F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 036/CSA pubblicata il 22 Ottobre 2021- S.S. Città di Campobasso S.r.l.

Decisione n. 036/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 026/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 026/CSA/2021-2022 proposto dalla S.S. CITTA’ DI CAMPOBASSO S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 27/09/2021; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08/10/2021, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S. CITTA’ DI CAMPOBASSO ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CITTA’ DI CAMPOBASSO e FIDELIS ANDRIA del 26/09/2021, ha inflitto “valutate le modalità complessive della condotta” e “ritenuta la continuazione” ai sensi degli artt. 13 comma 2 e 26 C.G.S. un’ammenda pecuniaria di € 2.000,00, “per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua semipiene senza colpire alcuno”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica, in applicazione anche delle attenuanti di cui all’art. 13, CGS e, in via subordinata, la riduzione della sanzione in considerazione dell’opera di prevenzione compiuta la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare la ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata affermando che il lancio delle due bottigliette, semivuote, è avvenuto lontano dal terreno di giuoco e senza colpire o rischiare di colpire alcuno. Ha aggiunto inoltre che tale episodio si è verificato a seguito del comportamento tenuto dai giocatori dell’Andria che inseguivano un calciatore del Campobasso provocando momenti di tensione in campo. Infine la ricorrente ha rilevato che all’indomani di quanto avvenuto essa ha condannato pubblicamente l’episodio e ha collaborato con le forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’accaduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dall’esame degli atti ufficiali e valutati i motivi dedotti dalla ricorrente, la Corte ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo.

La rappresentazione degli eventi in esame è del tutto chiara, mentre la valutazione della loro gravità, quale evidenziata nel provvedimento del Giudice di prime cure, appare eccessiva rispetto alla reale portata degli stessi.

Non risulta infatti condivisibile considerare il lancio sul terreno di gioco di due bottigliette d’acqua “semi vuote” alla stregua di un fatto intrinsecamente “violento”.

La Corte ritiene, valutando complessivamente l’accaduto e il comportamento della ricorrente, di accogliere in parte il ricorso ritenendo più congrua la sanzione di € 1.000,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione all’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                  Pasquale Marino  

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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