F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 038/CSA pubblicata il 22 Ottobre 2021- Calc. Parisi Tino

Decisione n. 038/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 024/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Bruno Di Pietro - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 024/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Parisi Tino in data 28.09.2021,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 44/Div del 27.09.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in modalità mista il giorno 08.10.2021, l’Avv. Bruno Di Pietro e udito l’Avv. Andrea Scalco, difensore del ricorrente nonché l’arbitro Sig. Adalberto Fiero; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Parisi Tino, effettivo al Piacenza Calcio, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C (cfr. Com. Uff. n. 44/Div del 27.09.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Mantova/Piacenza del 26.09.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere tenuto, al 39° del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza di gioco, con una gomitata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta”.

Il calciatore reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica ritenendo che il fatto non costituisse “condotta violenta” come sanzionata dall’art. 38 del C.G.S. F.I.G.C., ma costituisse la meno grave “condotta antisportiva”, come sanzionata dall’art. 39 del C.G.S. F.I.G.C. Ciò in quanto le caratteristiche dello scontro avrebbero dovuto permettere di considerarlo “un normale scontro di gioco tra due avversari” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo). Infatti, ritiene il ricorrente, che lo stesso arbitro relazionava lo scontro descrivendolo come segue: “Correndo vicino al suo avversario, a gioco in svolgimento e con pallone a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto. L’avversario non riportava gravi conseguenza e proseguiva il normale svolgimento della gara”, dal che si evincerebbe, secondo il ricorrente, la evidenza che il fatto potesse costituire un normale scontro di gioco da inquadrare all’interno dell’art. 39 C.G.S.   Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 ottobre 2021, è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Andrea Scalco, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha insistito per il loro accoglimento.

Veniva anche ascoltato l’arbitro, Sig. Adalberto Fiero, in collegamento telefonico.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, riportata anche da parte ricorrente, il discrimine tra la condotta violenta ex art. 38 C.G.S. e la condotta antisportiva ex art. 39 C.G.S., riposa esclusivamente sulla intenzionalità della prima e sulla imprudenza della seconda. Nel senso che il medesimo fatto va inquadrato all’interno dell’art. 38 C.G.S. nel caso in cui la condotta sia connotata da “intenzionalità” e da “volontarietà” miranti a porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, senza rilievo rimanendo il fatto che, nel caso specifico, l’integrità fisica non sia stata effettivamente danneggiata. Insomma ciò che la norma di cui all’art. 38 CGS punisce è la potenziale dannosità della azione caratterizzata da “volontaria aggressività” con una valutazione ex ante, senza che sia necessaria una effettiva produzione di un danno alla integrità fisica dell’avversario, la carenza del quale danno può essere valutata solo ex post, ai fini di una attenuazione della sanzione. Contrariamente, quindi, a quanto affermato da controparte, resta senza rilevanza, ai fini della qualificazione principale del fatto, la circostanza che, successivamente al fatto, nessuna conseguenza si sia manifestata per l’avversario, che proseguiva regolarmente la gara. Tale circostanza può essere valutata solo ai fini della applicazione di una attenuante, successivamente alla qualifica principale del fatto violento. Ciò che va valutato, infatti, è se lo scontro sia avvenuto in maniera fortuita, in seguito ad un accentuato reciproco agonismo tra gli atleti nel raggiungere o trattenere la palla, che rimaneva a distanza di gioco o se invece il fatto sia avvenuto, pur con la palla a distanza di gioco, epperò in maniera gratuitamente e volontariamente violenta e potenzialmente pericolosa, da parte del calciatore sanzionato nei confronti dell’avversario. A tal proposito veniva ascoltato l’arbitro Sig. Adalberto Fiero, il quale confermava che nello scontro, i calciatori non tenevano un comportamento reciprocamente aggressivo tale da poter far considerare il colpo del Parisi una sorta di imprudenza in uno scontro aggressivo reciproco, ma precisava che il Parisi, correndo a fianco del suo avversario, lo colpiva gratuitamente e volontariamente con una gomitata al solo scopo di impedirgli di raggiungere la palla che era a distanza di gioco. Si può, quindi, ritenere che il fatto vada inquadrato compiutamente nell’azione violenza prevista dall’art. 38 del CGS. L’art. 38 CGS punisce tali azioni di violenza volontaria con una sanzione minima di 3 giornate di squalifica e con una sanzione massima di 5 giornate di squalifica. Appare accertato, quindi ed anche, che il Giudice sportivo correttamente valutava le attenuanti, applicando la sanzione minima, sul presupposto che l’avversario del Parisi non riportava danni continuando la gara. Si ritiene, dunque, che i fatti venivano correttamente inquadrati e correttamente valutati dal giudice sportivo, con la conseguenza che il ricorso va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Bruno Di Pietro                                                    Pasquale Marino Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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