F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFNT del 20 Ottobre 2021 (motivazioni) – SSD Alatri Calcio arl / Andrea Adamo + altri – Reg. Prot. 4/TFN-ST

Decisione/0017/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0004/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Antonio Rinaudo – Presidente;

Domenico Apicella – Componente;

Roberto Benedetti – Componente (Relatore);

Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

Massimo Vasquez Giuliano – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 18 ottobre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società SSD Alatri Calcio arl (matr. FIGC 935676) avverso i provvedimenti di svincolo ex art. 108 NOIF emessi dal Comitato Regionale Lazio – LND (calciatori Andrea Adamo n. 20.9.2002 – matr. FIGC 2.285.981; Federico Christian n. 9.9.1998 -5.809.487; Matteo Adamo n. 29.7.1996 – matr. FIGC 5.109.094; Andrea Rizzuto n. 8.4.1993 – matr. FIGC 4.222.598; Mirko Marini n. 5.3.1998 – matr. FIGC 5.610.684), la seguente

DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con mail in data 28/07/2021, la società SSD Alatri Calcio a rl (matr. FIGC 935676) ricorre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC avverso i provvedimenti di svincolo ex art. 108 NOIF emessi dal Comitato Regionale Lazio – LND riguardanti i calciatori Andrea Adamo n. 20.9.2002 – matr. FIGC 2.285.981; Christian Federico n. 9.9.1998 - 5.809.487; Matteo Adamo n. 29.7.1996 – matr. FIGC 5.109.094; Andrea Rizzuto n. 8.4.1993 – matr. FIGC 4.222.598 e Mirko Marini n. 5.3.1998 – matr. FIGC 5.610.684.

Con il ricorso il Presidente - rappresentante legale della Società contesta l’operato del C.R. Lazio sostenendo che: “ tali accordi di svincolo sono stati emessi in maniera fraudolenta da persona ignota, per poter permettere il trasferimento di suddetti calciatori contro ogni decisione societaria, mai generati sul portale società della LND, mai concordati, autorizzati sottoscritti e/o firmati dalla mia persona, presidente/amministratore Unico della società SSD Alatri Calcio arl, (matr. 935676), in carica con valore legale a partire dal 25 Maggio 2021, come da ricevuta di cambio amministratore della camera di Commercio del 26 Maggio 2021 che si rimette in allegato. Nonostante la tempestiva comunicazione alla lnd lazio di quanto accaduto, nessun provvedimento è stato posto in essere per bloccare, in attesa di accertare quanto dichiarato, lo svincolo dei sopracitati calciatori. A partire dalla data del 01 Luglio 2021, tali calciatori infatti, con nostro grande stupore, sono risultati svincolati sul portale della LND, permettendo a taluni di effettuare trasferimenti a favore di società probabilmente compiacenti, impoverendo drasticamente il patrimonio sportivo della scrivente società. Tali presunti accordi di svincolo, di cui non sono a conoscenza perché mai emessi dal sottoscritto, e di cui non possiedo alcuna copia, recanti tutti una data di emissione successiva al cambio di amministrazione avvenuta con valore legale a partire dal 25 Maggio 2021, (si fa presente che la SSD Alatri arl è una società con personalità giuridica ed ogni informazione riportata è verificale presso la camera di commercio di Latina e Frosinone), sono quindi da ritenersi falsi a tutti gli effetti.

Con riferimento esclusivo alla posizione del calciatore Mirko Marini, si fa presente che: in data 02.11.2020, il calciatore aveva sottoscritto un regolare accordo di svincolo con la precedente amministrazione della ssd, ricevuto copia dello svincolo firmato dal presidente allora in carica, tramite mail, di cui si allega copia, ma ha poi inviato comunicazione di tale accordo al competente comitato regionale ben oltre i 20 giorni dalla data di sottoscrizione, ed apponendovi una data non veritiera, precisamente il 17 Giugno 2021. Ora, in data 17 Giugno 2021, l'accordo di svincolo inviato al comitato regionale del Lazio, aveva cessato di validità per 2 evidenti motivazioni: 1) era stato comunicato ben oltre i canonici 20 giorni dalla data di sottoscrizione reale (02.11.2020) previsti dalla normativa; 2) in data 17 Giugno 2021, l'unica persona autorizzata a firmare tale accordo sarebbe stato il sottoscritto, in carica dal 25 Maggio 2021, cosa che non è mai avvenuta.

Con la presente disconosco ogni attività in merito, non avendola mai autorizzata, né firmata, e riservandomi nel caso fosse necessario, di notiziare l'autorità giudiziaria competente per accertare ogni responsabilità civile e penale derivante dall'emissione fraudolenta di tali svincoli, che arrecherebbero un danno irreparabile alla società sportiva. In merito al procedimento di reclamo ufficiale, si chiede che possa intervenire ed essere ascoltato il corrispondente e direttore generale Antonio Fontana (indirizzo mail nickfontana91@gmail.com), regolarmente tesserato per la nostra società, che potrà riferire circa importanti dettagli e su tutte le circostanze fondamentali che hanno poi generato tale procedimento. In allegato si inviano, oltre alla predetta documentazione, copia del pagamento del contributo per il ricorso in oggetto e copia delle ricevute di notifiche di tale reclamo alle controparti, avvenute tramite raccomandata a/r”.

Il ricorso espone gli stessi fatti e ripropone le medesime doglianze e richieste già formulate con il precedente ricorso proposto con mail in data 30/06/2021 ed in data 4/07/2021 (salvo la precisazione relativa alla personale posizione del calciatore Mirko Marini, chiarita peraltro in corso di udienza), dichiarato irricevibile da questo Tribunale con decisione del 26 luglio 2021, depositata in data 3 agosto 2021.

Al ricorso è allegata documentazione relativa a quanto esposto (ricevuta in data 26/05/2021 della CCIAA di cambio di amministratore, visura CCIAA del 7/07/2021), nonché la ricevuta del pagamento del contributo e l’attestazione di consegna all’ufficio postale delle comunicazioni raccomandate alle controparti, sull’esito delle quali non si hanno notizie.

All’udienza fissata per il giorno 26 agosto 2021, il Tribunale ha rilevato preliminarmente che il contraddittorio nei confronti delle controparti non si era regolarmente instaurato ed ha quindi ordinato alla ricorrente di rinnovare le notifiche del ricorso unitamente all’ordinanza che l’ha prescritto, fissando il termine del 30 settembre 2021 per il deposito delle notifiche così rinnovate (ordinanza n. 1 del 26/08/2021).

Alla scadenza del termine stabilito, il procedimento è stato rimesso a ruolo per la verifica dell’adempimento e per la sua discussione. In previsione dell’udienza, la ricorrente ha depositato documentazione degli esiti delle notifiche effettuate; nel contempo si sono costituiti in giudizio, per resistere alle avverse motivazioni, il calciatore Christian Federico e la società ASD Ceccano Calcio, la quale ha fatto presente di aver nel frattempo tesserato i calciatori Christian Federico e Matteo Adamo e quindi dimostrando di avere diretto interesse all’esito del procedimento. Entrambe le controparti hanno chiesto che il ricorso proposto sia respinto.

All’odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, sono intervenuti: per la Società ricorrente, il sig. Antonio Fontana, direttore generale, e l’avv. Davide Giacomini, che hanno ribadito la doglianza (con una parziale precisazione riguardante la posizione del calciatore Mirko Marini, nuovamente tesserato con la Società), insistendo per l’accoglimento del ricorso; l’avv. Priscilla Palombi per il calciatore Christian Federico e l’avv. Federico Schiavoni per la società ASD Ceccano Calcio, che hanno concluso come da verbale per il rigetto del ricorso.

All’esito del dibattimento, il ricorso è passato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il Tribunale ritiene ammissibile l’intervento di terzo svolto dalla società ASD Ceccano Calcio (art. 81 CGS), in quanto portatrice di un interesse giuridico tutelabile dall’ordinamento federale nella sua qualità di Società presso la quale sono attualmente tesserati alcuni dei giocatori oggetto della vicenda e che quindi risulta essere interessata dalla decisione da adottare, potendone potenzialmente subire un pregiudizio.

Con il ricorso proposto, la società Alatri Calcio contesta cinque provvedimenti di svincolo decisi dalla LND riguardo altrettanti calciatori, sigg. Andrea Adamo, Christian Federico, Matteo Adamo, Andrea Rizzuto e Mirko Marini, che in varia data hanno ottenuto dalla LND lo svincolo del proprio tesseramento, che la società Alatri Calcio sostiene di non aver mai assentito e di cui asserisce di essere venuta a conoscenza solo con il ricevimento dei relativi provvedimenti; ne contesta pertanto la regolarità, anche perché gli accordi sarebbero stati sottoscritti, per conto della Società, da amministratore - rappresentante legale non più in carica alla data risultante dagli atti, dubitando, fra l’altro, della stessa veridicità della sottoscrizione apposta.

L’attuale ricorso ripropone la stessa vicenda, con le medesime doglianze ed identiche richieste conclusive, di analogo ricorso dichiarato irricevibile da questo Tribunale con la richiamata decisione del 3 agosto 2021 per omesso pagamento del contributo richiesto dalle norme federali, nell’ambito della quale era stato anche evidenziato un profilo di inammissibilità (difetto di contraddittorio per ricorso non notificato alle controparti), poi ritenuto assorbito dalla prioritaria irregolarità.

Anche il ricorso in esame è rivolto a contrastare gli svincoli dei cinque calciatori, con un’unica impugnativa riguardante tutti i soggetti. In corso di udienza, a fronte di puntuale obiezione delle controparti costituite, i rappresentanti della Società hanno giustificato tale tipologia di proposizione prospettando un’asserita connessione soggettiva ed oggettiva delle singole posizioni. La tesi di parte attrice non è condivisibile e va quindi respinta e, per l’effetto, comporta un primo profilo di irricevibilità del ricorso. Non spetta infatti al ricorrente assemblare in una sola impugnativa vicende, seppur analoghe, riguardanti distinti soggetti, anche per rispetto della personale riservatezza di ognuno, tanto più che i provvedimenti oggetto di contestazione sono stati singoli, riguardando la specifica posizione di ogni singolo calciatore, adottati in data diversa e per motivi anche differenti, circostanze tutte che avrebbero dovuto condurre alla proposizione di separati reclami, ciascuno corredato dal versamento del richiesto contributo, invece così corrisposto una sola volta, spettando al giudice decidere per una loro eventuale riunione in rito. Per sua costante giurisprudenza, questo Tribunale ravvisa nell’omesso pagamento una causa dirimente della decisione da adottare, definendo il giudizio al suo stato iniziale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS.

Anche a voler prescindere da quanto esposto, va altresì considerato che il ricorso è sostanzialmente un duplicato del precedente dichiarato irricevibile e pertanto confligge con il divieto di ne bis in idem, valevole anche in questo ordinamento federale, che vieta di riproporre un’impugnazione già decisa, ancorché in rito, sulla stessa vicenda; nella richiamata precedente decisione, era stato, infatti, evidenziato anche un profilo di inammissibilità, consistente nella irregolare costituzione del contraddittorio, in parte ricorrente anche in questa occasione (stante l’esito di alcune notifiche), che non consente la riproposizione dell’impugnativa già in precedenza inutilmente esperita.

La declaratoria di irricevibilità del ricorso, per entrambi i motivi esposti, preclude la valutazione del merito della vicenda e rende la contestazione dei provvedimenti non più riproponibile in questa sede giustiziale. Considerato, tuttavia, che, ad un sommario esame degli atti e udite alcune dichiarazioni rese in udienza, alcuni aspetti rappresentati della stessa inducono a ritenere sussistenti probabili comportamenti disciplinarmente rilevanti e, quindi, da approfondire in altra sede federale, il Tribunale stabilisce di trasmettere gli atti alla Procura federale per quanto di sua eventuale competenza, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso presentato dalla società SSD Alatri Calcio arl.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS - FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Benedetti                                                             Antonio Rinaudo

Depositato in data 20 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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