F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/TFN – SD del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1411/736 pf20-21/GC/ac del 6.9.2021 nei confronti del Sig. Mauro Di Maggio, della Sig.ra Clara Abbate e della società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini – Reg. Prot. 25/TFN-SD

Decisione/0041/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0025/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Amedeo Citarella – Componente;

Gaia Golia – Componente (Relatore);

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 4 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1411/736 pf20-21/GC/ac del 6 settembre 2021 nei confronti del Sig. Mauro Di Maggio, della Sig.ra Clara Abbate e della società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 6 settembre 2021, Prot. 1411/736pf20-21/GC/ac, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Mauro Di Maggio, all’epoca dei fatti allenatore Uefa B cod. 148.510, iscritto all’Albo del settore tecnico ma non tesserato, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF poiché, nella stagione sportiva 2020/2021, pur non essendo regolarmente tesserato ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, come risulta dagli atti di indagine e dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Vincenzo Lo Piccolo;

- la sig.ra Clara Abbate, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. Mauro Di Maggio e Giuseppe Bartolone di svolgere, nella stagione sportiva 2020/2021, l’attività di allenatori in favore della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini benché non fossero tesserati, nonché per rispondere dell’art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva perché, ritualmente convocata, non si presentava all'audizione fissata omettendo di giustificare la propria assenza;

- la Società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, matricola 932415, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Mauro Di Maggio e Clara Abbate, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

La fase istruttoria

In data 18 maggio 2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 736pf20-21, avente ad oggetto “Accertamento dell’attività di allenatore svolta presso la Soc. Renzo Lo Piccolo Terrasini (PA) dal Sig. Bartolone Giuseppe il quale non risulta essere tecnico abilitato dal Settore Tecnico né tesserato per la società e dal Sig. Di Maggio Mauro – tecnico abilitato cod. 148510 – senza esserne tesserato”.

Il procedimento traeva origine dalle segnalazioni del 13 aprile 2021 e del 22 aprile 2021 e relativi allegati, aventi ad oggetto l’impiego del sig. Giuseppe Bartolone quale allenatore da parte della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, sebbene non abilitato né tesserato o iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC.

L’istruttoria si concentrava, altresì, sulla figura del sig. Mauro Di Maggio, in quanto emergeva che, nella medesima stagione sportiva 2020-2021, questi, regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico, allenava la squadra del settore giovanile della predetta società affiliata senza il prescritto tesseramento.

Pur non riuscendo ad identificare gli autori dei due menzionati esposti, la Procura Federale, nell’ambito dell’indagine per il riscontro dei fatti segnalati, audiva il sig. Vincenzo Lo Piccolo nella qualità di tecnico tesserato della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, mentre non poteva né convocare né esercitare l’azione disciplinare nei confronti del sig. Giuseppe Bartolone, non censito nei sistemi informatici federali. L’incolpato Mauro Di Maggio risultava irreperibile all’atto della notifica della convocazione da parte della Procura Federale. Infine, la sig.ra Clara Abbate, presidente e legale rappresentante della società, regolarmente convocata, non si presentava all’audizione, senza fornire alcuna giustificazione circa la mancata comparizione, in violazione dell’art. 22 comma 1 CGS.

Il materiale probatorio raccolto, in particolare i post e le fotografie pubblicati sul social network Facebook dalla stessa società nonché le dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Lo Piccolo, confermavano l’attività di allenatore svolta dal sig. Di Maggio in favore della società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini pur in mancanza del dovuto tesseramento. Parimenti in virtù di quanto pubblicato sui propri canali social dalla società, risultava confermato il ruolo di allenatore ricoperto dal sig. Bartolone, il quale partecipava altresì proprio in tale veste ad un webinar sul calcio femminile organizzato dalla FIGC Sicilia.

La Procura Federale, effettuata la notifica della CCI senza che gli avvisati facessero pervenire memorie difensive o richiedessero di essere auditi, ritenendo di aver acquisito sufficienti elementi di prova idonei a supportare le contestazioni, provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI il deferimento n. 1411/736pf20-21/GC/ac del 6 settembre 2021 i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati.

La fase predibattimentale

Ritualmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza odierna nei termini di rito, gli incolpati non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Constatata, quindi, la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni, il Presidente dichiarava aperta l’udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 4 ottobre 2021, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Maurizio Gentile, ritenendo raggiunta la piena prova degli illeciti contestati ha chiesto accogliersi il deferimento ed ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Mauro Di Maggio, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per la Sig.ra Clara Abbate, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Renzo Lo Piccolo Tommasini, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il Collegio ritiene che le condotte ascritte ai deferiti debbano ritenersi provate con assoluta certezza in virtù di quanto originariamente allegato alle denunce da cui trae origine il procedimento e dalle risultanze della successiva istruttoria espletata dalla Procura Federale, tanto da fondare la responsabilità disciplinare degli stessi.

Nel corso dell’attività istruttoria, infatti, la Procura ha acquisito elementi probatori di notevole rilevanza in quanto pubblicati sull’account Facebook della società deferita, si tratta in particolare delle foto postate il 31 marzo 2021 che ritraggono un allenamento di ragazzi con la intestazione “I piccoli/grandi 2013 guidati da mister Mauro Di Maggio e Giuseppe Bartolone”, delle foto postate il 30 marzo 2021 con la intestazione “Allenamento per le nostre ragazze guidate da Mauro Di Maggio e Giuseppe Bartolone”, e del post del 15 agosto 2020 dove, nell’ambito della presentazione del team di allenatori impegnato nella stagione sportiva 2020-2021, si legge “Fra pochi giorni inizieranno a lavorare le formazioni juniores U19 di mister Mauro Di Maggio”. Significativo, altresì, il post del 27 novembre 2020 con cui la società deferita pubblicizzava la partecipazione per suo conto, tra gli altri, del sig. Giuseppe Bartolone al webinar sul calcio femminile organizzato dalla FIGC Sicilia.

Riscontro fattuale desumibile, altresì, dalle dichiarazioni rese il 4 giugno 2021 al rappresentante della Procura Federale dal sig. Vincenzo Lo Piccolo, tecnico tesserato della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini e coordinatore delle attività della scuola calcio nonché allenatore dei pulcini 2010: “Conosco il sig. Di Maggio Mauro che dal mese di ottobre 2020 fa parte della nostra società collaborando con l’allenatore Maltese. Pur essendo il Di Maggio un tecnico dotato di patentino Uefa B, la richiesta di suo tesseramento non è andata a buon fine perché egli non ha frequentato il corso di aggiornamento periodico obbligatorio”.

Tali dichiarazioni unitamente all’altro materiale istruttorio acquisito fanno ritenere raggiunta la piena prova delle contestazioni mosse sul piano fattuale e, conseguentemente, accertata la violazione da parte del sig. Mauro Di Maggio dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF nella parte in cui prevedono che i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono essere tesserati per la società per la quale prestano la propria attività. Accertata anche la responsabilità disciplinare della sig.ra Clara Abbate, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito ai signori Mauro Di Maggio e Giuseppe Bartolone di svolgere, nella stagione sportiva 2020/2021, l’attività di allenatori in favore della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini benché non fossero tesserati, nonché dell’art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva perché, ritualmente convocata, non si è presentata all'audizione fissata omettendo di giustificare la propria assenza. Infine, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 CGS della Società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini per i comportamenti posti in essere dai signori Mauro Di Maggio e Clara Abbate, appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività oggetto di contestazione. In ragione di quanto sopra, accertata la responsabilità dei deferiti il Collegio ritiene congrue le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Mauro Di Maggio, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per la Sig.ra Clara Abbate, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Renzo Lo Piccolo Tommasini, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per il Sig. Mauro Di Maggio, mesi 6 (sei) di squalifica;
  • per la Sig.ra Clara Abbate, mesi 6 (sei) di inibizione;
  • per la società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 11 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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