F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 035/CSA pubblicata il 21 Ottobre 2021-A.S.D. CHIERI

Decisione n. 035/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 031/CSA/2021-2022 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore) 

Franco Granato - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 031/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. CHIERI,  per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al C.U. n. 20 del 29/09/2021, 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14 ottobre 2021, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO 

Dagli atti ufficiali risulta che durante la gara CHIERI/HSL DERTHONA del 29.09.2021: “numerosi dirigenti e calciatori, hanno dato luogo, al termine della gara, a una colluttazione con tesserati della società avversaria profferendo espressioni minacciose e offensive.

Nella circostanza, un proprio tesserato veniva allontanato solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, e i propri dirigenti, nonostante le numerose richieste del direttore di gara, ritardavano nell’indicarne le generalità”

La Corte Sportiva d’Appello con nota del 04/10/2021 ha inviato alla reclamante i documenti ufficiali della gara.

Avverso la sanzione dell’ammenda di euro 1.300,00 e diffida, ha proposto reclamo la società A.S.D. CHIERI adducendo i seguenti motivi:

1) nel provvedimento sanzionatorio il Giudice Sportivo parla di "colluttazione" nella sanzione inflitta alla società, invece il Direttore di Gara nella descrizione fatta nel supplemento di rapporto parla di 'mischia' e di rissa nella sanzione inflitta al tesserato Jodi Sacco. Detti termini hanno una differenza sostanziale tra di loro.

2) Nei fatti si è trattato di una mischia con una accesa discussione, ma senza alcun contatto fisico.

3) L’ammenda applicata alla società aggravata anche dalla diffida, appare sproporzionata rispetto agli episodi verificatisi.

4) Non sono intervenute nella mischia persone diverse da quelle indicate nella distinta.

5) Entrambe le società hanno collaborato fattivamente per calmare gli animi.

Conclusivamente, il reclamante chiede la riduzione della sanzione pecuniaria e l’annullamento della diffida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e le motivazioni addotte ritiene che il reclamo va rigettato. Dagli atti ufficiali relativi alla gara risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati. Con riferimento ai termini di colluttazione, mischia e rissa adottati nei diversi provvedimenti del Giudice Sportivo e nel referto arbitrale, si segnala che non si ravvisa una sostanziale incompatibilità tra gli stessi.

In particolare, il termine mischia indicato nel referto arbitrale consiste nell’ “ammassamento fitto e disordinato di persone che si azzuffano: s’intende provocare una mischia attraverso la baruffa, la colluttazione”. Nel supplemento di rapporto del referto arbitrale è riportata una minuziosa disamina dei fatti avvenuti. In detto referto ben si ravvisa una colluttazione di cui si parla nel provvedimento del Giudice Sportivo, nonché di una rissa, tutti concetti che si ravvisano contestualmente nelle condotte illecite poste in essere. In detto referto arbitrale, si parla testualmente: “vedevo diverse persone spingersi e venire a contatto fisico (testa a testa, petto a petto)”. Appare evidente, che nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dalla società reclamante, nella mischia vi è stato un contatto fisico, una colluttazione e una rissa, tutti concetti ravvisabili e interscambiabili nel medesimo fatto, senza che la connotazione sostanziale della vicenda cambi la sua natura illecita.

L’arbitro, ha chiesto più volte ai dirigenti della società le generalità dei trasgressori, senza che gli stessi fornissero detti dati. Dinanzi a tale atteggiamento l’arbitro si avvaleva dei documenti di identità disponibili. Tutto ciò considerato, le sanzioni inflitte non appaiono eccessive e sproporzionate come afferma la società reclamante.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. CHIERI deve essere respinto e le sanzioni inflitte confermate.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                            IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                        Patrizio Leozappa

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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