Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 15/TFNT del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) 

Decisione impugnata:  Al fine di accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento della stessa in favore della società ACD Imolese FM (matr. FIGC 911028)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC proposto dai sigg.ri A.F. e S.G., genitori della calciatrice minore A.F. (n. 23.11.2004 - matr. FIGC 2.695.779)

Massima: E’ inammissibile perché tardivo il ricorso proposto dai genitori della calciatrice minore al fine di accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento pluriennale a far data dalla stagione sportiva 2019/2020 in favore della società basato sul fatto che vi sarebbero “gravissimi problemi di legittimità e di aderenza della normativa sportiva ai principi costituzionali e di diritto civile che regolano la posizione del minore in Italia, nonché gravi violazioni del diritto civile che rendono il tesseramento così fatto non tutelabile secondo l’ordinamento italiano”…. il ricorso proposto è, comunque, inammissibile, stante il mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato, ovvero del tesseramento pluriennale in esame, per la proposizione dello stesso. Stabilisce, infatti, l’art. 89, comma 1, lett. a, CGS - FIGC che “ il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”. Di conseguenza, i genitori della calciatrice …. avrebbero dovuto impugnare il tesseramento della propria figlia entro trenta giorni dall’inizio della stagione sportiva 2019/2020, a decorrere dalla quale è intervenuto il vincolo pluriennale con la società Imolese. Ed anche a voler far decorrere il suddetto termine dall’inizio del secondo anno di vigenza del tesseramento (stagione sportiva 2020/2021), ovvero dal momento del perdurante tesseramento pluriennale della calciatrice …., anche in tal caso il ricorso sarebbe tardivo, ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS – FIGC. D’altronde, che il provvedimento investito dall’odierno ricorso sia proprio il vincolo pluriennale di tesseramento risalente alla stagione sportiva 2019-2020, oltre ad emergere in modo evidente dai contenuti del proposto ricorso, è stato espressamente confermato in sede di udienza, a seguito di specifica richiesta rivolta dal Presidente del collegio giudicante al difensore di fiducia dei sigg.ri F., il quale ha ribadito che il ricorso riguarda proprio la validità ed efficacia di tale vincolo pluriennale. Ad ogni buon conto, anche ove si volesse individuare il bersaglio del ricorso nel successivo diniego opposto, da parte della Imolese F&M ACD, allo svincolo della minore Alice Fara, risultando tale provvedimento comunicato ai diretti interessati in data 3 agosto 2021, anche in tale denegata ipotesi l’odierno ricorso sarebbe da considerarsi tardivo, in quanto proposto sempre oltre il termine di trenta giorni normativamente previsto. Non può, inoltre, trovare accoglimento la tesi dei ricorrenti, secondo la quale – stante una presunta nullità dell’atto impugnato (atto che, si osserva, è stato fatto valere per due stagioni sportive dalla calciatrice ….) – non vi sarebbe alcun termine di impugnazione da dover rispettare. L’invocata nullità in radice dell’atto di cui trattasi, che dovrebbe conseguentemente considerarsi tamquam non esset è in stridente contrasto con lo stesso assunto dei ricorrenti riguardo alla validità ed efficacia di tale vincolo almeno per la prima stagione sportiva di riferimento, 2019-2020.

 

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