F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 036/CSA pubblicata il 22 Ottobre 2021- S.S. Città di Campobasso S.r.l.
Decisione n. 036/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 026/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Paolo Tartaglia - Componente (relatore)
Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 026/CSA/2021-2022 proposto dalla S.S. CITTA’ DI CAMPOBASSO S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 27/09/2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08/10/2021, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S. CITTA’ DI CAMPOBASSO ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CITTA’ DI CAMPOBASSO e FIDELIS ANDRIA del 26/09/2021, ha inflitto “valutate le modalità complessive della condotta” e “ritenuta la continuazione” ai sensi degli artt. 13 comma 2 e 26 C.G.S. un’ammenda pecuniaria di € 2.000,00, “per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua semipiene senza colpire alcuno”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica, in applicazione anche delle attenuanti di cui all’art. 13, CGS e, in via subordinata, la riduzione della sanzione in considerazione dell’opera di prevenzione compiuta la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In particolare la ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata affermando che il lancio delle due bottigliette, semivuote, è avvenuto lontano dal terreno di giuoco e senza colpire o rischiare di colpire alcuno. Ha aggiunto inoltre che tale episodio si è verificato a seguito del comportamento tenuto dai giocatori dell’Andria che inseguivano un calciatore del Campobasso provocando momenti di tensione in campo. Infine la ricorrente ha rilevato che all’indomani di quanto avvenuto essa ha condannato pubblicamente l’episodio e ha collaborato con le forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’accaduto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dall’esame degli atti ufficiali e valutati i motivi dedotti dalla ricorrente, la Corte ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo.
La rappresentazione degli eventi in esame è del tutto chiara, mentre la valutazione della loro gravità, quale evidenziata nel provvedimento del Giudice di prime cure, appare eccessiva rispetto alla reale portata degli stessi.
Non risulta infatti condivisibile considerare il lancio sul terreno di gioco di due bottigliette d’acqua “semi vuote” alla stregua di un fatto intrinsecamente “violento”.
La Corte ritiene, valutando complessivamente l’accaduto e il comportamento della ricorrente, di accogliere in parte il ricorso ritenendo più congrua la sanzione di € 1.000,00.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione all’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce