C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 08 CSAT 01 del 13/07/2021 – Delibera – Procedimento 01/A Del sig. TRAPANI GIOVANNI (personale in persona dei genitori esercenti la potestà) avverso la squalifica fino al 31/12/2022. Torneo MITO CUP Gara: Vis Palermo/Panormus del 19.06.2021 C.U. n. 284 del 22/06/2021.
Procedimento 01/A
Del sig. TRAPANI GIOVANNI (personale in persona dei genitori esercenti la potestà) avverso la squalifica fino al 31/12/2022. Torneo MITO CUP Gara: Vis Palermo/Panormus del 19.06.2021 C.U. n. 284 del 22/06/2021.
Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi i genitori, esercenti la potestà sul loro figlio Giovanni Trapani, assistiti dal proprio legale di fiducia, hanno impugnato la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata. In buona sintesi si sostiene che la sanzione così come inflitta è errata e va rideterminata in termini più equi assumendosi che quanto posto in essere dal sig. Giovanni Trapani va distinto in due precise fasi: una, la prima, dall’evidente tenore minaccioso ed aggressivo; una seconda susseguente al comportamento violento posto in essere in suo danno dal calciatore avversario. Si sostiene ancora che il calciatore avversario, Marino Umberto, non avrebbe subito alcuna conseguenza fisica a seguito dell’aggressione subita e che il giorno dopo si sarebbe riconciliato con il Trapani ed al tal fine ne viene chiesta l’audizione quale teste. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal difensore del sig. Giovanni Trapani avendone fatta specifica e tempestiva richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta la chiesta prova testimoniale in quanto è inammissibile non essendo stati indicati, in violazione del comma 2 dell’art. 60 C.G.S., né il recapito del teste né i capitoli sui cui lo stesso avrebbe dovuto rispondere. Senza contare che la stessa sarebbe, comunque, ininfluente al fine del decidere Nel merito letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che:” Al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi il calciatore n.10, della Soc. Vis Palermo, Trapani Giovanni si rivolgeva, con fare aggressivo e minaccioso, verso il calciatore numero 6, della Società Panormus, Marino Umberto, urlando “vieni qua che ti rompo il culo”. Marino reagiva alla minaccia correndo verso il Trapani, colpendolo con un violento e doloroso pugno al volto. Il Trapani, rispondendo alla violenza subita, spingeva violentemente l’avversario con entrambe le mani al petto facendolo cadere dolorante al suolo, colpendolo per due volte con dei violentissimi calci nei pressi della nuca e un altro all’altezza del costato. E’ stata contattata un’ambulanza del 118 che giunta all’impianto di gioco, ha provveduto a trasportare il calciatore Marino Umberto presso il presidio ospedaliero più vicino.” 3 Comunicato Ufficiale 08 Corte Sportiva di Appello Territoriale 01 del 13 luglio 2021 Segreteria telefono 0916808466 – Fax 0916808462 Da quanto sopra la linea difensiva del reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara poiché il comportamento posto in essere dal sig. Giovanni Trapani in danno del sig. Umberto Marino, così come descritto dal direttore di gara nel referto, dimostra l’esistenza, in capo a questi, della piena coscienza e volontà di volere arrecare un danno fisico all’avversario, esplicatasi nell’inziale provocazione che ha determinato una reazione del Marino e successivamente, dopo che questi era a terra “dolorante” ed indifeso, di averlo colpito con inaudita violenza in parti vitali del corpo, azioni violente queste che per mera fortuna non hanno determinato ben più gravi danni fisici. Per la qualcosa il gravame non può trovare accoglimento, neanche parziale, risultando la sanzione così come irrogata dal G.S.T. congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione, dovendosi valutare il comportamento del Trapani con un giudizio di pericolosità ex ante e non già, come sostenuto dalla difesa, ex post. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo così confermando l’impugnato provvedimento del G.S.T. e per l’effetto dispone incamerarsi il versato contributo di accesso alla giustizia. Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta Corte Sportiva di Appello Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta
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