quest’ottica, tale direttiva esige che tutti gli Stati membri istituiscano nel loro diritto nazionale una tutela delle banche di dati che sia conferita mediante un diritto sui generis.

27      Ciò premesso, la tutela conferita dal diritto sui generis istituita dalla normativa di uno Stato membro è, per principio, limitata al territorio di tale Stato membro, cosicché colui che ne beneficia può avvalersene unicamente per tutelarsi da atti di reimpiego non autorizzati compiuti in tale territorio (v., per analogia, sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger, C‑523/10, punto 25).

28      Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nel procedimento principale il giudice del rinvio è chiamato a valutare la fondatezza delle censure lamentate dalla Football Dataco e a. in relazione alla violazione del diritto sui generis di cui esse affermano di essere titolari, in forza del diritto del Regno Unito, sulla banca di dati Football Live. Questo tipo di valutazione implica pertanto che sia acclarato se gli atti di invio di dati oggetto del procedimento principale siano riconducibili, in quanto atti svoltisi nel Regno Unito, all’ambito di applicazione territoriale della tutela conferita in forza del diritto sui generis ed istituita dal diritto di tale Stato membro.

29      In secondo luogo, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 istituisce, in cause che, come quella oggetto del procedimento principale, rientrano nella materia degli illeciti civili colposi, una competenza speciale in capo al «giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

30      Se ne evince che la questione della localizzazione degli atti di invio oggetto del procedimento principale, i quali, secondo la Football Dataco e a., hanno arrecato un pregiudizio al significativo investimento profuso nella predisposizione della banca di dati Football Live, può incidere sulla questione della competenza del giudice del rinvio, in particolare per quanto attiene all’azione volta a far dichiarare la responsabilità principale della Sportradar nella causa di cui detto giudice è investito.

31      In terzo luogo, dall’articolo 8 del regolamento n. 864/2007 risulta che, nell’ipotesi della lesione di un diritto di proprietà intellettuale che, alla stregua del diritto sui generis istituito dalla direttiva 96/9, non presenta natura «comunitaria a carattere unitario», ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo (v. punti 24‑26 supra), la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una tale violazione, in forza del paragrafo 1 di detto articolo 8, è «quella del paese per il quale la protezione è chiesta».

32      Questa regola di conflitto di leggi conferma che è rilevante chiarire se, a prescindere dall’eventuale localizzazione degli atti di invio di cui al procedimento principale nello Stato membro in cui è ubicato il server web dell’autore di tali atti, questi ultimi si siano svolti nel Regno Unito, Stato membro in cui la Football Dataco e a. rivendicano in effetti la protezione della banca di dati Football Live ad opera del diritto sui generis.

33      A questo proposito, la localizzazione di un atto di «reimpiego», nell’accezione dell’articolo 7 della direttiva 96/9, deve rispondere, al pari della definizione di tale nozione, a criteri autonomi del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2012, Donner, C‑5/11, punto 25).

34      Quando si tratta, come nella causa principale, di un reimpiego effettuato mediante il server di un sito Internet, occorre rilevare, come ha fatto l’avvocato generale ai punti 58 e 59 delle conclusioni, che tale reimpiego è caratterizzato da una serie di operazioni in successione, che vanno, per lo meno, dalla messa in linea dei dati in esame su detto sito affinché siano consultati dal pubblico, alla trasmissione di tali dati ai membri del pubblico interessati, operazioni che possono avvenire nel territorio di diversi Stati membri (v., per analogia, sentenza Donner, cit., punto 26).

35      Tuttavia, occorre altresì tener conto del fatto che tale modalità di messa a disposizione del pubblico si distingue, per principio, dalle modalità tradizionali di diffusione, a causa dell’ubiquità del contenuto di un sito Internet, il quale, in effetti, può essere consultato istantaneamente da un numero indefinito di utenti di Internet, ovunque al mondo, a prescindere dalle intenzioni del gestore di tale sito quanto alla sua consultazione al di fuori del proprio Stato membro di stabilimento nonché al di fuori del controllo di tale gestore (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C‑585/08 e C‑144/09, Racc. pag. I‑12527, punto 68, nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C‑161/10, Racc. pag. I‑10269, punto 45).

36      Così, la mera accessibilità, in un determinato territorio nazionale, del sito Internet che contiene i dati controversi, non basta per trarre la conclusione che il gestore di tale sito effettui un atto di reimpiego soggetto al diritto nazionale applicabile in tale territorio in materia di tutela conferita dal diritto sui generis (v., per analogia, sentenze Pammer e Hotel Alpenhof, cit., punto 69, nonché del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C‑324/09, Racc. pag. I‑6011, punto 64).

37      Se, infatti, dalla sola accessibilità potesse inferirsi l’esistenza di un atto di reimpiego, siti e dati che, seppur palesemente destinati a persone che si trovano fuori del territorio dello Stato membro interessato, sono comunque tecnicamente accessibili in quest’ultimo, sarebbero indebitamente assoggettati all’applicazione del diritto vigente in materia in tale Stato (v., per analogia, sentenza L’Oréal e a., cit., punto 64).

38      Di conseguenza, nella causa principale, la circostanza che, su richiesta di un utente di Internet stabilito nel Regno Unito, dati figuranti sul server web della Sportradar vengano inviati al computer di tale utente a fini tecnici di registrazione e di visualizzazione sullo schermo di per sé non è sufficiente per consentire di ritenere che l’atto di reimpiego compiuto dalla Sportradar in tale occasione avvenga nel territorio di tale Stato membro.

39      La localizzazione di un atto di reimpiego nel territorio dello Stato membro verso il quale sono inviati i dati controversi dipende dall’esistenza di indizi che consentano di concludere che detto atto rivela l’intenzione del suo autore di rivolgersi alle persone che si trovano in tale territorio (v., per analogia, citate sentenze Pammer e Hotel Alpendorf, punti 75, 76, 80 e 92; L’Oréal e a., punto 65, nonché Donner, punti 27‑29).

40      Nel procedimento principale un siffatto indizio può essere costituito dal fatto che tra i dati contenuti nel server della Sportradar figurano dati relativi agli incontri dei campionati di calcio inglesi, circostanza idonea a dimostrare che gli atti di invio oggetto del procedimento principale sono il frutto della volontà della Sportradar di captare l’interesse del pubblico del Regno Unito.

41      Anche il fatto che la Sportradar abbia concesso, per contratto, il diritto di accedere al suo server a società che propongono a tale pubblico servizi di scommesse può costituire un indizio della sua volontà di mirare a questo pubblico qualora – profilo che deve essere verificato da parte del giudice del rinvio – la Sportradar fosse, o dovesse essere considerata, consapevole di tale specifica destinazione (v., per analogia, citate sentenze Pammer e Hotel Alpenhof, punto 89, nonché Donner, punti 27 e 28). A questo proposito può essere pertinente l’eventualità che la remunerazione stabilita dalla Sportradar come corrispettivo della concessione di detto diritto d’accesso tenga conto dell’importanza delle attività di tali società sul mercato del Regno Unito e delle conseguenti prospettive di consultazione del sito web betradar.com da parte degli utenti di Internet stabiliti in tale Stato membro.

42      Infine, la circostanza che i dati messi in rete dalla Sportradar sono accessibili agli utenti di Internet del Regno Unito, clienti di tale società, nella loro lingua, che differisce da quelle abitualmente utilizzate negli Stati membri a partire dai quali tale società esercita le sue attività, può, all’occorrenza, corroborare gli indizi volti a dimostrare l’esistenza di un approccio diretto, in particolare, al pubblico del Regno Unito (v., per analogia, citate sentenze Pammer e Hotel Alpenhof, punto 84, nonché Donner, punto 29).

43      In presenza di siffatti indizi, il giudice del rinvio potrebbe fondatamente ritenere che un atto di reimpiego del genere di quelli oggetto del procedimento principale sia localizzato nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito l’utente che riceve sul proprio computer, su sua domanda e a fini di registrazione e visualizzazione sullo schermo, i dati controversi (Stato membro B).

44      Non può essere accolta la tesi propugnata dalla Sportradar secondo cui un atto di «reimpiego» nell’accezione dell’articolo 7 della direttiva 96/9 deve in ogni caso essere considerato come esclusivamente localizzato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il server web da cui provengono i dati in oggetto.

45      Infatti, oltre al fatto che, come sottolineato dalla Football Dataco e a., talvolta è difficile localizzare in modo certo siffatto server (v. sentenza Wintersteiger, cit., punto 36), questa tesi implicherebbe che l’operatore il quale, senza il consenso del costitutore della banca di dati tutelata dal diritto sui generis in forza del diritto di un determinato Stato membro, effettua un reimpiego in linea del contenuto di tale banca di dati mirando al pubblico di tale Stato membro, sfugga all’applicazione di tale diritto nazionale per il solo motivo che il suo server è ubicato al di fuori del territorio di quest’ultimo. Una tale situazione inciderebbe sull’effetto utile della tutela del diritto nazionale interessato di cui usufruisce la banca di dati in forza di detto diritto (v., per analogia, sentenza L’Oréal e a., cit., punto 62).

46      Peraltro, come hanno sostenuto la Football Dataco e a., il conseguimento dell’obiettivo, perseguito dalla direttiva 96/9, di tutelare le banche di dati in forza del diritto sui generis, risulterebbe, in generale, compromesso se atti di reimpiego destinati ad un pubblico che si trova sull’intero territorio dell’Unione, o su parte di esso, esulassero dalla sfera d’applicazione di tale direttiva e delle leggi nazionali che recepiscono la direttiva per la sola ragione che il server del sito Internet gestito dall’autore di tali atti è ubicato in uno Stato terzo (v., per analogia, sentenza L’Oréal e a., punto 63).

47      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta che l’articolo 7 della direttiva 96/9 deve essere interpretato nel senso che, quando una persona, mediante un server web ubicato nello Stato membro A, invia dati, che ha precedentemente scaricato da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, al computer di un’altra persona stabilita nello Stato membro B, su richiesta di quest’ultima, affinché siano registrati nella memoria di tale computer e visualizzati sul suo schermo, si configura un atto di «reimpiego» di questi dati da parte della persona che ha effettuato tale invio. Detto atto va considerato come svolto, per lo meno, nello Stato membro B, qualora esistano indizi che consentono di concludere che da esso traspare l’intenzione del suo autore di mirare a membri del pubblico stabiliti in quest’ultimo Stato membro, profilo che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona, mediante un server web ubicato nello Stato membro A, invia dati, che ha precedentemente scaricato da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, al computer di un’altra persona stabilita nello Stato membro B, su richiesta di quest’ultima, affinché siano registrati nella memoria di tale computer e visualizzati sul suo schermo, si configura un atto di «reimpiego» di questi dati da parte della persona che ha effettuato tale invio. Detto atto va considerato come svolto, per lo meno, nello Stato membro B, qualora esistano indizi che consentono di concludere che da esso traspare l’intenzione del suo autore di mirare a membri del pubblico stabiliti in quest’ultimo Stato membro, profilo che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

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