F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0024/CFA pubblicata il 21 Ottobre 2021 (motivazioni) – Sig. Bartolini Luciano

 

Decisione/0024/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0022/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0023/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0024/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesca Morelli – Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami di seguito riportati:

- reclamo n. 0022/CFA/2021-2022 del 15.09.2021, proposto dal sig. Bartolini Luciano, all’epoca dei fatti tesserato, Presidente e legale rappresentante della SSD ARL Real Giulianova, avverso la sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici) per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF; dell’art. 23, comma 1, delle NOIF nonché agli artt. 16, 20 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico, seguito deferimento del Procuratore Federale nota n.

885/519pf20-21/GC/am del 2 agosto 2021 (Decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN dell’8.9.2021);

- reclamo n. 0023/CFA/2021-2022 del 15.09.2021 proposto dalla società SSD A RL Real Giulianova avverso la sanzione dell’ammenda di 000,00 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Giordano Mariani, Antonio Dell’Annunziata, Massimiliano Pontrelli, Luciano Bartolini, Giuseppe Matrisciano seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 885/519pf20-21/GC/am del 2 agosto 2021 (Decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN dell’8.9.2021);

- reclamo n. 0024/CFA/2021-2022 del 15.09.2021 proposto dal sig. Mariani Giordano, all’epoca dei fatti Segretario della SSD A RL Real Giulianova, avverso la sanzione della inibizione di mesi 10 (dieci) per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 885/519pf2021/GC/am del 2 agosto 2021 (Decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN dell’8.9.2021);

contro

la Procura Federale 

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare (Com. Uff. n. 27/TFN dell’8.9.2021, Decisione 0027/TFNSD-2021-2022), adottata nella seduta dell’8 settembre 2021, relativa al deferimento n. 885/519pf2021/GC/am del 2 agosto 2021 a carico dei sigg. Giordano Mariani, Giuseppe Matrisciano, Luciano Bartolini, Antonio Dell’Annunziata e della S.S.D. A R.L. Real Giulianova; visto i reclami e i relativi allegati; visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 13 ottobre 2021 il Consigliere di Stato Claudio Tucciarelli e uditi, per i reclamanti, l’avv. Eduardo Chiacchio e l’avv. Monica Fiorillo, che insistevano per l’accoglimento del reclamo, e, per la Procura Federale, l’avv. Alessandro Avagliano, il quale si riportava a quanto depositato e ne chiedeva l’accoglimento;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. L’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 27/TFN-SD 2021/2022 è stata adottata a seguito dell’atto con cui il Procuratore Federale aveva deferito una serie di soggetti, tra cui gli odierni reclamanti. La Procura Federale aveva infatti deferito il sig. Luciano Bartolini, all'epoca dei fatti tesserato, Presidente e legale rappresentante della SSD ARL REAL GIULIANOVA, il sig. Giordano Mariani, all'epoca dei fatti Segretario della SSD A RL REAL GIULIANOVA; il sig. Giuseppe Matrisciano, soggetto, all'epoca dei fatti, non tesserato per alcuna società ma di fatto operan e nell'interesse della Società SSDA RL REAL GIULIANOVA; il sig. Antonio Dell’Annunziata, iscritto nei ruoli quale allenatore dilettante di terza categoria, soggetto, all'epoca dei fatti, non tesserato per alcuna società ma di fatto operante nell'interesse della Società SSD A RL REAL GIULIANOVA; la SSDA RL REAL GIULIANOVA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS per i comportamenti posti in essere dai predetti soggetti oltre che dal sig. Massimiliano Pontrelli, già svolgente in fatto funzioni di direttore tecnico, tutti soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

1.1. Il deferimento nei confronti del sig. Luciano Bartolini è stato disposto dalla Procura Federale affinché, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della SSD ARL REAL GIULIANOVA, fosse chiamato a rispondere:

a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 32 del medesimo C.G.S. e all'art. 91 delle NOIF per aver consentito o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, che il sig. Massimiliano Pontrelli, tesserato per la società quale dirigente accompagnatore, chiedesse tramite Whattsapp, a un soggetto allo stato non identificato, la disponibilità di un "buon calciatore" disposto a pagarsi vitto e alloggio per una somma di euro 300 mensili "e ad elargire" una sovvenzione alla Società di euro 3.000,00, come dimostra lo screenshot dei messaggi pubblicati il 17 gennaio 2021, sulla pagina del social network Facebook "Calcio Malato/Pagato", nonché procacciasse o, comunque, favorisse il tesseramento, anche attraverso l'intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, di giovani atleti, tra i quali certamente Raffaele Pio Caterino e Carmine Cesarano, presso la SSD ARL REAL GIULIANOVA proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l'impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio;

b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 16, 20 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2020/2021, Massimiliano Pontrelli, in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, svolgesse di fatto il ruolo di Direttore tecnico e occasionalmente quello di massaggiatore della prima squadra della SSD ARL REAL GIULIANOVA, partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall'anagrafica federale, dalla distinta di gara in atti nonché dagli apporti narrativi acquisiti;

c) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 32 del medesimo C.G.S. e all'art. 91 delle NOIF, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2020/2021, il Sig. Giordano Mariani, Segretario della società, favorisse, anche attraverso l'intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, il tesseramento, la permanenza e il conseguente addestramento tecnico di giovani atleti presso la SSD ARL REAL GIULIANOVA, tra i quali certamente Raffaele Caterino Pio e Carmine Cesarano, in cambio di condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l'impegno da parte dei calciatori di farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, e ottenesse persino dal padre del calciatore Caterino, al momento della firma del tesseramento del figlio, il versamento di una somma di denaro in contanti di euro 350,00;

d) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 32 del medesimo C.G.S. e all'art. 91 delle NOIF, per aver consentito o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, che i signori Giuseppe Matrisciano e Antonio Dell'Annunziata, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo, svolgessero un'attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento dei giovani calciatori Carmine Cesarano e Raffaele Pio Caterino nell'interesse della Società SSD ARL REAL GIULIANOVA".

1.2. Il deferimento nei confronti del sig. Giordano Mariani è stato disposto dalla Procura Federale affinché questi, nella richiamata qualità, fosse chiamato a rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 32 CGS. e all'art. 91 delle NOIF per avere favorito, anche attraverso l'intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, il tesseramento, la permanenza e il conseguente addestramento tecnico di giovani atleti presso la SSD ARL REAL GIULIANOVA, tra i quali certamente Raffaele Caterino Pio e Carmine Cesarano, in cambio di condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l'impegno da parte dei calciatori di farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, ed ottenesse persino dal padre del calciatore Caterino, al momento della firma del tesseramento del figlio, il versamento di una somma di denaro in contanti di curo 350.

1.3. Il deferimento nei confronti della SSDA RL REAL GIULIANOVA è stato disposto dalla Procura Federale affinché tale società fosse chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS per i comportamenti posti in essere dai predetti soggetti oltre che dal sig. Massimiliano Pontrelli, già svolgente in fatto funzioni di direttore tecnico, tutti, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

2. Il Tribunale Federale Nazionale, con la decisione impugnata, ha preliminarmente dichiarato la propria incompetenza a valutare le condotte contestate ai sig.ri Giuseppe Matrisciano e Antonio Dell'Annunziata, in quanto relative allo svolgimento di attività d'intermediazione, riservata agli agenti sportivi, in assenza dei necessari titoli abilitativi e autorizzazioni. Su tale materia il Tribunale di prima istanza ha riconosciuto la competenza della Commissione Federale Agenti Sportivi.

Quanto al deferimento del sig. Luciano Bartolini, del sig. Giordano Mariani e della società, il Tribunale ha ritenuto fondate le contestazioni, alla luce dei riscontri che, a giudizio del Tribunale, avrebbero confermato la sussistenza di condotte gravemente lesive dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva laddove una società richiede a un giovane giocatore di corrispondere una somma di denaro e di contribuire alle spese della società al fine di essere tesserato e potere giocare; sempre secondo la decisione impugnata, la richiesta della dazione di una somma di denaro al fine di tesserare o di far giocare un giovane giocatore viola i principi basilari della sana competizione sportiva, della lealtà e della formazione di un giovane. Le richieste di pagamento avrebbero rappresentato le modalità di reperimento dei giovani calciatori.

La decisione di primo grado, per quanto concerne poi il ruolo del sig. Massimiliano Pontrelli all’interno della società, ha ritenuto che fosse emerso chiaramente che lo stesso aveva svolto il ruolo di direttore tecnico e occasionalmente massaggiatore in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.

Il Tribunale, stante la gravità delle condotte contestate, a fronte delle richieste della Procura federale (inibizione di otto mesi per il sig. Mariani, di dieci mesi per il sig. Bartolini e ammenda di 3.000 euro per la società) ha irrogato le seguenti sanzioni: al sig. Giordano Mariani, dieci mesi di inibizione; al sig. Luciano Bartolini, dodici mesi di inibizione; alla società SSD A RL Real Giulianova, euro 6.000 di ammenda.

3. Il reclamo presentato dal sig. Luciano Bartolini avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, dopo avere annotato che il campionato juniores ha avuto una durata di poche giornate e che i due giocatori coinvolti, residenti in altre Regioni, avrebbero pagato vitto e alloggio per potere continuare a frequentare gli istituti scolastici ove si erano iscritti al momento del tesseramento, si affida ai seguenti motivi.

3.1. In via preliminare e pregiudiziale: improcedibilità del deferimento in questione per violazione dell'art. 125, comma 2, del C.G.S. in particolare, mancato esercizio, da parte della Procura Federale, dell'azione disciplinare mediante l'atto di deferimento, nel rispetto del limite massimo, perentorio ed inderogabile, di trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ex art. 123, comma 1, del C.G.S.; conseguente inevitabile declaratoria in tal senso ad opera dell'adito Tribunale federale.

In via preliminare viene infatti eccepita dal reclamante l’improcedibilità del deferimento in questione, per violazione dell'art. 125, comma 2 del C.G.S.

Tale disposizione, in particolare, stabilisce: "L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.

Ebbene, nel caso di specie, non risulterebbe rispettato il termine perentorio (ex art. 44, comma 6, del C.G.S.), stabilito dal citato art. 125, comma 2, CGS, in base a cui il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1 (quest’ultimo è il termine, non superiore a quindici giorni, assegnato dalla Procura federale con la comunicazione di chiusura delle indagini agli interessati per chiedere di essere sentiti o per presentare una memoria). Secondo il reclamante, nella comunicazione di conclusione delle indagini del 14 giugno 2021, gli indagati ivi individuati vennero avvertiti della facoltà di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di giorni 15 dalla relativa notifica; ne conseguirebbe che l'avvio dell'azione disciplinare attraverso il deferimento sarebbe dovuto avvenire non oltre il giorno 29 luglio 2021, mentre l’atto di deferimento risulterebbe essere stato notificato dall'organo requirente solo il 2 agosto 2021. Ne dovrebbe quindi conseguire l’improcedibilità del deferimento.

3.2. Nel merito, il reclamante evidenzia che, con la sospensione del campionato juniores under 19 a far data da ottobre 2020, cui prendevano parte i giovani calciatori menzionati in atti, il campionato avrebbe avuto una durata assai breve e non si comprenderebbe come possano essere state consumate le violazioni disciplinari addebitate all'odierno reclamante. Inoltre, viene richiamata l’attenzione sul pagamento all'albergo ristorante ove erano sistemati i giovani calciatori del Giulianova della fattura di euro 1.208 del 6 novembre 2020, relativa all'intero periodo prima della sospensione del campionato.

Inoltre, solo per i due calciatori citati sarebbe emerso che avrebbero corrisposto modestissimi importi per il sostentamento (euro 350 mensili comprensivi di vitto ed alloggio), mentre la vera motivazione del pagamento sarebbe da ricondurre alla ragione del prosieguo della permanenza in Giulianova dei due calciatori, vale a dire la possibilità di continuare a frequentare gli istituti scolastici ove si erano iscritti al momento del tesseramento, non considerando gli stessi assolutamente la possibilità di interruzione definitiva del torneo causa Covid.

Il reclamante contesta in primo luogo le motivazioni in base a cui il Tribunale Federale Nazionale ha condannato il reclamante a mesi dodici di inibizione: non gli sarebbe stata addebitata una precisa violazione di norme, suffragata da idonea motivazione; non sarebbe stata indicato il motivo per cui le ammissioni del sig. Pontrelli circa il messaggio Whatsapp, successivo al tesseramento dei due giocatori, e le ulteriori circostanze possano essere considerate verosimili in ordine alla posizione del reclamante. Per di più, il reclamante ha subito preteso le dimissioni del Pontrelli, una volta venuto a conoscenza del messaggio.

In secondo luogo, oltre al fatto che il reclamante avrebbe pagato regolarmente le spese per il mantenimento dei calciatori fino alla sospensione del campionato, non esisterebbe alcuna norma federale che imponga ad una società di dover direttamente corrispondere ai tesserati il vitto e l'alloggio. Nella decisione impugnata non sarebbe motivata sul punto la fondatezza del deferimento.

In terzo luogo viene poi fatto riferimento, nel reclamo, alla contestazione contenuta nell’atto di deferimento, inerente alla presunta carica di direttore tecnico assu ta dal sig. Pontrelli e lle funzioni di massaggia ore dal medesimo svol e, i assenza della prescritta abilitazione. L’interessato avrebbe svolto in una sola occasione le funzioni di massaggiatore e mai quelle di direttore tecnico, carica già ricoperta da altri in seno alla società.

In quarto luogo, il reclamo si sofferma sulla contestazione inerente al comportamento addebitato al segretario Giordano Mariani, con la richiesta a un calciatore di farsi carico delle spese dovute per il vitto e l'alloggio per un totale mensile di euro 350, somma esigua rispetto a cui non esiste alcuna norma federale che imponga a una società di dover direttamente corrispondere ai tesserati il vitto e l'alloggio.

Ancora, il reclamo si sofferma sull’addebito riferito agli agenti Matrisciano e Dell'Annunziata non in possesso del titolo abilitativo.

3.3. Il reclamante chiede pertanto:

a) in via preliminare, che venga dichiarata l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 125, comma 2 del CGS;

b) in via principale, di essere prosciolto da qualunque addebito, con integrale cancellazione della sanzione irrogata in primo grado;

c) in subordine, anche in applicazione delle diminuenti di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 16, comma 1, del CGS, nonché in base all’art. 12, comma 1, del CGS, che venga ridotta congruamente e sensibilmente la sanzione irrogata.

3.4. Infine, il reclamante chiede di essere ascoltato in sede di discussione, con riserva di ivi produrre ulteriori memorie, atti e/o documenti, nonché di indicare nuovi mezzi di prova e quant'altro utile ai fini difensivi.

4. Il reclamo presentato dalla società S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA NERETO CALCIO S.S.D. A.R.L. chiede l’annullamento e/o la riforma integrale o, in subordine, parziale, della decisione del Tribunale Federale Nazionale, con la quale è stata inflitta alla suddetta società la sanzione dell'ammenda di euro 6.000, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 2 agosto 2021, per presunta responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS.

Con il reclamo sono dedotti gli stessi motivi del precedente ricorso e avanzate le stesse richieste conclusive.

5. Il reclamo presentato dal sig. Giordano Mariani chiede l’annullamento e/o la riforma, integrale o, in subordine, parziale, della decisione del Tribunale Federale Nazionale, con la quale veniva inflitta al predetto dirigente la sanzione della inibizione per dodici (rectius, dieci) mesi, in esito al deferimento del Procuratore federale.

Il reclamo deduce gli stessi motivi esposti nei precedenti ricorsi e avanza le stesse richieste conclusive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Questa Corte ritiene che ricorrano i presupposti per la riunione dei reclami, ai sensi dell’art. 103, comma 3, CGS, con specifico riferimento al procedimento davanti alla Corte Federale di appello: tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione debbono essere riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Va quindi disposta la riunione dei reclami in epigrafe.

7. La richiesta preliminare dei tre reclamanti, che venga dichiarata l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 125, comma 2, CGS, non può essere accolta.

L’art. 101, comma 2, CGS prevede che: il reclamo debba contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata; le domande nuove sono inammissibili; possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

Nessun capo della decisione impugnata è dedicato a tale profilo (l’inosservanza dei termini perentori per l’emissione dell’atto di deferimento), segno evidente che nessuna eccezione era stata avanzata nel corso del procedimento di primo grado. A ulteriore conferma, nessun documento risulta versato negli atti di primo grado in argomento dai reclamanti odierno. La domanda contenuta nel reclamo, volta a ottenere la dichiarazione di improcedibilità costituisce una domanda nuova e pertanto è inammissibile.

Per completezza, questa Corte ritiene utile segnalare che la domanda non potrebbe essere comunque accolta per una evidente ragione di merito. Prevede infatti l’art. 125, comma 2, secondo periodo, CGS, che, in caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. E’ evidente la ratio: in presenza di un unico deferimento che coinvolge una pluralità di soggetti, il contraddittorio preliminare e antecedente all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare si può perfezionare solamente con lo spirare del termine per controdedurre da parte dell’ultimo dei soggetti interessati, dal momento che gli argomenti eventualmente addotti da costui/costei potrebbero riverberare a vantaggio anche degli altri destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini. Si tratta quindi di una forma di garanzia ulteriore per tutti i coindagati.

Nel caso di specie, rispetto alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini del 14 giugno 2021 occorre considerare l’ultimo avviso di ricevimento, datato 25 giugno 2021, da parte di uno dei destinatari (Massimiliano Pontrelli). E’ superfluo ribadire che il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione discipli are, deve decorrere d lla data di perfezionamen o della notifica nei confro ti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione medesima avvenuta (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 83/2019-2020). A partire da tale data, nel caso in esame, è decorso il termine di quindici giorni assegnato dalla Procura federale e poi i trenta giorni per la trasmissione dell’atto di deferimento. Quest’ultimo è stato tempestivamente emesso e notificato il 2 agosto 2021.

8. E’ del pari inammissibile la riserva, formulata con i reclami, di produrre ulteriori memorie, atti e/o documenti, alla luce di quanto previsto dall’art. 101, comma 3, secondo periodo, CGS, che consente in via derogatoria la produzione di nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. Tali presupposti non si sono realizzati nel caso di specie, attesa la generica formulazione dei reclamanti.

9. Quanto ai motivi di merito, va considerato in primo luogo il primo argomento (indicato con il primo motivo di ciascuno dei reclami e poi ripreso dal secondo e dal terzo motivo): l’assenza nella decisione impugnata dell’addebito della violazione di una precisa norma, suffragata da idonea motivazione, non sussistendo alcuna disposizione federale che imponga a una società di dovere direttamente corrispondere ai tesserati il vitto e l'alloggio.

L’argomento non è privo di rilievo, in quanto la stessa Procura federale ha confermato nell’udienza di primo grado che non sussiste alcuna disposizione sull’obbligo per le società di accollarsi le spese di vitto e alloggio dei propri tesserati.

Questa Sezione ritiene necessario rammentare che non può essere revocato in dubbio il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto all’illecito conosciuto in altri ambiti e ordinamenti, a partire dal diritto penale. Tali specialità e peculiarità si riverberano sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale.

Quanto al primo, non può essere invocato il principio di tassatività e determinatezza proprio del sistema penale, volto a riconoscere la sussistenza di un illecito in presenza di una fattispecie normativa nettamente delineata nei suoi tratti principali e specifici. Al contrario, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare un analogo criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva, chiamati a ricondurre – come nel caso di specie – le singole condotte alla fattispecie generale che impone i richiamati obblighi di lealtà, correttezza e probità e ne sanziona la violazione.

Questa Corte Federale ha già avuto modo di precisare gli specifici contorni che presenta l’illecito sportivo. “La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria” (CFA, Sezioni Unite, Decisione n. 0012/CFA/2021-2022). Il Collegio non può che ribadire tali principi.

Sotto il secondo profilo, di carattere processuale, la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. E infatti, “l’organo giudicante non può spingersi fino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2, comma 3, CGS CONI” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 93/2017).

10. Venendo agli odierni reclami, l’invocata assenza di una disposizione del CGS che vieti l’accollo delle spese per vitto e alloggio in capo a giovani atleti non è di per sé sufficiente a escludere l’illecito sportivo e a esentare i dirigenti e la società da eventuali responsabilità. Portando alle estreme conseguenze tale assunto, si dovrebbe giungere alla conclusione che sussisterebbe illecito sportivo solo nelle ipotesi in cui agli obblighi generali di lealtà, correttezza e probità si accompagnino fattispecie singole che ne costituiscano l’inveramento, con un palese effetto di sovvertimento e svuotamento dell’impianto stesso del codice. Una lettura del genere presuppone un onere improbo in capo al “legislatore sportivo” (la Federazione), ovverosia l’introduzione nel codice di tutte le fattispecie astrattamente configurabili che investano i molteplici soggetti e attività dell’ordinamento sportivo e configurino illecito. Diversa è invece l’impostazione del codice medesimo, che ha optato per una fattispecie astratta e aperta di illecito, volta a volta e caso per caso oggetto di verifica da parte della giustizia sportiva. Sono quindi evidenti i tratti di judge made law che caratterizza l’illecito sportivo.

Ritiene invece questa Corte federale che debbano ricevere una diversa valutazione le doglianze con cui i reclamanti lamentano carenze nella motivazione che ha indotto la Procura federale a deferire gli odierni reclamanti e, analogamente, il Tribunale Federale Nazionale, a condividerne l’impostazione.

La decisione del Tribunale di prima istanza, una volta determinate le condotte oggetto di contestazione, non ha infatti motivato in cosa si sostanzi nella vicenda i questione il vulnus i richiamati principi di leal à, correttezza e probi à no ché ai principi basilari – citati nella decisione impugnata - della sana competizione sportiva, della lealtà e della formazione di un giovane.

Le circostanze rappresentate dai reclamanti – e non confutate - mostrano invece che la permanenza dei due giovani calciatori presso locali strutture alberghiere non poteva essere ricondotta (o ricondotta solamente) all’attività sportiva ma diretta anche a proseguire in loco la frequenza scolastica in un periodo contrassegnato dalla pandemia.

Né si può dimenticare che si trattava per di più di importi per vitto e alloggio senza dubbio contenuti, per i quali risulta difficile ipotizzare possibilità lucrative o comunque eccedenti le normali esigenze di mantenimento.

Quanto al motivo dei reclami riguardante la presunta carica di direttore tecnico assunta dal sig. Pontrelli e alle funzioni di massaggiatore dal medesimo svolte, in assenza della prescritta abilitazione, merita osservare che gli stessi reclamanti hanno effettuato una parziale ammissione, riconoscendo che in una sola occasione l’interessato aveva svolto le funzioni di massaggiatore mentre, diversamente da quanto sostenuto nella decisione impegnata, non risultano univoci elementi ulteriori con riguardo alle funzioni di direttore tecnico, tali da raggiungere il livello minimo di prova, sopra richiamato.

In termini generali, la richiesta a giocatori giovani di sostenere le spese per vitto e alloggio non equivale automaticamente – come parrebbero avere ritenuto la Procura federale, prima, e il Tribunale di prima istanza, dopo – al pagamento di somme per potere giocare in una determinata squadra. Altro sarebbe il caso in cui il pagamento emerso nascondesse ulteriori erogazioni in favore della società, ma di ciò non si ha contezza né emerge alcunché dagli atti di causa.

Analogamente, anche per i capi di accusa relativi alle attività poste in essere dal sig. Pontrelli come dirigente tecnico e come massaggiatore, non risulta sostenuta da congrua motivazione, nella decisione di primo grado, la condanna del Presidente e del segretario della società, mentre residua, con riferimento alla più limitata ipotesi relativa all’attività di massaggiatore, la responsabilità diretta della società, nei cui confronti va conseguentemente rideterminata in riduzione la sanzione irrogata in primo grado.

P.Q.M.

Riuniti i reclami n. 0022/CFA/2021-2022, n. 0023/CFA/2021-2022 e n. 0024/CFA/2021-2022, dispone come segue:

- accoglie il reclamo n. 0022/CFA/2021-2022 e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata;

- accoglie in parte il reclamo n. 0023/CFA/2021-2022 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, infligge la sanzione di 1.000,00 (mille/00) alla società SSD A RL Real Giulianova;

- accoglie il reclamo n. 0024/CFA/2021-2022 e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione dei contributi per l'accesso alla giustizia sportiva versati.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Claudio Tucciarelli

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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