C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 CSAT 02 del 28/09/2021 – Delibera – Procedimento 03/A
Procedimento 03/A
A.S.D. NUOVA POL. TORRENOVESE (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico 3 Comunicato Ufficiale 77 Corte Sportiva di Appello Territoriale 02 del 28 settembre 2021 Segreteria telefono 0916808466 – Fax 0916808462 del calciatore D’Anna Francesco Antonino. Campionato Promozione Girone “B” Gara Milazzo/Nuova Pol. Torrenovese del 19.09.2021 C.U. n. 68 del 21.09.2021. Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l’ASD Nuova Pol. Torrenovese, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in sintesi, che la sanzione così come inflitta è sproporzionata in relazione a quanto realmente accaduto, poiché quanto posto in essere dal proprio tesserato sarebbe avvenuto in maniera del tutto casuale e non volontaria per cui chiede una rideterminazione della squalifica in termini più equi allegando a tal fine due dichiarazioni sottoscritte da altrettanti tesserati. Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili le produzioni delle dichiarazioni rese dai tesserati in quanto non potevano essere oggetto di testimonianza. Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell’art.61 comma 1 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, si rileva che al 45’ del 1° t. il DDG, riferisce che stava accingendosi ad ammonire il calciatore D’Anna quando questi gli avrebbe impedito di notificargli l’ammonizione con conseguente espulsione dello stesso. In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento con rideterminazione della sanzione come da dispositivo, poiché il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto e per il fatto che il calciatore in questione ha accettato il più grave provvedimento disciplinare a suo carico senza null’altro profferire. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare effettive la squalifica a carico del calciatore sig. D’Anna Francesco Antonio. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.