F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43/TFN – SD del 12 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1438/63 pf21-22/GC/blp del 6.9.2021 nei confronti del Sig. Pavanati Leonardo e della società Novara Calcio Spa – Reg. Prot. 26/TFN-SD)

Decisione/0043/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0026/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Gaia Golia – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 4 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1438/63 pf21-22/GC/blp del 6 settembre 2021 nei confronti del Sig. Pavanati Leonardo e della società Novara Calcio Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 1438/63pf21-22/GC/blp del 6.9.2021, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il Sig. Pavanati Leonardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Novara Calcio Spa dal 23 giugno 2021 e la stessa società, per rispondere:

- il primo, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U.n. 253/A del 21 maggio 2021 per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 20212022, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti fiscali e previdenziali per i periodi febbraio 2020-maggio 2021, a mezzo compensazione ex. art. 17 del D. Lgs. 241/ 97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della società Novara Calcio Spa in forza di contratti rientranti nell’ambito applicativo del divieto sancito dall’art. 1 del D.L. 124/2019, con ciò determinando la non ammissione della società Novara Calcio Spa al Campionato di serie C 2021- 2022 come disposto dal C.U. n. 15/A del 16 luglio 2021;

- la seconda:

a) a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pavanati Leonardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa, come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021-2022, violando i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere, in data 28-30 giugno 2021, taluni debiti fiscali e previdenziali relativi al periodo febbraio 2020-maggio 2021 a mezzo compensazione ex. art. 17 del D. Lgs. 241/ 97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della società Novara Calcio Spa in forza di contratti rientranti nell’ambito applicativo del divieto sancito dall’art. 1 del D.L. 124/2019, con ciò determinando la non ammissione della società Novara Calcio Spa al Campionato di serie C 2021-2022 come disposto dal C.U. n. 15/A del 16 luglio 2021.

La fase predibattimentale

All’esito della Comunicazione di conclusione delle indagini Prot. 1069/63pf21-22/GC/gb del 11/08/2021 notificata al Sig. Pavanati Leonardo, i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva, né depositato memoria sostitutiva ex art. 123, comma 3, del

CGS.

La memoria difensiva

Fissato il dibattimento per l’udienza del 4.10.2021, ha fatto pervenire la memoria difensiva prevista dall’art. 85, co. 1, CGS-FIGC il solo Pavanati Leonardo che ha chiesto, in via principale, dichiararsi il suo proscioglimento da ogni addebito; in via subordinata, contenersi la sanzione nel minimo edittale, tenuto conto del limitatissimo periodo temporale in cui ha operato per iscrivere la Società al Campionato di Serie C e dell’estremo sforzo finanziario a cui si è sottoposto personalmente per raggiungere l’obiettivo prefissato.

L’incolpato assume a discolpa:

- di avere assunto la presidenza del sodalizio solo in data 23 Giugno 2021, ad appena 5 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla F.I.G.C. per la domanda di iscrizione al Campionato di competenza e di avere comunque  provveduto, in un arco di tempo così breve, “al versamento nelle casse del Novara della somma ragguardevole di circa 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) ed alla presentazione della domanda di iscrizione corredata dei documenti richiesti, avendo avuto cura di notiziare preventivamente la Co.Vi.So.C. che tutti gli adempimenti prescritti dal Sistema delle Licenze Nazionali Stagione Sportiva 2021/2022 (punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) sarebbero stati eseguiti, a favore dei beneficiari aventi diritto, direttamente dalle Società di controllo azionario della Novara Calcio Spa e di avere proceduto al pagamento;

- di avere eseguito i pagamenti prescritti entro la data del 28.6.2021, sia mediante versamenti diretti, sia mediante la surrogazione nel pagamento da parte di soggetti terzi che avevano previamente stipulato appositi atti di surrogazione registrati presso l’Agenzia delle Entrate in data 28.6.2021 (Technolgy Innovation Srl; Na-COMM Srl; A&G Real Estate Spa; S.M.I. Siatem Macchine Industriali Srl);

- che i pagamenti sarebbero stati eseguiti conformemente alle procedure regolamentate dalla normativa vigente e verificate dalla stessa Agenzia delle Entrate mediante il proprio sistema Entratel;

- che la COVISOC, eccedendo il potere di verifica consentitole, inopinatamente valutato il merito della modalità adottata per il pagamento, l’avrebbe dapprima ritenuta “irrituale e non consentita dal vigente ordinamento”, a mente dell’art. 1, comma 2 del D.L. 124/2019, perché avvenuto mediante “compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici” e, in un secondo momento, a seguito, del rilascio del parere prot. n. 4918/2021 del 14.7.2021, in sede di ricorso proposto al Consiglio Federale, non conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 241/1997, al pari di quanto ritenuto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI; - che il sistema delle Licenze Nazionali, al punto 11, avrebbe consentito il pagamento di quanto previsto anche facendo ricorso alle “agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 e agli artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore”, nonché a transazioni/rateazioni intervenute o contenziosi pendenti non temerari che possano giustificare il mancato pagamento; - che le modalità alternative consentite dalle norme sportive sarebbero, in tesi:

(a) il ricorso alle agevolazioni previste dalla normativa introdotta nell’emergenza Covid che ha consentito il posticipo delle scadenze di alcuni pagamenti;

(b) l’applicazione di altre disposizioni in vigore;

(c) la transazione inerente i pagamenti;

(d) le rateazioni dei debiti purché avvallate dai rispettivi enti creditori;

(e) la pendenza di contenziosi non temerari relativi alla debenza delle somme;

- che in presenza di un sistema “aperto”, il pagamento sarebbe correttamente avvenuto mediante la surrogazione di soggetti rientranti nella compagine societaria nei cui confronti, poi, la Novara Calcio Spa dovrà definire i rapporti di debito;

- che l’accettazione del pagamento risulterebbe documentata anche da parte del creditore (Agenzia delle Entrate) in quanto il pagamento sarebbe avvenuto esclusivamente secondo la procedura prevista dal sistema Entratel ed attraverso l’invio di modelli F24 recanti specifico codice (il 74) riservato al pagamento di terzi soggetti in favore del contribuente;

- che a conferma della regolarità e dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle operazioni predette, depone la verifica del cassetto fiscale laddove, nel prospetto, alla voce “Importo a debito versato” viene riportato l’importo pagato, mentre alla voce “importo a credito compensato” viene riportato “0”, proprio perché l’Agenzia sulla posizione del Novara Calcio Spa ha registrato il pagamento, mentre sulla posizione dei soggetti surroganti ha registrato la compensazione del proprio credito.

Da ultimo, la difesa del deferito, invocato lo Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212), “che detta i principi generali dell’ordinamento tributario che possono essere derogati o modificati solo espressamente e mai da leggi speciali (art. 1, co. 1, L. n. 212/2000). Tale normativa prevede che l’adozione di norme interpretative in materia tributaria possa essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria (art. 1, comma 2)”, il cui art. 8, co. 1, consentirebbe l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione, ritiene che nella fattispecie non si sia in presenza di una compensazione, bensì di una surroga espressa, in quanto tale consentita dalle norme tributarie e comprovata dalla circostanza che nel Mod. F 24 sia stato indicato il codice”74”. L’indicazione di tale codice, secondo la difesa, avrebbe consentito all’Agenzia delle Entrate di collegare il soggetto pagatore alla posizione del debitore (riportato nel quadro “contribuente”).

Anche sotto questo profilo, pertanto, secondo la difesa del Pavanati, dovrebbe assumersene la non colpevolezza, in quanto la COVISOC, prima, ed il Collegio di Garanzia, poi, nel diniego alla concessione della Licenza avrebbero violato l’art. 17 del D. Lgs. 241/97 che consentirebbe ora, oltre che la compensazione “verticale”, anche quella “orizzontale”, salvo poi affermare comunque, la stessa difesa, che nella fattispecie in esame, sebbene prevista dall’art.8, comma 1, della L. n. 212/2000 (Statuto dei contribuenti), non sarebbe intervenuta stata alcuna compensazione.

Il dibattimento

All’odierna riunione, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021, hanno preso parte, per la Procura federale, il dott. Luca Scarpa e, per il deferito Leonardo Pavanati, l’avv. Eduardo Chiacchio.

Il dott. Scarpa, riportatosi all’atto di deferimento, ha ribadito che nella circostanza si è in presenza di una compensazione non consentita di crediti di imposta con debiti previdenziali ad opera di soggetti terzi e che i Modelli F 24 risultano processati in data successiva al 28.6.2021, oltre il termine del 28.6.2021 previsto dal C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021-2022; ha altresì evidenziato l’erroneità del codice “74” utilizzato nei Modelli F 24 per indicare il soggetto che ha eseguito la compensazione, in quanto trattasi di codice utilizzabile solo nelle ipotesi straordinarie di fusioni ed integrazioni societarie che comportano l’estinzione del soggetto debitore. Ha quindi chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Pavanati Leonardo la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ex art. 31, co. 7, CGS e, nei confronti della Società Novara Calcio Spa, della ammenda di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ex art. 90, NOIF.

L’avv. Eduardo Chiacchio, per il sig. Leonardo Pavanati, richiamata la memoria in atti, ha sostenuto che la decisione del Collegio di garanzia del CONI che ha respinto il ricorso avverso il diniego della FIGC alla concessione della Licenza Nazionale, lascerebbe ampi margini interpretativi in ordine alla fattispecie contestata, al più costituente una ipotesi di pagamento tardivo; ha concluso come da memoria.

All’esito della discussione, il Tribunale ha riservato la decisione.

Motivi della decisione

1. Il Tribunale ritiene che i deferiti siano responsabili delle incolpazioni loro ascritte.

Preliminarmente comunque, il Collegio osserva che, in questa fase, non possono trovare spazio le critiche avverso le decisioni del Consiglio federale e del Collegio di garanzia che hanno respinto, rispettivamente, il reclamo ed il successivo ricorso avverso il diniego alla concessione della Licenza Nazionale della società Novara.

L’oggetto del presente procedimento, invero, è dato dalle violazioni ascritte al sig. Leonardo Pavanati, legale rappresentante della società Novara Calcio Spa, nel mentre nel corso del reclamo dinanzi al Consiglio federale, prima, e del ricorso dinanzi al Collegio di garanzia del Coni, poi, l’oggetto dei procedimenti era dato dalla sussistenza in capo alla società medesima dei requisiti per ottenere la Licenza nazionale per partecipare al campionato di competenza.

Ciò detto, il Collegio osserva che il deferito ripropone specularmente le medesime contestazioni mosse avverso il diniego alla concessione della Licenza nazionale.

Ebbene, in disparte la irrilevanza del momento in cui il sig. Pavanati Leonardo ha assunto la presidenza del sodalizio, vi è che la società, per adempiere agli incombenti previsti dal sistema per la concessione della Licenza nazionale, ha avuto a disposizione lo stesso termine concesso alle altre società. Del pari irrilevante, sul piano disciplinare, poi, è la circostanza che la società abbia contestualmente e/o preventivamente reso note le modalità con le quali avrebbe provveduto al pagamento dei debiti con l’intervento di soggetti facenti parte della compagine societaria.

Ciò che infatti in primo luogo rileva, come già rappresentato dalla Co.Vi.So.C. ed accertato dal Consiglio federale e dal Collegio di garanzia (decisione n. 60/2021) è che, ai fini dell’ottenimento della Licenza le società (e tra queste non può non annoverarsi la società Novara Calcio) avrebbero dovuto “assolvere il pagamento (...) delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compresa, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo” entro il termine del 28 giugno 2021.

Quanto alle modalità con le quali procedere al pagamento, poi, va in primo luogo evidenziato, secondo l’indirizzo prevalente dei giudici di legittimità, che in materia tributaria la compensazione “è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili, norme di legge” (ex plurimis, Cass. n. 17836/2021) e tale principio non può ritenersi superato dall’invocato art. 8, comma 1, L. n. 212/2000 il cui ottavo comma, a sua volta, prevede che “ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione….”, in tal guisa confermandosi che la compensazione è possibile solo nei casi di legge e che tra essi non è prevista quella realizzata avvalendosi di crediti tributari di terzi.

In ragione di tanto, lo stesso deferito, nella sua difesa, pur contestando la violazione della norma che a suo dire consentirebbe la compensazione, afferma che nella specie non vi sarebbe stata compensazione e che i pagamenti, invece, sarebbero stati eseguiti da altri soggetti facenti parte della compagine societaria in esecuzione dei contratti di surroga intervenuti con la società debitrice. Pur tuttavia, in disparte il rapporto che lega tra loro le parti, vi è che le società terze hanno provveduto al pagamento dei debiti previdenziali della soc. Novara Calcio compensandoli con i loro crediti.

Anche il codice “74” utilizzato dalle società terze (Technolgy Innovation Srl; Na-COMM Srl; A&G Real Estate Spa; S.M.I. Siatem Macchine Industriali Srl), del resto, contrariamente all’assunto, non apporta alcun elemento alla tesi difensiva.

Trattasi, infatti, di codice previsto unicamente nelle ipotesi straordinarie di fusioni ed integrazioni societarie che comportano l’estinzione del soggetto debitore, come emerge chiaramente dal tenore della risoluzione n. 119/E dell’Agenzia delle Entrate del 25.9.2017 che per completezza si riporta:

<<Oggetto: Attivazione del codice identificativo “74”, da indicare nel modello di versamento F24.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007, nell’ambito del sistema dei versamenti disciplinati dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stata approvata la nuova versione del modello di versamento F24, che ha previsto la possibilità di inserire due codici fiscali nel caso in cui i versamenti ovvero le compensazioni effettuati tramite il modello stesso non afferiscano al medesimo soggetto.

Con particolare riferimento alle operazioni straordinarie di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 1997, al fine di consentire l’individuazione del soggetto risultante dall’operazione che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, relativo al periodo d’imposta anteriore alla data di perfezionamento dell’operazione, si istituisce il seguente codice identificativo:

“74” denominato – “Soggetto risultante dall’operazione straordinaria”.

In sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono indicati, nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale del soggetto estinto, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto risultante dall’operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, unitamente al codice “74” da riportare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

Il codice identificativo “74” va utilizzato, ad esempio, nel caso di una società incorporante che effettua, per conto della società incorporata, il versamento relativo al periodo d’imposta anteriore alla data di perfezionamento dell’operazione di incorporazione. In tal caso, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono indicati, nel campo “codice fiscale”, il codice fiscale della società incorporata, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della società incorporante che effettua il versamento per conto della società incorporata, unitamente al codice identificativo “74” da indicare nell’apposito campo del modello. IL DIRETTORE CENTRALE>>.

L’accertamento di quanto precede consente di per sé, quanto al profilo considerato, di ritenere sufficientemente provata la responsabilità del deferito.

2) Nonostante la evidente rilevanza di quanto precede, vi è che i pagamenti, a tutto voler concedere, risultano essere stati eseguiti anche in ritardo rispetto alla scadenza perentoria del 28.6.2021 previsto dal sistema delle Licenze Nazionali.

La circostanza non è contestata dal deferito, secondo cui tanto comporterebbe solo un mero ritardo nel pagamento.

Tuttavia, lo stesso Collegio di garanzia, sul punto, ha ricordato che la perentorietà dell’anzidetto termine “ non è in discussione ed è stata evidenziata più volte da questo Collegio (ex plurimis, decisione n. 31 del 28 luglio 2016, ove si afferma che, ‘trattandosi di unaprocedura di tipo ammissivo regolatada una lexspecialis, i terminiperentori previsti dalle norme federali non possono essere per alcun motivo superati essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio tra gli aspiranti all’ammissione sia la puntuale formazione degli organici e l’esattezza della data di inizio del campionato’)”.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la responsabilità del deferito per i fatti ascrittigli può ritenersi documentalmente provata con sufficiente certezza.

3) I rilievi che precedono rendono superfluo l’esame degli ulteriori motivi per i quali, secondo la difesa del deferito, fermo il superamento del termine perentorio di scadenza, dovrebbero ritenersi eseguiti con modalità consentita.

4) Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante la società Novara Calcio Spa risponde in via diretta e propria ex artt. 6, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.

5) Sanzioni congrue, in adesione alle richieste della Procura federale, peraltro contenute nei minimi rispettivamente previsti dall’art. 31, co. 7, CGS per il sig. Leonardo Pavanati e dall’art. 31, co. 7, CGS per la società Novara Calcio, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per il Sig. Pavanati Leonardo, mesi 6 (sei) di inibizione;
  • per la società Novara Calcio Spa, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
  • Così deciso nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 12 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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