F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0027/CFA pubblicata il 22 Ottobre 2021 (motivazioni) – Sig. Ivan Robilotta-A.I.A.-Sig. Massimiliano Irrati-F.I.G.C.

Decisione/0027/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0021/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Marco Lipari - Componente

Luigi Caso - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0021/CFA/2021- 2022 proposto dal sig. Ivan Robilotta, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26/TFN dell’8 settembre 2021.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il 14 ottobre 2021, il dott. Luigi Caso e uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone per la parte reclamante e l'Avv. Valerio Di Stasio per la resistente A.I.A.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso ex artt. 25 e 30, C.G.S. – C.O.N.I., l’arbitro effettivo Ivan Robilotta della Sezione A.I.A. di sala Consilina, inquadrato, nella stagione sportiva 2019/2020, nell’organico della Commissione Arbitri Nazionale per la serie B, e, nella stagione 2020/2021, nell’organico della unificata Commissione Arbitri Nazionale (CAN), chiedeva:

a) l’annullamento o la riforma “della delibera del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, assunta nella riunione del 1° luglio 2021, pubblicata in pari data, nel corpo del C.U. n. 1 s.s. 2021/2022”, comunicatagli il 13 luglio 2021, che ne aveva disposto la dismissione dai ruoli “per (ritenute) motivate valutazioni tecniche”;

b) l’annullamento o la riforma di “qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente) alla delibera medesima, ivi compresa la menzionata comunicazione del 13 luglio 2021, effettuata attraverso la piattaforma Sinfonia4you”.

Il ricorrente evidenziava che:

a) in data 5 maggio 2021 aveva ricevuto dal responsabile C.A.N. Nicola Rizzoli una “comunicazione a mezzo mail”, con cui veniva reso edotto che “avendo (il Rizzoli) appreso dalla Presidenza AIA dell’avvio di un’indagine riservata” nei confronti del ricorrente da parte della Procura Federale, sarebbe stato “sospeso dall’attività tecnica in via cautelativa fino alla conclusione dell’indagine in questione”;

b) la sua inattività risaliva al 2 aprile 2021, giorno in cui aveva diretto la gara Virtus Entella - Monza, valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie B;

c) la perdurante inattività, determinata da un provvedimento (ritenuto) illegittimamente adottato da un organo privo di poteri disciplinari, gli aveva precluso la possibilità di conseguire ulteriori valutazioni da parte degli Osservatori Arbitrali e dei componenti l’Organo Tecnico, che, a suo avviso, gli avrebbero consentito di permanere nell’organico;

d) in data 10 giugno 2021, successivamente alla chiusura dei campionati, veniva adottato nei suoi confronti un provvedimento di sospensione disciplinare cautelare;

e) in data 1° luglio 2021, con il C.U. n. 1 s.s. 2021/2022, comunicatagli il 13 luglio 2021, veniva dismesso dai ruoli, ai sensi dell’art. 22, comma 3, delle N.F.O.T. – Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, “per (presunte) motivate valutazioni tecniche”.

Tanto premesso in fatto, in diritto il ricorrente eccepiva:

a) l’inesistenza del provvedimento di sospensione cautelare disposta tramite la citata e-mail (in quanto adottato da un organo privo di poteri disciplinari);

b) la conseguente preclusione di ogni ulteriore designazione (in violazione dell’art. 6, comma 1, delle N.F.O.T., che prevede l’impiego degli arbitri “di norma” per almeno quindici gare per ogni stagione sportiva), con relativa conseguente perdita “della chance di conservare il bene della vita rappresentato dalla permanenza … nell’organo tecnico degli arbitri a disposizione della C.A.N.”.

Infine, lamentava l’omesso riscontro dell’AIA alla sua richiesta di accesso agli atti.

2. Costituitasi con deposito di memoria difensiva, l’A.I.A. chiedeva il rigetto del ricorso.

In via di fatto, evidenziava che, all’esito di procedimento disciplinare, in data 10 giugno 2021 era stato adottato dalla Commissione di Disciplina Nazionale un provvedimento di sospensione cautelativa del ricorrente e, successivamente, un provvedimento di sospensione per mesi 13 dal 10 giugno 2021 al 9 luglio 2022, “per avere alterato le note spese presentate a seguito di designazione arbitrale, allegando documenti falsi, al fine di trarre un personale arricchimento” (delibera della Commissione di Disciplina nazionale dell’A.I.A. n. 6 del 15-16 luglio 2021).

Peraltro, ad avviso della resistente, tale provvedimento non costituiva in alcun modo il presupposto dell’impugnata delibera del Comitato Nazionale dell’A.I.A. che aveva disposto l’avvicendamento del ricorrente unicamente per motivate valutazioni tecniche, ex art. 22, comma 3, delle N.F.O.T.

In ogni caso, la resistente negava la natura provvedimentale della citata comunicazione del 5 maggio 2021 (considerandola espressione del principio della piena autonomia operativa degli Organi tecnici) ed evidenziava come il citato art. 6, comma 1, delle N.F.O.T. fissi un parametro meramente orientativo per indicare la possibile frequenza dell’impiego degli arbitri (come reso evidente dalla locuzione “di norma”). A tal proposito, evidenziava che il ricorrente era stato utilizzato per dirigere ben 14 gare (e non 11 gare come dallo stesso ricorrente dedotto).

In ogni caso, eccepiva l’inammissibilità ed improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal diritto all’impugnazione avverso la citata comunicazione del 5 maggio 2021 e l’assenza nel ricorso di eccezioni inerenti specificamente il C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 e la relativa graduatoria di fine stagione, con le connesse valutazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell’Organo tecnico.

Inoltre, rilevava che, quand’anche fosse stato designato per la quindicesima gara e visionato dal responsabile della C.A.N. e avesse ottenuto il massimo della valutazione (8,70), il ricorrente avrebbe ottenuto una media pari a 8.472, comunque insufficiente a garantirgli la permanenza nel ruolo, perché si sarebbe collocato al quartultimo posto, a distanza di due millesimi di punto dal 44º (quintultimo), con conseguente inevitabile avvicendamento.

Infine, deduceva l’irrilevanza ai fini del ricorso della mancata ostensione della documentazione richiesta dal ricorrente, atteso il deposito del ricorso prima della scadenza del termine di trenta giorni dall’inoltro dell’istanza ostensiva previsto dall’art. 25, comma 4 della legge 241/1990.

3. Con l’impugnata decisione, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare respingeva il ricorso. Ad avviso del Tribunale, il provvedimento di sospensione cautelare adottato con la citata e-mail era viziato da incompetenza e eccesso di potere e, pertanto, annullabile ma non già nullo; conseguentemente sarebbe stato onere del ricorrente impugnarlo nei termini. In ogni caso, ad avviso del Tribunale, esso non costituiva presupposto dell’impugnato provvedimento che ha disposto l’avvicendamento del ricorrente. Ne conseguiva il rigetto del ricorso.

4. Con reclamo del 15 settembre 2021, l’arbitro Robilotta impugnava la decisione di primo grado, reiterando sostanzialmente le motivazioni poste alla base dell’originario ricorso. In particolare, il reclamante faceva discendere dalla ritenuta inesistenza del provvedimento di sospensione cautelare adottato con la ricordata e-mail del 5 maggio 2021, il mancato rispetto dell’art. 6, comma 1, delle N.F.O.T. (nella parte in cui prevede l’impiego degli arbitri “di norma” per almeno quindici gare), cui conseguiva, a sua volta, una lesione di chance per non aver avuto la possibilità di raggiungere la media necessaria a garantirgli la permanenza nei ruoli della C.A.N.

Sul punto, precisava che, in assenza di tale sospensione, riteneva “assai plausibile e verosimile … che … sarebbe stato incaricato di dirigere almeno due gare, senza escludere la possibilità di esordire in Serie A”. In ogni caso, sempre secondo l’assunto del ricorrente, anche se fosse stato incaricato di dirigere una sola gara, egli avrebbe comunque guadagnato la permanenza nei suddetti ruoli perché, in tal caso, avrebbe ottenuto l’estromissione di due arbitri effettivi per i raggiunti limiti di età.

Costituitasi con memoria dell’11 ottobre 2021, l’A.I.A. si opponeva al reclamo.

Nell’udienza del 14 ottobre 2021, svoltasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone per la parte reclamante e l'Avv. Valerio Di Stasio per la resistente A.I.A. illustravano le rispettive tesi e insistevano per l’accoglimento delle proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo non merita accoglimento, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

Il provvedimento di cui il reclamante chiede l’annullamento è la delibera del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, assunta nella riunione del 1° luglio 2021, pubblicata in pari data, nel corpo del C.U. n. 1 s.s. 2021/2022, con la quale è stata disposta la dismissione del reclamante medesimo dai ruoli “per motivate valutazioni tecniche”; unitamente a questa, il reclamante chiede altresì l’annullamento o la riforma di “qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare o successivo alla delibera medesima”.

Peraltro, il medesimo non avanza alcuna critica all’impugnato provvedimento né sotto il profilo formale né con riferimento ai criteri adottati per effettuare la graduatoria o alle relative modalità di calcolo dei punteggi.

Ad avviso del reclamante, invece, è la sospensione deliberata con la comunicazione del 5 maggio 2021 che, rendendo impossibili successive designazioni, gli avrebbe impedito di conseguire ulteriori valutazioni e, dunque, avrebbe leso la sua chance di ottenere una media idonea a garantirgli la permanenza nei ruoli della C.A.N. Conseguentemente, ritenendo egli provata l’inesistenza della citata sospensione, chiede l’annullamento anche del provvedimento di dismissione dai medesimi ruoli.

La ricostruzione dei fatti di causa offerta dal reclamante non appare condivisibile.

In primo luogo, il collegio ritiene di condividere il percorso motivazionale e le conclusioni cui è giunto il Tribunale federale Sezione disciplinare, con riferimento sia alla natura provvedimentale della comunicazione di sospensione cautelare di cui alla email del 5 maggio 2021 sia ai vizi di cui è affetta.

Infatti, al di là della forma irrituale con la quale è stata adottata, deve ritenersene provata la natura provvedimentale nonché il conseguente effetto di aver sospeso per il futuro l’impiego dell’arbitro reclamante.

Allo stesso tempo, non ricorrendo alcuna delle circostanze che denotano l’inesistenza dell’atto (impossibilità di qualificare il soggetto che ha emanato l’atto come “organo” dell’A.I.A.; incompetenza territoriale del medesimo; assenza di finalità pubblica; indeterminatezza dei contenuti o dell’oggetto ovvero sua impossibilità o illiceità), correttamente il Tribunale federale -Sezione disciplinare ha escluso l’inesistenza dell’atto.

Peraltro, trattandosi di atto adottato dall’Organo tecnico dell’A.I.A. in un ambito riservato alla competenza degli Organi di Disciplina, ha riscontrato un vizio nell’esercizio del potere (incompetenza ed eccesso di potere) che avrebbe dovuto essere denunciato con apposito ricorso entro i termini di legge.

3. In ogni caso, in disparte la valutazione circa la natura provvedimentale e i vizi della citata comunicazione, non può dubitarsi del fatto che essa non si inserisca in alcun modo nel percorso procedimentale che ha portato all’emanazione dell’impugnato provvedimento.

Del resto, il medesimo reclamante le attribuisce un mero rilievo di fatto, in quanto presupposto del suo mancato utilizzo per le gare successive, con conseguenti ripercussioni sulla sua media. Seppur vero, quest’assunto non appare sufficiente a provare che tale sospensione possa essere considerata causa efficiente del provvedimento impugnato.

In tal senso militano argomenti sia di diritto che di fatto.

In primo luogo, dalla lettura dell’art. 6, comma 1, delle N.F.O.T., non emerge un obbligo di utilizzo minimo degli arbitri per almeno 15 gare né, dunque, un corrispondente diritto dei medesimi ad essere convocati per altrettante gare; infatti, l’espressione “di norma” chiarisce che tale parametro va inteso come mero criterio di massima, la cui violazione può essere sanzionata solo laddove sia indice di manifesta irragionevolezza o disparità di trattamento (circostanza che può essere pacificamente esclusa nel caso di specie, atteso che il reclamante ha arbitrato ben 14 gare e, quindi, un numero di gare pressocché coincidente con tale parametro di massima).

 Peraltro, come chiarito dalla reclamata A.I.A., l’eventuale convocazione del resistente non gli avrebbe comunque fatto conseguire la possibilità di ottenere una media sufficiente ad essere utilmente collocato in graduatoria neanche se avesse conseguito il punteggio massimo possibile. Non può, peraltro, non sottolinearsi come una simile eventualità (il conseguimento del punteggio massimo), seppure astrattamente possibile, non ha un grado di probabilità elevatissimo, atteso che – come ancora evidenziato dalla reclamata – il reclamante al termine della precedente stagione sportiva 2019/2020 si era classificato ultimo e non era stato avvicendato solo perché aveva beneficiato della deroga, prevista dalle N.F.O.T. allora vigenti, per gli arbitri al primo anno di permanenza nell’organico.

Non valgono a contraddire tale tesi le argomentazioni portate dal reclamante nel presente giudizio di secondo grado.

Come è noto, per chance si intende la perdita attuale della possibilità di ottenere un futuro risultato utile, a patto che essa si presenti come effettiva e concreta occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio economico, qualificabile e quantificabile, non si risolva, invece, in una semplice aspettativa, ma costituisca una vera e propria probabilità statistica di conseguire un arricchimento, configurandosi la stessa come un'entità giuridicamente indipendente e, se provata, sicuramente liquidabile.

In tal senso, la circostanza prospettata dal reclamante secondo la quale – in assenza del provvedimento di sospensione – egli avrebbe potuto essere chiamato a dirigere non una ma ben due gare deve essere qualificata come mera aspettativa, certamente possibile ma priva di qualsiasi probabilità statistica, anche alla luce del ricordato risultato della precedente stagione sportiva.

Parimenti da disattendere è la prospettazione secondo la quale, in caso di un ulteriore arbitraggio con valutazione massima (circostanza che – come sopra ricordato – appare priva di elevata probabilità statistica), lo stesso avrebbe potuto essere utilmente collocato in graduatoria a seguito dell’estromissione di ben due arbitri effettivi per i raggiunti limiti di età ed in assenza di qualunque deroga espressa. In disparte qualsiasi altra valutazione, appare evidente che in assenza di espresso ricorso, la prospetta estromissione dei due arbitri appare come una eventualità priva di qualsivoglia elemento di reale e concreta possibilità.

Conseguentemente, il collegio ritiene la giuridica esistenza del provvedimento di sospensione cautelare adottato con la citata comunicazione del 5 maggio 2021, annullabile, in presenza di tempestivo ricorso, per i cui vizi di incompetenza ed eccesso di potere; d’altro canto, il collegio ritiene non provata la sussistenza di un nesso causale tra tale provvedimento e la lamentata perdita della chance del ricorrente di essere confermato nei ruoli della C.A.N., atteso che, anche in ipotesi di un’ulteriore designazione con assegnazione del massimo punteggio, il medesimo non avrebbe potuto essere utilmente collocato in graduatoria.

4. Infine, il collegio evidenzia l’assoluta assenza di prova di qualsiasi nesso causale tra l’impugnato provvedimento e il lamentato silenzio mantenuto dall’A.I.A. sulla richiesta di accesso. In ogni caso, il collegio rileva sia la genericità dell’eccezione sollevata dal ricorrente che non ha chiarito come la mancata ostensione da parte dell’A.I.A. della documentazione richiesta ne abbia limitato il diritto di difesa. Inoltre, atteso che il ricorso di primo grado è stato proposto pendente il termine per ottemperare alla citata richiesta, si evidenzia come, a seguito della costituzione in giudizio dell’A.I.A., il ricorrente non abbia contestato la lacunosità della documentazione ex adverso prodotta né abbia chiesto termine per nuove deduzioni né abbia modificato conseguentemente le proprie tesi nel presente grado di giudizio.

Per tutti gli esposti motivi, il collegio respinge il reclamo come in atti proposto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

     Luigi Caso

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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