C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 12 TFT 01 del 20/07/2021 – Delibera – Procedimento n.03/B DEFERIMENTO A CARICO DI: 1) Sig. BARBAGALLO Arturo Antonio, Presidente Società U.S.D. Atletico Catania; 2) Sig. SPAMPINATO Agatino, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania; 3) Sig. AIELLO Roberto, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania; 4) Sig. CARUSO Stefano Carmelo, calciatore non tesserato; 5) Società U.S.D. Atletico Catania.

Procedimento n.03/B

DEFERIMENTO A CARICO DI: 1) Sig. BARBAGALLO Arturo Antonio, Presidente Società U.S.D. Atletico Catania; 2) Sig. SPAMPINATO Agatino, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania; 3) Sig. AIELLO Roberto, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania; 4) Sig. CARUSO Stefano Carmelo, calciatore non tesserato; 5) Società U.S.D. Atletico Catania.

La Procura Federale con nota Prot.000092 /619pfi 20 21/PM/ps del 05/07/21, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) Sig. BARBAGALLO Arturo Antonio, all’epoca dei fatti presidente della U.S.D. Atletico Catania, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, ed all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CARUSO Stefano Carmelo e per aver consentito il suo schieramento quale calciatore in occasione delle gare di seguito indicate: gara di Coppa Italia Eccellenza del 13/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Enna; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 20/09/2020 disputata a Sant'Agata di Militello dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Acquedolci; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 26/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Igea 1946; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 10/10/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Virtus Ispica 2020; 2) Il Sig. SPAMPINATO Agatino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società U.S.D. Atletico Catania, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, ed all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 (tesseramento dei giocatori) e dall'art. 61, commi 1 e 5 (adempimenti preliminari alla gara), delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della U.S.D. Atletico Catania in occasione della partita di Coppa Italia Eccellenza del 13/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Enna e della partita di campionato Eccellenza, girone B, del 26/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Igea 1946, sottoscrivendo le distinte di gara, con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori, consegnate al Direttore di gara, così consentendo al calciatore CARUSO Stefano Carmelo, in posizione irregolare, in quanto non tesserato con la società U.S.D. Atletico Catania, di prendere parte alle predette gare; 3) Sig. AIELLO Roberto, persona che all’epoca dei fatti ha svolto attività nell’interesse della società U.S.D. Atletico Catania con la funzione di Dirigente Accompagnatore, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 1, ed all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 (tesseramento dei giocatori) e dall'art. 61, commi 1 e 5 (adempimenti preliminari alla gara), delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della U.S.D. Atletico Catania in occasione della gara valevole per il campionato Eccellenza, girone B, del 20/09/2020 disputata a Sant'Agata di Militello dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Acquedolci, sottoscrivendo la distinta di gara, con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori, consegnate al Direttore di gara, così consentendo al calciatore CARUSO Stefano Carmelo, in posizione irregolare, in quanto non tesserato con la società U.S.D. Atletico Catania, di prendere parte alle predette gare; 4) Sig. CARUSO Stefano Carmelo, all'epoca dei fatti non tesserato per la società U.S.D. Atletico Catania, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 (tesseramento dei giocatori) delle Norme Organizzative della FIGC (N.O.I.F.), per aver preso parte, senza averne titolo perché non tesserato con la società U.S.D. Atletico Catania, alle gare di seguito indicate: gara di Coppa Italia Eccellenza del 13/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Enna; gara di campionato Eccellenza, girone B del 20/09/2020 disputata a Sant'Agata di Militello dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Acquedolci; gara di campionato Eccellenza, girone B del 26/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Igea 1946; gara di campionato Eccellenza, girone B del 10/10/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Virtus Ispica 2020. 5) La società U.S.D. Atletico Catania, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai signori BARBAGALLO Arturo Antonio, SPAMPINATO Agatino, AIELLO Roberto e CARUSO Stefano Carmelo. Il deferimento trae origine da una segnalazione del Responsabile Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Sicilia, inviata alla Procura Federale (protocollo SB/sb del 22/12/2020) con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla gara del campionato di Eccellenza, Atletico Catania - Virtus Ispica 2020 disputata il 10/10/2020, e a quanto deliberato dal Giudice Sportivo Territoriale del CR Sicilia con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.118 del 13/10/2020, il quale sanzionava il suddetto giocatore perché prendeva parte alla suddetta gara senza essere regolarmente tesserato. L’ufficio Federale provvedeva all’istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo all’acquisizione della documentazione relativa alle gare ed al calciatore. Fissata l’udienza dibattimentale previa abbreviazione dei termini giusto decreto del 06/07/2021, nessuno è comparso per le parti deferite, benché ritualmente convocate, né le stesse, nei termini, hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolpa. All’udienza del 20/07/2021 Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni a carico di: 1) Sig. BARBAGALLO Arturo Antonio, Presidente Società U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti, la sanzione di mesi sei di inibizione; 2) Sig. SPAMPINATO Agatino, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti, la sanzione di mesi quattro di inibizione; 3) Sig. AIELLO Roberto, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti, la sanzione di mesi quattro di inibizione; 4) Sig. CARUSO Stefano Carmelo, calciatore non regolarmente tesserato per la Società U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti, la sanzione di sei giornate di squalifica; 5) Società U.S.D. Atletico Catania la sanzione dell’ammenda di € 600,00 e punti quattro di penalizzazione. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati. La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all’individuazione delle responsabilità dei soggetti incolpati, che risultano provate documentalmente, per cui tutti vanno sanzionati in modo adeguato all’illiceità della loro condotta, come da dispositivo, anche per essere venuti meno ai principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 4, commi 1° e 2° del CGS vigente. Infatti il giocatore è stato impiegato nelle gare contestate fino al 10 ottobre 2020 e segnatamente: gara di Coppa Italia Eccellenza del 13/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Enna; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 20/09/2020 disputata a Sant'Agata di Militello dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Acquedolci; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 26/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Igea 1946; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 10/10/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Virtus Ispica 2020 (quest’ultima già oggetto di sanzione da parte del GST); risulta, invece, che il suo tesseramento sia avvenuto in epoca successiva e, precisamente, il 13 ottobre 2020. La società U.S.D. Atletico Catania risponde anche a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti al momento della commessa trasgressione. Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., art. 4, art. 6, 1° e 2° comma del C.G.S., applica a carico di: 1) Sig. BARBAGALLO Arturo Antonio, Presidente Società U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 4, comma 1° del CGS), in relazione all’art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1°delle NOIF, la sanzione di mesi quattro di inibizione; 2) Sig. SPAMPINATO Agatino, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti, della violazione di cui all’art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione all’art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6°delle NOIF, la sanzione la sanzione di mesi tre di inibizione; 3) Sig. AIELLO Roberto, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti, della violazione di cui all’art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione all’art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6°delle NOIF, la sanzione la sanzione di mesi tre di inibizione; 4) Sig. CARUSO Stefano Carmelo, calciatore all’epoca dei fatti non regolarmente tesserato per la Società U.S.D. Atletico Catania, per la violazione di cui all’art. 2, comma 2° ed art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione all’art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6°delle NOIF, la sanzione di sei giornate giornate di squalifica; 5) Società U.S.D. Atletico Catania, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2° del CGS vigente, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e punti due di penalizzazione da scontare nella S.S. 2021/2022 nel Campionato di competenza della prima squadra.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

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