C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 53 TFT 02 del 14/09/2021 – Delibera – Procedimento n.04/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.ra FERRARO BENEDETTA MARIA, all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante legale della Società A.S.D. B&M Ferraro New York City; 2) Sig. PRIOLO DOMENICO, all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore ufficiale della Società A.S.D. B&M Ferraro New York City; 3) Sig.ra BABA SHERIN, all’epoca dei fatti, calciatrice non tesserata per la della Società A.S.D. B&M Ferraro New York City; 4) L’A.S.D. B&M Ferraro New York City.

Procedimento n.04/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.ra FERRARO BENEDETTA MARIA, all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante legale della Società A.S.D. B&M Ferraro New York City; 2) Sig. PRIOLO DOMENICO, all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore ufficiale della Società A.S.D. B&M Ferraro New York City; 3) Sig.ra BABA SHERIN, all’epoca dei fatti, calciatrice non tesserata per la della Società A.S.D. B&M Ferraro New York City; 4) L’A.S.D. B&M Ferraro New York City.

La Procura Federale con nota 889/740 pfi 20-21/PM/sds del 3 agosto 2021 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni: a) La Sig.ra Ferraro Benedetta Maria, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. B&M Ferraro New York City, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 ( obbligatorietà delle disposizioni in generale ed osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità), e 32, commi 2 e 7 ( Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt.7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché 39 (tesseramento dei calciatori) e 43 (Tutela medico-sportiva), commi 1 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice Baba Sherin, nonché per averne consentito l’utilizzo in occasione delle gare di campionato regionale C5 Meta Catania C5 – B&M Ferraro New York City del 18.04.2021 e B&M Ferraro New York City – Castellammare Calcio del 25.04.2021, omettendo anche di far sottoporre la stessa agli accertamenti medici ai fini del conseguimento dell’idoneità all’attività sportiva; b) Il Sig. Priolo Domenico, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della ASD B&M Ferraro New York City, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., (obbligatorietà delle disposizioni in generale ed osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione a quanto disposto dall’art. 61 commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione dell’incontro valevole per il campionato regionale C5 Meta Catania C5 – B&M Ferraro New York City del 18.04.2021, sottoscritto la distinta di gara della società B&M Ferraro New York City, consegnata all’arbitro, in cui è indicata la calciatrice Baba Sherin, attestando in tal modo, in maniera non veridica, il regolare tesseramento della stessa; c) La sig.ra Baba Sherin, all’epoca dei fatti calciatrice non tesserata ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’ art. 2, comma 2, C.G.S. per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. (obbligatorietà delle disposizioni in generale ed osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle NOIF, per avere preso parte alle gare del campionato regionale C5 Meta Catania C5 – B&M Ferraro New York City del 18.04.2021 e B&M Ferraro New York City – Castellammare Calcio del 25.04.2021 nelle fila della Soc. ASD B&M Ferraro New York City, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità all’attività sportiva; d) La società A.S.D. B&M Ferraro New York City (matr. 952439), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS, delle condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, come sopra descritte. All’udienza dibattimentale del 07/09/2021 nessuna delle parti è comparsa per cui è stato disposto il rinvio ex officio al 14.9.2021 ore 15.00. All’udienza odierna nessuno è comparso per i deferiti sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l’avviso di trattazione dell’odierna udienza, né gli stessi, nei termini, hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1) Per la sig.ra. Ferraro Benedetta Maria, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. B&M Ferraro New York City la sanzione i mesi sei di inibizione 2) Per il sig. Priolo Domenico, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società B&M Ferraro New York City la sanzione di mesi tre di inibizione 3) Per la sig.ra Baba Sherin, all’epoca dei fatti, calciatrice non tesserata per la Soc. B&M Ferraro New York City la sanzione di tre giornate di squalifica 4) Per la A.S.D. B&M Ferraro New York City, la sanzione di € 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione da scontare nel campionato 2021/2021 disputato dalla prima squadra. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto. In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione risulta documentalmente provato. Infatti il presente procedimento nasce dalla segnalazione fatta dall’Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale il quale, esaminando il referto della gara B&M Ferraro New York City – Castellammare Calcio del 25.04.2021, valevole per il campionato regionale C5, rilevò che la calciatrice Baba Sherin, inserita nella distinta gara presentata all’arbitro dalla società  B&M Ferraro New York City, sanzionata nel corso della predetta gara, non risultava tesserata per quest’ultima. Dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio tesseramenti la calciatrice sig.ra Baba Sherin, alla data della suddetta gara, risultava essere in posizione di svincolo sin dal 20.07.2020 dalla società di provenienza ASD Bagheria Città delle Ville. Lo stesso Ufficio accertava altresì che la calciatrice in questione era stata utilizzata dalla B&M Ferraro New York City anche in occasione della gara disputata da quest’ultima in data 18.04.2021 contro il Meta Catania C5. Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue la responsabilità diretta e indiretta della Società deferita. Le sanzioni seguono come da dispositivo tenendo conto che il sig. Priolo Domenico è stato già sanzionato dal G.S.T. per avere sottoscritto la distinta gara del 25.04.2021. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - Alla Sig.ra Ferraro Benedetta Maria, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. B&M Ferraro New York City, mesi sei di inibizione Al sig. Priolo Domenico, all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD B&M Ferraro New York City, mesi tre di inibizione Alla sig.ra Baba Sherin, all’epoca dei fatti calciatrice non tesserata per la Società ASD B&M Ferraro New York City tre giornate di squalifica All’A.S.D. B&M Ferraro New York City, ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi dalla prima squadra nel corso del campionato di appartenenza S.S. 2021/2022. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma del C.G.S

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