F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0023/CFA pubblicata il 21 Ottobre 2021 (motivazioni) – Associazione Italiana Arbitri/Sig. Macaddino Giuseppe Marco

Decisione/0023/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0026/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

Composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari – Componente

Francesco Sclafani - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0026/CFA/2021-2022 proposto dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA)

contro

il Sig. Macaddino Giuseppe Marco

e nei confronti di

Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC;

Sig. Costanzo Alessandro;

Sig. Giallatini Alessandro;

Sig. Passeri Matteo; Sig. Vivenzi Mauro

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 28/TFN – SD (2021-2022) del 9 settembre 2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 ottobre 2021 l’Avv. Francesco Sclafani e udito l’Avv. Valerio Di Stasio per la reclamante e l’Avv. Matteo Bolsi per il sig. Macaddino Giuseppe Marco;

RITENUTO IN FATTO

L’assistente arbitrale Giuseppe Marco Macaddino, della Sezione AIA di Pesaro, proponeva ricorso avverso la delibera adottata dall’AIA nella riunione del Comitato Nazionale tenutasi il 1.7.2021, e pubblicata in pari data, con cui è stato disposto il suo avvicendamento dall’organico per motivate ragioni tecniche, ai sensi dell’art. 28, comma 3, delle Norme sul funzionamento degli organi tecnici (NOFT),

Il ricorso è stato proposto nei confronti dell’AlA - Associazione Italiana Arbitri e della FIGC — Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti degli assistenti arbitrali in epigrafe indicati in qualità di controinteressati.

A sostegno del ricorso il Macaddino deduceva che:

- nella stagione sportiva 2020/2021 hanno fatto parte dell’organico a disposizione della C.A.N. anche gli assistenti Alessandro Giallatini, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri e Mauro Vivenzi, tutti accomunati dall’avere compiuto 45 anni di età nel corso della stagione medesima, ovvero entro il 30.6.2021;

- con delibera di cui al C.U. n. 104 del 27.3.2021, il Comitato Nazionale dell’AlA, ai sensi dell’art. 16 delle NOFT aveva stabilito in dieci il numero degli assistenti da avvicendare al termine della stagione sportiva;

- successivamente il numero degli assistenti da avvicendare era stato ridotto a 6 con la delibera di cui al C.U. n. 119 del 25.6.2021;

- al termine della stagione sportiva 2020/21 sono stati avvicendati sei assistenti, di cui uno per dimissioni e cinque, tra cui il ricorrente, per motivate valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 28 comma 3 delle NOFT;

- a pubblicazione avvenuta, il ricorrente riceveva la comunicazione prevista dall’art. 6, comma 18 delle NFOT da cui apprendeva di essersi posizionato settantottesimo su 81 nella graduatoria di merito tecnico, con una media di 8,475;

In punto di diritto, il ricorrente, denunciava che il suo avvicendamento era stato disposto in violazione dell’art. 28 delle NOFT in quanto gli assistenti arbitrali Alessandro Giallatini, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri e Mauro Vivenzi avrebbero dovuto essere avvicendati prima di lui per aver compiuto 45 anni di età nel corso della stagione sportiva con la conseguenza che egli non sarebbe stato esonerato per motivate valutazioni tecniche  ai sensi dell’art. 28, comma 3, delle NOFT in quanto, a fronte del numero di 6 avvicendamenti fissato per la stagione sportiva in esame, lo scorrimento della graduatoria non sarebbe arrivato alla sua posizione.

L’AIA chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità dell’avvicendamento impugnato in ragione delle modifiche delle NFOT approvate dal Consiglio Federale il 23.6.2021 riguardo al limite di età (elevato a 50 anni) ed osservando che, anche facendo applicazione delle norme vigenti all’inizio della stagione sportiva 2020-2021, il ricorrente sarebbe stato comunque avvicendato in quanto a fronte dei 10 avvicendamenti inizialmente fissati, considerati il dimissionario  ed i quattro controinteressati ultra quarantacinquenni, il Macaddino sarebbe ugualmente rientrato nei restanti cinque assistenti da avvicendare per motivate ragioni tecniche in ragione della sua posizione in graduatoria.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglieva il ricorso osservando che tra i criteri predeterminati di avvicendamento c’è il raggiungimento del limite di età il quale, nella stagione sportiva 2020/21, è di 45 anni; quindi, i quattro controinteressati avrebbero dovuto essere avvicendati con la conseguenza che - dovendosi considerare il numero di 6 avvicendamenti fissato per tale stagione lo scorrimento della graduatoria per motivate ragioni tecniche non avrebbe raggiunto la posizione del Macaddino. Pertanto, il Tribunale annullava la delibera impugnata nella sola parte in cui ha disposto l’avvicendamento del ricorrente nell’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale (CAN).

L’AIA ha proposto reclamo avverso tale decisione insistendo nelle sue argomentazioni e chiedendo la sospensione dell’esecutività della pronuncia impugnata.

Il Macaddino ha resistito al reclamo con memoria.

I difensori di entrambe le parti hanno illustrato le loro ragioni all’udienza del 14 ottobre 2021 all’esito della quale il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La disciplina degli avvicendamenti degli assistenti arbitrali è prevista dall’art. 28 delle NFOT secondo il quale al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell’art. 16.

In via prioritaria vengono avvicendati gli assistenti arbitrali che si trovano in una delle condizioni indicate dal comma 2 dell’art. 28, tra cui il superamento del limite di età (lett. e). Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal C.A.N. gli assistenti arbitrali da avvicendare sono individuati in base a motivate ragioni tecniche mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 16.

Nel presente giudizio non è in discussione né la posizione in graduatoria del Macaddino per motivate ragioni tecniche né il fatto che i controinteressati abbiano compiuto 45 anni di età nella stagione sportiva 2020/21.

Ciò di cui si discute è la legittima applicazione dei criteri di avvicendamento fissati dall’art. 28 delle NOFT.

La reclamante sostiene che il Tribunale nell’accogliere il ricorso sarebbe caduto in contraddizione perché ha ritenuto non applicabile al caso di specie la delibera pubblicata il 23.6.2021, con cui il limite di età per la permanenza nell’organico degli assistenti arbitrali è stato elevato da 45 a 50 anni, e nel contempo ha applicato la delibera del 25.6.2021 con cui il numero degli avvicendamenti è stato ridotto da dieci a sei.

Così facendo, sostiene l’AIA, il Tribunale, dopo aver richiamato il principio della predeterminazione dei criteri di avvicendamento lo avrebbe sostanzialmente aggirato perché, da un lato, ha applicato il limite di età fissato ad inizio della stagione sportiva (45 anni), dall’altro, ha applicato il numero di avvicendamenti fissato alla fine della medesima stagione (pari a 6).

In particolare, secondo la parte reclamante, l’errore commesso dal Tribunale sta nel fatto che, una volta deciso di applicare il criterio del limite di età fissato ad inizio stagione, logica e coerenza avrebbero imposto di applicare anche il numero di avvicendamenti fissato ad inizio stagione (pari a 10). Ciò anche in considerazione del fatto che la riduzione del numero degli avvicendamenti (da 10 a 6) sarebbe conseguenziale alla elevazione del limite di età da 45 a 50 in quanto tra le due delibere in questione vi sarebbe una connessione logica e funzionale.

Pertanto, secondo la prospettazione dell’AIA, se si decide di applicare il limite di età di 45 anni, vigente ad inizio stagione, occorre applicare anche il numero di avvicendamenti vigente ad inizio stagione, pari a dieci, con la conseguenza che il ricorso del Macaddino non porterebbe ad alcun risultato utile in quanto, anche escludendo dall’organico in via prioritaria i quattro controinteressati che nel corso della stagione 2020/21 hanno compiuto 45 anni, egli verrebbe ugualmente avvicendato per motivate ragioni tecniche.

Tale censura non coglie nel segno perché nella decisione impugnata, a proposito della delibera che ha modificato il limite di età, si legge “che l’art. 2 delle Norme transitorie e finali ha previsto a far tempo dalla stagione sportiva 2021-2022 l’entrata in vigore del limite di età da 45 a 50 anni previsto dal modificato art. 47. comma 1, del Reg. AIA; che fermo il limite di età di 45 anni, la permanenza sino a 50 anni è consentita “solo per coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la ventottesima nella graduatoria finale di merito”, anche in questo caso, però. a far tempo dalla stagione 2021/2022 (punto 13 Norme transitorie NOFT)”.

Da tale capo di decisione emerge che il criterio seguito dal Tribunale non è contraddittorio perchè il limite di 45 anni di età è stato applicato in ragione di una specifica disposizione transitoria secondo la quale l’aumento di detto limite d’età a 50 anni non si applica al caso in esame perché trova applicazione a decorrere dalla stagione sportiva 2021/22 e tale statuizione non può che essere confermata stante il chiaro tenore letterale di detta norma transitoria e la mancanza di specifiche censure sul punto.

Pertanto - poiché nella stagione sportiva a cui si riferisce la delibera impugnata (2020-21) il limite di età è di 45 anni - i quattro assistenti arbitrali controinteressati (tutti ultraquarantacinquenni alla data del 30.6.2021) avrebbero dovuto essere avvicendati prima del Macaddino con la conseguenza che, a fronte di un numero complessivo di sei avvicendamenti, lo scorrimento della graduatoria per motivate ragioni tecniche non avrebbe raggiunto la posizione del ricorrente.

Né può essere condivisa la tesi della reclamante, secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto considerare il numero di dieci avvicendamenti inizialmente fissato in luogo dei sei poi definitivamente indicati. Ciò in quanto la c.d. prova di resistenza invocata dalla difesa dell’AIA, essendo funzionale a verificare l’interesse al ricorso, deve essere effettuata sulla base del provvedimento impugnato e nella fattispecie la delibera di avvicendamento del Macaddino è stata adottata sul presupposto di un numero di avvicendamenti pari a sei; né risulta che la delibera che ha così ridotto gli avvicendamenti sia stata annullata d’ufficio o modificata.

Pertanto, il numero di avvicendamenti su cui si basa la delibera impugnata non può essere sindacato nel presente giudizio.

Il rigetto del reclamo comporta l’assorbimento dell’istanza di sospensione dell’esecutività della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Francesco Sclafani

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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