F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFNT del 13 Ottobre 2021 (motivazioni) – Benevento Calcio Srl, Thiam Pape Samba e Delfino Pescara 1936 Spa / Lega Pro, FIGC + altri – Reg. Prot. 14-15/TFN-ST

Decisione/0016/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0014/TFNST/2021-2022

Registro procedimenti n. 0015/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Bucchi – Vice Presidente;

Roberto Benedetti – Componente;

Francesco Corsi – Componente;

Filippo Crocè – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 5 ottobre 2021, sui ricorsi ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC riuniti, proposti dalla società Benevento Calcio Srl (matr. FIGC 915787), unitamente al calciatore Thiam Pape Samba (n. 8.5.2002 - matr. FIGC 3189100), e dalla società Delfino Pescara 1936 Spa (matr. FIGC 922177) avverso il diniego alla variazione di tesseramento del calciatore, avvenuto con provvedimento adottato dalla Lega Calcio Professionistico in data 2 settembre 2021, e di ogni atto ulteriore presupposto annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione, la seguente

DECISIONE

Con ricorsi, rispettivamente del 9 settembre 2021 e del 20 settembre 2021, ritualmente depositati presso la segreteria del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, e riuniti d’ufficio, le Società Benevento Calcio Srl e Delfino Pescara 1936 Spa, rappresentate ed assistite dai propri difensori, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto della variazioni di tesseramento, adottato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro e, conseguentemente, la variazione di tesseramento riguardante il calciatore Thiam Pape Samba, in favore della società Delfino Pescara 1936 Spa.

I ricorsi contengono alcuni motivi di doglianza suddivisi in due capisaldi.

Il primo mezzo denuncia: violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Si afferma che l’atto impugnato è privo di motivazione, quindi di non agevole interpretazione, inibito nel sindacato ispettivo e giurisdizionale e carente di trasparenza propria dell’organo che l’ha emanato, menomazioni che comportano la necessità di un ricorso argomentato “per deduzione”.

Il secondo mezzo denuncia: violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al C.U. n. 268/A del 10 giugno 2021; violazione e/o falsa applicazione della normativa Coni (artt. 2 comma 4 e 20 comma 8 Statuto Coni) e Statale sulla limitazione all’ingresso di sportivi extracomunitari (art. 43 D.LGS. 25 07 1998 n. 286); eccesso di potere, irragionevolezza del provvedimento assunto; ingiustizia manifesta.

A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti producono varie decisioni di merito emesse dalla Giustizia ordinaria.

Si costituisce con propria memoria la Federazione Italiana Gioco Calcio, che contesta puntualmente le doglianze delle ricorrenti e chiede di respingere i ricorsi e, comunque, declinare ogni pronuncia in ordine alla contestata legittimità della normativa federale, per contrasto con quella statale, non competendo al Tribunale Federale adito alcun sindacato in materia. Anche nella denegata ipotesi che il Tribunale Federale intendesse esprimersi sulla conformità della normativa federale a quella statale, chiede, comunque, respingersi le domande di controparte e, per l’effetto, i ricorsi proposti.

Nei termini in cui sono stati proposti, i ricorsi vanno respinti.

Il Tribunale Federale Nazionale, riunitosi in data 5 ottobre 2021, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dalle parti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, udite le rispettive difese, osserva e rileva quanto segue in fatto e diritto. Il calciatore extracomunitario, meglio generalizzato in epigrafe, neo professionista in forza di contratto stipulato in data 16 luglio 2021 con il Benevento Calcio Srl, ha chiesto, successivamente, in data 31 agosto 2021, la variazione, a titolo temporaneo, del tesseramento, in favore della Delfino Pescara Spa, iscritta per la stagione 2021-2022 al campionato di Serie C.

Con provvedimento emesso in data 2 settembre 2021, la Lega Pro – FIGC ha rigettato la richiesta di variazione, per violazione delle norme regolamentari contenute nel Comunicato Ufficiale N. 268/A, emesso per la stagione calcistica 2021-2022 dal Consiglio Federale e pubblicato in data 10 giugno 2021.

Nella seconda parte del provvedimento testé richiamato, la Lega Pro ha motivato il rigetto, specificando che la variazione di tesseramento richiesta dal Pescara Calcio Spa è in aperto contrasto con le disposizioni normative contenute alle lettere E) ed F) del C.U. n. 268/A, riferite alle Società calcistiche che andranno a disputare nella stagione 2021-2022, il campionato di Serie C. Le società calcistiche, quindi, hanno entrambe impugnato, con ricorsi proposti separatamente (ma di contenuto sostanzialmente identico e sovrapponibile), il provvedimento in questione davanti a questo Organo di Giustizia Sportiva per le ragioni esposte in premessa.

Preliminarmente, va valutata favorevolmente la legittimazione a stare in giudizio della Benevento Calcio Srl. Ad una prima disamina parrebbe non chiaramente definito l’interesse legittimo e, quindi, l’ingiusta lesione patita dal Benevento Calcio a seguito del provvedimento di rigetto emesso dalla Lega Pro nei confronti della Delfino Pescara 1936 Spa.  La difesa del Benevento, anche in fase di discussione orale, ha omesso ogni chiarimento in merito.  L’interesse a stare in giudizio, tuttavia, risulta ravvisabile nella perdita economica derivante dalla mancata cessione del calciatore Thiam Pape Samba al Pescara e, comunque, nella impossibilità di dare corso ed attuazione alla volontà negoziale manifestata da entrambe le società, di destinare le prestazioni sportive del calciatore in questione, per la stagione 2021/22, alla società Delfino Pescara, ove lo stesso, in base a quanto sostenuto dal difensore del Benevento, avrebbe maggiori e più sicure possibilità di giocare, con conseguente ipotizzabile sua valorizzazione dal punto di vista sportivo e conseguente vantaggio per la società campana titolare del cartellino.

Ritenuto sussistente, quindi, l’interesse di entrambe le società ad impugnare l’atto di diniego opposto dalla Lega, si passa ad esporre di seguito il ragionamento logico giuridico che ha condotto questo Tribunale al rigetto dei due ricorsi.

Innanzitutto, l’eccezione, presentata congiuntamente dalle ricorrenti, riguardo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato appare del tutto priva di fondamento e di finalità concrete. Non rileva in questa sede la paventata nullità, eccepita ex art. 3 della legge n. 241/1990, perché una motivazione più ampia di quella adottata non avrebbe consentito alle parti una difesa più esaustiva di quella svolta, né avrebbe determinato un diverso esito del giudizio.

Deve rilevarsi, piuttosto, che il provvedimento impugnato, che va letto nella sua interezza e senza trascurare il richiamo all’intero testo del CU 268/A ed al complesso di norme in esso contenute, appare sufficientemente motivato e non lesivo del diritto di difesa. La sinteticità che lo caratterizza - peraltro tipica dei provvedimenti regolatori adottati con la necessaria rapidità, dalla Lega Pro, in questa materia – non inficia la sostanza, che ben evidenzia tutti gli elementi necessari alle parti interessate per la loro più ampia argomentazione difensiva. In realtà, il provvedimento della Lega, individuando in modo specifico le disposizioni normative violate, soddisfa l’esigenza di motivazione che non è solo presente, ma anche idonea, congrua e coerente su quanto si sia effettivamente stabilito. Non corrisponde al vero e si contraddice nella sostanza, l’eccezione sulla lesione del diritto di difesa (o difesa deduttiva), che, invece, risulta essere stata svolta in modo decisamente ampio, dettagliato, efficace e puntuale, anche se non condivisibile per quanto si dirà in appresso.

Superato ogni dubbio sull’infondatezza della prima eccezione, questo Giudice è chiamato a svolgere una valutazione puntuale sul secondo mezzo di impugnazione proposto dalle parti ricorrenti. Esse ravvisano nel diniego di variazione di tesseramento del giovane calciatore senegalese, l’errata applicazione della norma richiamata dalla Lega Pro a sostegno del proprio provvedimento (combinato disposto delle lettere E) ed F) del CU 268/A/2021), unitamente alla violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori extracomunitari, alla libera circolazione e, conseguentemente, alla loro autodeterminazione professionale, sociale, e morale. Limiti costituzionalmente invalicabili, che caratterizzano l’esistenza stessa del rispetto di ciascun essere umano, che mira ad eliminare ogni tipo di disparità e discriminazione sociale, razziale ed economica. Il rilievo sulle disparità di razza, quindi, non può che trovare la più alta considerazione da parte di questo Tribunale, che, però, non ravvisa nelle norme che disciplinano la fattispecie in esame le violazioni lamentate dalle ricorrenti. Il C.U. 268/A/2021 non appare affatto in contrasto con la normativa statale ed internazionale, come più volte affermato anche dal Giudice ordinario (cfr.: Tribunale Torino all. 4 memoria difensiva Figc). Senza trascurare poi che, l’art. 3, 4 comma, del D.Lgs 215/2003 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica") stabilisce che “Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari”. Sicché non risulta effettuata alcuna illegittima discriminazione, dal momento che FIGC si è limitata ad applicare norme di legge e regolamenti di attuazione della legge stessa, improntate ad una scelta di politica sportiva e, quindi, rapportante e finalizzate alle specifiche esigenze del settore.

Come sufficientemente chiarito dal CU 268/A/2021, i flussi di ingresso e le limitazioni al tesseramento di sportivi stranieri sono finalizzati ad assicurare la tutela dei vivai giovanili per le squadre di serie minori e, nel contempo, a soddisfare l’esigenza di privilegiare l’acquisizione di calciatori, cittadini di paesi non aderenti all’UE o alla EEE, di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente alla serie A. D’altro canto, si ritiene, comunque, condivisibile l’assunto rilevato dalla difesa della FIGC in merito all’incompetenza di questo Tribunale Federale “al quale non è devoluta la valutazione e la decisione sulla conformità o meno di norme federali alle disposizioni dell’ordinamento statuale”.

Sull’ultimo motivo di gravame riguardante la “violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al C.U. n. 268/A del 10 giugno 2021”, appare necessaria una breve digressione sui principi fondamentali che regolano l’interpretazione della norma in generale. Per maggiore comprensione, si riportano di seguito le disposizioni normative in esame:

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista…(omissis); F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paese non aderenti alla UE o alla EEE già tesserati alla data del 30 giugno 2021 in Italia per società professionistiche fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno….(omissis).

L’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. Per “intenzione del Legislatore” deve intendersi necessariamente lo scopo che il compilatore della disposizione si è proposto di conseguire.  Una corretta interpretazione delle disposizioni, pur riconoscendo che la lettura della legge costituisce un limite che l’interprete non può in alcun caso superare, attribuisce un peso prevalente allo scopo della norma. “Le parole sono soltanto simboli di pensiero, semplicemente il mezzo per rendere riconoscibile la volontà. Siccome il mezzo va subordinato allo scopo e quello che veramente conta è la volontà, il contenuto deve trionfare sulla forma, il pensiero sulla squama verbale”.

Ad ulteriore conferma di quanto fin qui osservato, occorre rilevare che la FIGC, costituitasi consapevolmente nell’odierno giudizio, ha inteso fornire una lettura interpretativa della norma assimilabile ad una vera e propria interpretazione autentica, in quanto proveniente dal soggetto che, attraverso l’organo del Consiglio Federale, quella norma ha scritto e approvato.

Nella propria memoria difensiva, la FIGC, (che nel caso di specie non riveste la qualifica di controparte in senso sostanziale, essendo, piuttosto, portatrice di un interesse terzo e indipendente rispetto a quello perseguito dalle società sportive oggi in giudizio), alle pagine 4 e ss, afferma che “il CU n. 268/A/2021 viene emanato ogni anno, per regolare il tesseramento degli extracomunitari nella stagione sportiva di riferimento e quindi, ove richiesto un requisito del passato, esso deve essersi consolidato nella stagione precedente e non in quella corrente. Lo status di professionista del calciatore extracomunitario si è concretizzato nella stagione in corso 2021-2022, peraltro dopo l’emanazione del CU 268/A del 10 giugno 2021 con il quale, come ogni anno, ad inizio campionato, la Figc disciplina le “iniziande” competizioni sportive.

Fondato appare, inoltre, l’assunto offerto dalla FIGC nella propria memoria, laddove afferma “che l’interpretazione data alla norma contenuta nella lettera F, per la quale il calciatore avrebbe potuto tesserarsi per la Delfino Pescara essendo già tesserato alla data del 30.06.2021, come giovane di serie, per la Benevento Calcio è determinata da un’errata interpretazione del combinato disposto delle lett.  E) ed F) del richiamato CU”.

Incomprensibile e irragionevole sarebbe statuire, prima, il divieto di tesseramento per chi non era stato tesserato nella stagione precedente da professionista, per poi (alla riga successiva), di fatto, consentirlo mediante un tesseramento da professionista nella stagione sportiva in corso, subito dopo seguito dalla cessione, anche in prestito, del calciatore neo professionista ad una società militante nel campionato di serie C, che non avrebbe potuto direttamente tesserare in tale stagione, ex novo, lo stesso calciatore quale professionista.

Deve concludersi, con ragionata tranquillità, che, la eccepita violazione, del disposto normativo - anche se privo di un preciso riferimento temporale - contenuto nelle lett. E ed F del CU 268/A 2021, è infondata e si basa su un’errata interpretazione, meramente letterale, ma che rivela incongrua ed illogica, della disposizione in esame, interpretazione che, come osservato in precedenza, non può trovare spazio nel caso che ci occupa, dovendo darsi prevalenza all’intento teleologico della norma, in base all’interpretazione “autentica” fornita dall’Organo che l’ha emanata (FIGC).

In altri termini, l’interpretazione della disposizione contenuta nel C.U. offerta dalla FIGC è quella più coerente con le specifiche finalità che si propone la disciplina stagionale del tesseramento nella sua validità temporale. Tale interpretazione è, pertanto, condivisibile nell’ottica di una più compiuta attuazione dell’ordinamento sportivo sotto tale specifico profilo e deve indurre, conseguentemente, a respingere i due ricorsi. Non si vuole certamente disconoscere lo status di professionista acquisito dal calciatore con la sottoscrizione del contratto, ma rilevare la determinante carenza di tale status nella stagione immediatamente precedente, il cui possesso avrebbe, invece, consentito la variazione invece negata. Una diversa lettura del complesso normativo di cui al combinato disposto delle lettere E) ed F) del surrichiamato C.U., quale quella proposta dalle società ricorrenti, avrebbe di fatto svuotato di contenuto ed efficacia il divieto introdotto dalle stesse disposizioni in questione, finendo, quindi, con il pregiudicare il perseguimento delle finalità ispiratrici di tali norme e tradire, in definitiva, l’intentio legislatoris.

Le spese vanno compensate stante la peculiarità e complessità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi, in questa sede riuniti, proposti dalla società Benevento Calcio Srl, unitamente al calciatore Thiam Pape Samba, e dalla società Delfino Pescara 1936 Spa. Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Filippo Crocè                                                           Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 13 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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