Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 38/TFNT del 04 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri N.C. e M.C., genitori del calciatore C.C. (28.8.2006 – matr. 2658071), nei confronti della società ASD Garibaldina (matr. 915567)

Massima:…. i ricorrenti avevano in precedenza proposto ricorso dinanzi questo Tribunale (proc. 32/2023) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività emesso dal CR Calabria – LND in data 3 gennaio 2023. Tuttavia, il procedimento non veniva trattato per mancato deposito del versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2 CGS, ed il ricorso veniva dichiarato irricevibile. Tale circostanza, ad avviso del collegio giudicante, per un verso non pone alcuna preclusione all’odierno giudizio, in ipotesi da ricondursi al principio del ne bis in idem che evidentemente caratterizza anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva, nella preliminare e assorbente considerazione che la precedente declaratoria di irricevibilità del ricorso non costituisce decisione di merito atta, quindi, a costituire l’antecedente giuridico per il divieto di un secondo giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 15/TFNT del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata:  Al fine di accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento della stessa in favore della società ACD Imolese FM (matr. FIGC 911028)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC proposto dai sigg.ri A.F. e S.G., genitori della calciatrice minore A.F. (n. 23.11.2004 - matr. FIGC 2.695.779)

Massima:….. l’odierno ricorso, pur costituendo una mera riproposizione di quello già inoltrato dai ricorrenti in data 1 settembre 2021 (di cui al n. 10/TFN-ST), in relazione al quale questo Tribunale aveva dichiarato l’irricevibilità stante il mancato versamento del contributo previsto per l’accesso agli organi della giustizia sportiva, non risulta precluso da tale precedente il quale non costituisce il presupposto per l’applicazione del principio del ne bis in idem, in considerazione della natura meramente procedimentale della decisione che ne ha rilevato l’irricevibilità.

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