F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0028/CFA pubblicata il 25 Ottobre 2021 (motivazioni) – A.C. Chievo Verona-FIGC-Cosenza Calcio e altri

Decisione/0028/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0033/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo - Vice Presidente

Claudio Franchini – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Angelo De Zotti - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 0033/CFA/2021-2022 proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Luca Campedelli, con sede in Verona (VR), Via Luigi Galvani n. 3, c.f. 01715910236 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato depositata/notificata telematicamente unitamente al presente atto, dagli Avv.ti Stefano de Bosio (c.f. DBSSFN63A21L219T) del Foro di Milano e Andrea Manzi (c.f. MNZNDR64T26I804V) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Andrea Manzi attualmente con ufficio in (00195) Roma, via Alberico II n. 33, oltre che presso le pec dei nominati difensori (Avv. Stefano de Bosio, pec: stefano.debosio@milano.pecavvocati.it; Avv. Andrea Manzi, pec: andreamanzi@ ordineavvocatiroma.org), risultanti dal pubblico registro INI-PEC e con indicazione per eventuali comunicazioni telefoniche i seguenti recapiti: tel. +39.06.3200355, fax. +39.06.3211370

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14;

e nei confronti

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 15;

Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza, Via degli Stadi snc;

Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.F.: 97557110158; PEC: legab@legalmail.it), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Ippolito Rosellini n. 4; ed i seguenti tesserati:

Adrian Semper, residente in Via Angelo Scarsellini 19 – Verona (VR), C.F. SMPDRN98A12Z149H, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. adriansemper@pec.it;

Sauli Vaisanen, residente in Tamistontje 9A9 – Helsinki, C.F. VSNSPK94H05Z109Y, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. sauli.vaisanen@pec.assocalciatori.it;

Mattia Viviani, residente in Via Diogene Valotti 14 - Brescia (BS), C.F. \T\TNMTT00P04B157C, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. mattia.viviani@pec.assocalciatori.it;

Emanuele Zuelli, residente in Via Don N. Sordo – Bolzano (BZ), C.F. ZLLMNL01S22F132L, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. emanuele.zuelli@pec.it;

Francesco Margiotta, residente in Via Sestrierre 26 - Rivoli (TO), C.F. MRGFNC93L15L219B, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. francesco.margiotta93@pec.it;

Manuel De Luca, residente in Via Bari 46 – Bolzano (BZ), C.F. DLCMNL98L187A952S, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. manuel.deluca@pec.assocalciatori.it;

Luigi Canotto, residente in Via Cicerone 17 - Corigliano Rossano (CS), C.F. CNTLGU94E19H579A, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. luigi.canotto@legalmail.it;

Michele Bragantini, residente in Via Nino Bixio 2 - San Giovanni Lupatoto (VR), C.F. BRGMHL01E14L781Z, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. michele.bragantini@pec.it;

Alejandro Rodriguez, residente in Corte Dandini 11 – Forlì-Cesena (FC), C.F. RRDRLND91LZ131K, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. alejandro.rodriguezdemiguel@pec.assocalciatori.it;

Massimo Bertagnoli, residente in Via Udino Bombieri Di Lugo 34 - Grezzana (VR) , C.F. BRTMSM99B26L781U, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. massiberta@postecert.it;

Vasile Mogos, residente in Via G.B. Petrino 6 - San Damiano D'asti (AT), C.F. MGSVSL92R31Z129G, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. vasile.mogos@pec.assocalciatori.it;

Alessandro Confente, residente in Viale Olimpia 20 - Monteforte D'alpone (VR), C.F. CNFLSN98H07I775T, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. alessandroconfente@pec.it;

Sergej Grubac, residente in Vicolo Cieco Bacco 1 Verona (VR), C.F. GBRSGJ00E29Z158A, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. sergej@pec.it;

Maxime Leverbe, residente in Chemine Ducloohere Daulnay 13 - Les Pavillons Sous Bols (Francia), C.F. LVRMMJ97B15Z110L, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c maximeleverbe@pec.it;

Michele Rigione, residente in Via di Melta 19 Trento (TN), C.F. RGNMHL91C07F839K, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c m.rigio33@pec.it;

Luca Garritano, residente in 3^Trav. Via Fontanelle 1 - Marano Principato (CS), C.F. GRRLCU94B11D086Z, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. lucagarri94@pec.it;

Guillaume Gigliotti, residente in Viale Luigi Tinto 212 (FG), C.F. GGLGLM89S09Z110F, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. guillaumegigliotti@pec.it;

Michael Fabbro, residente in Via Leonardo Da Vinci 34 - Povoletto (UD), C.F. FBBMHL96E10HB16E, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. michael.fabbro@pec.assocalciatori.it;

Pietro Rovaglia, residente in Via P. Aretino 2 - Castel D'azzano (VR), C.F. RVGPTR01B26L781P, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. pietro.rovaglia@pec.it;

Genny Rondinella, residente in Via Salierno Domenico 9 - Casoria (NA), C.F. RNDGNY01E22F839O, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. gennyrondinella@pec.it;

per la riforma, previa misura cautelare, della decisione del Tribunale federale nazionale- Sezione tesseramenti 27 settembre 2021 12/TFNST- 2021-2022 avente ad oggetto domanda di riforma/annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021 con il quale il Presidente Federale ha deliberato lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per il Chievo Verona e ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 15 ottobre 2021 il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Stefano De Bosio e Andrea Manzi per la società AC Chievo Verona, l’avv. Giancarlo Viglione per la FIGC, l’avv. Alessandro Calcagno per i calciatori Massimo Bertagnoli, Michele Rigione e Francesco Margiotta e l’avv. Fronticelli per la società Cosenza Calcio.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

RITENUTO IN FATTO

Riferisce la reclamante che la A.C. Chievo Verona S.r.l. (in seguito il Chievo o la Società) è una società calcistica che milita nel campionato professionistico di Serie B dalla stagione 2019-2020, in forza della retrocessione subita nella stagione 2018-2019 del campionato di Serie A, causata essenzialmente da un processo per asseriti errati appostamenti a bilancio del valore di tesserati, esitato in una modesta penalizzazione e sanzione pecuniaria.

Nella stagione 2020-2021, da ultimo disputata, il Chievo Verona si classificava in ottava posizione, veniva ammesso ai play-off dove veniva sconfitto nel secondo tempo supplementare dal Venezia poi vincitore dei play-off, perdendo per un soffio la Serie A, ma maturando così il diritto ad iscriversi nuovamente al campionato di Serie B.

Nell’immin nza della conclusione della stagione 2020-2021, il Consiglio Federale della FIGC, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021, approvava il Sistema delle Licenze 2021/2022 per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B.

A seguito di verifica espletata dalla Co.Vi.So.C., emergevano, tuttavia, gravi irregolarità fiscali a carico della società e, in particolare, il mancato rispetto dei criteri legali ed economico/finanziari per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di Serie B. Nello specifico, risultava il mancato pagamento, da parte della società, dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo e al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019, nonché quello dell’IVA relativa ai periodi d’imposta 2014/2018.

L’inadempimento, costituente violazione delle norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 252/A (Approvazione Licenze Nazionali Serie B 2021/2022), comportava la mancata concessione della Licenza Nazionale 2021/2022 e la conseguente non ammissione al Campionato di Serie B 2021/2022” (cfr. Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 12/A del 16 luglio 2021 relativo alla delibera del Consiglio Federale).

Il Chievo impugnava il provvedimento di cui all’indicato Comunicato Ufficiale n. 12/A innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che, con decisione del 26 luglio 2021, lo rigettava. Conclusa sfavorevolmente la fase davanti al Collegio di Garanzia, il Chievo adiva il TAR Lazio che però, in una prima fase, respingeva l’istanza cautelare.

In data 3 agosto 2021, il Presidente Federale deliberava lo svincolo d’autorità dei calciatori del Chievo, ex art. 110 N.O.I.F. (cfr. Com. Uff. della F.I.G.C. n. 45/A del 3 agosto 2021).

Il Chievo appellava quindi il provvedimento cautelare del Tar, che in seguito veniva rigettato dal Consiglio di Stato e notificava ricorso per motivi aggiunti, con rituale richiesta di sospensiva, procedendo, nell’occasione, anche alla impugnativa del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 45/A del 3 agosto 2021, contenente appunto lo svincolo di autorità in questa sede contestato.

Ancora una volta il TAR rigettava con decreto n. 4386 del 7 agosto 2021 la sospensiva della “delibera FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021, definendolo atto sostanzialmente conseguenziale”.

Il Chievo impugnava la suddetta ordinanza innanzi al Consiglio di Stato, ma anche quest’ultimo, con ordinanza n. 4597/2021 del 27.08.2021, rigettava l’appello cautelare. Infine con reclamo del 2 settembre 2021 adiva il Tribunale federale nazionale - sez. tesseramenti, allo scopo di vedersi “riformare e/o annullare il provvedimento 45/A del Presidente Federale Gabriele Gravina pubblicato il 3 agosto 2021”.

Il Tribunale Federale, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso della società, che propone l’odierno reclamo in appello deducendo i seguenti motivi:

1. Errata e contraddittoria interpretazione dell’art. 110, primo comma delle NOIF, in relazione al motivo di ricorso numero 2 in punto violazione dell’obbligo di motivazione.

Si sostiene, in sintesi, che la decisione appellata è contraddittoria, perché laddove si riconosce la sussistenza di un “potere discrezionale”, nella specie al Presidente Federale, la legge impone l’obbligo di motivazione, e, questo si ritiene violato nella parte riferita ai casi eccezionali di cui all’art. 110, primo comma NOIF, sulla cui base è stato adottato il provvedimento di svincolo d’autorità dei tesserati.

2. Illegittimità autonoma per eccesso, abuso di potere, e sviamento del fine. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, da integrarsi con la dedotta illegittimità per incostituzionalità (artt. 3 e 25, comma due Cost.) e contrarietà ad artt. 7, 14 e 1 protocollo 12 CEDU e 49, comma tre, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Si sostiene, in sintesi, che il Tribunale federale, peraltro contraddittoriamente rispetto alla premessa dell’assoluta insindacabilità dello svincolo e della mancata motivazione circa la sussistenza o meno di un “caso eccezionale”, si limita ad affermare che “la situazione di difficoltà fiscale della Società era iniziata ben prima dell’emergenza epidemiologica e dei conseguenti negativi effetti in ambito sportivo” e che l’odierna reclamante avrebbe sostenuto che il “caso eccezionale” sarebbe la mera pendenza del contenzioso.

Sostiene altresì che essendo lo svincolo d’autorità una sanzione di tipo punitivo (considerato che riguarda anche tesserati già trasferiti ad altre società nonché gli under 21 e gli allievi, ed il personale tecnico relativo, che giammai avrebbero partecipato al Campionato di Serie B dal quale il Chievo è stato ingiustamente escluso), il Presidente federale avrebbe dovuto considerare che, nella specie, difettava totalmente, al momento dell’assunzione della condotta rilevante (31 maggio 2020), il mancato pagamento necessario ad evitare la sospensione o “decadenza”, della rateazione entro 31 maggio 2020, e quindi la possibilità di prevedere la sanzione dello “svincolo d’autorità”.

Tanto più che nella specie difettava non solo l’elemento soggettivo, requisito necessario per qualunque punizione, specie di questo tipo così devastante, ma addirittura la norma sulla previsione sanzionatoria, con conseguente violazione degli artt. 25, comma 2, Cost. (nullum crimen sine lege), corrispondente all’art. 7 CEDU, dell’art. 3 Cost., corrispondente agli artt. 14 e 1 Protocollo 12, CEDU ed all’art. 49, comma 3, Carta fondamentale dei diritti della UE.

Si è costituita, con memoria, la F.I.G.C. deducendo l’infondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto con ogni conseguente provvedim nto anche in ordine alle spese del giudizio.

Si sono costituiti in giudizio i calciatori Rigione Michele, Bertagnoli Massimo, Margiotta Francesco, che hanno chiesto il rigetto del reclamo siccome infondato nel merito.

Si è costituita in giudizio anche la Società Cosenza Calcio S.r.l. che ha chiesto il rigetto del reclamo.

Nella camera di consiglio del 15 ottobre 2021, svoltasi in parte in videoconferenza, le parti, avvertite della possibilità da parte del Collegio di decidere il merito, hanno insistito nelle loro domande, eccezioni e difese e il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente il Collegio chiarisce che parte della lunga narrazione in fatto della vicenda che giunge all’esame di questa Corte contenuta nel reclamo è stata omessa o sintetizzata per la semplice ragione che essa afferisce essenzialmente al giudizio promosso in sede giurisdizionale amministrativa, tuttora pendente, avverso il provvedimento di esclusione del Chievo dal campionato di serie B, e che si reputa inconferente nel diverso giudizio odierno che riguarda il provvedimento di svincolo ex art. 110 NOIF adottato dal Presidente della F.I.G.C. nei confronti della stessa società.

1.1 Per la stessa ragione, anche nel merito il Collegio si atterrà ai motivi di appello che ineriscono al provvedimento reclamato, avendo cura di spiegare per quale ragione il vizio di illegittimità derivata, dedotto in prime cure e non riproposto in questa sede ancorché diversi accenni siano stati fatti, implicitamente, trattando motivi o questioni dedotte nel giudizio amministrativo - non sussiste.

1.2 Ciò in quanto, ammesso e non concesso che quel motivo si ritenga riproposto, va chiarito che il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale amministrativa e quello reclamato in questa sede non sono legati da un nesso di presupposizione di diritto ma solo di fatto.

E ciò nel senso che il provvedimento di svincolo trova il suo presupposto di fatto nella esclusione del Chievo dalla serie B ma rinviene il suo presupposto di diritto nella norma, vale a dire nell’art. 110 NOIF che rende doverosa per il Presidente della F.I.G.C. l’adozione del provvedimento di svincolo quando ne sussistano i presupposti di fatto.

E questi presupposti sussistono, perché il fatto, rappresentato dall’esclusione del Chievo dal campionato di serie B, ancorché oggetto di ricorso giurisdizionale, è oggettivo, attuale ed effettivo.

In ogni caso quand’anche si potesse superare questa constatazione, resta il fatto che il provvedimento presupposto è tuttora efficace e produttivo di effetti, e il provvedimento del Presidente Federale, la cui legittimità va valutata in rapporto al momento della sua adozione è legittimo - quantomeno sotto questo profilo ritenuto viziante - siccome adottato il 3 agosto 2021, ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto in forza dei quali è stato assunto.

1.3 Altra e diversa questione è se quei presupposti sussistano alla luce dei motivi dedotti dall’appellante in via principale, ma questo pertiene al giudizio di merito che prescinde da queste considerazioni preliminari.

2. Nel merito, con il primo motivo, ampiamente affrontato dal giudice di prime cure, l’appellante sostiene in sintesi che la decisione impugnata, nella parte in cui considera doveroso il provvedimento di svincolo adottato dal Presidente Federale, è contraddittoria, perché dove si riconosce la sussistenza di un “potere discrezionale” la legge impone l’obbligo di motivazione, e nella specie l’obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con riguardo ai “casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale” di cui alla norma posta a base del provvedimento di svincolo.

Il motivo, come già rilevato in prime cure, è manifestamente infondato.

2.1 È sufficiente, infatti, per giungere a tale conclusione, riportare la formulazione testuale dell’art. 110, 1^ comma, NOIF, rubricato “Svincolo per inattività della Società” che dispone quanto segue: “1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.”.

2.2 Dalla semplice lettura della norma, si evince che il provvedimento di svincolo d’autorità assegnato alla competenza del Presidente Federale è un provvedimento vincolato e doveroso, posto che esso ha una precisa funzione, che è quella di garantire ai tesserati vincolati alla Società di recuperare il cartellino e di poter continuare l’attività con altra società sportiva a condizioni migliori di quelle che la società retrocessa può garantire loro.

Diritto che risulterebbe vanificato o, comunque, fortemente pregiudicato dall’ulteriore trascorrere del tempo nell’impossibilità di tesserarsi per altre società, come dimostrato dal fatto che la maggior parte di tali calciatori è già riuscita - sostiene la difesa della Federazione senza essere smentita - a trovare un accordo di tesseramento con altre società sportive.

Si tratta quindi di un provvedimento dovuto che non abbisogna di motivazione a parte quella di dare atto della sussistenza dei presupposti di fatto per applicare la norma stessa.

Ciò che il Pr sidente ha esattamente e puntualmente fatto.

2.3 Quanto all’obbligo di motivare i casi eccezionali di cui fa menzione la norma stessa, il Collegio ribadisce quanto già contenuto nella decisione di prime cure e cioè che la motivazione è certamente necessaria solo se il Presidente Federale ravvisi casi eccezionali che possono indurlo a superare la doverosità del provvedimento di svincolo.

2.4 Se dunque il Presidente Federale non ravvisa, come nella specie, casi eccezionali - che devono essere sempre giustificati tenuto conto della funzione della norma stessa (quindi a maggior tutela degli interessi non già della Società sportiva ma dei tesserati) richiedere la motivazione è ultroneo e corrisponde ad una lettura erronea della disposizione in questione.

2.5 Né può avere accesso la doglianza relativa alla straordinaria afflittività della sanzione per il fatto che essa colpisce tutti i tesserati del Chievo (3540, includendo 3000 ex tesserati formati dal Chievo Verona, già trasferiti, ed in ordine ai quali l’odierna reclamante matura diritti di compensazione FIFA o FIGC in caso di debutto in certi campionati, 265 tesserati, staff tecnico incluso, under 21 e 220 tesserati delle scuole calcio) perché questa è l’espressa previsione della norma e non sarebbe stato possibile per il Presidente Federale derogare ad essa.

Peraltro la norma sullo svincolo d’autorità non obbliga i tesserati ad abbandonare la Società ma consente loro di esercitare il diritto di svincolo garantito dalle norme NOIF e quindi non espropria la Società sportiva del patrimonio rappresentato dai tesserati, come si sostiene nel reclamo.

Il primo motivo va quindi respinto.

3. Residua il secondo motivo, che va innanzitutto respinto nella parte in cui reitera la doglianza sulla mancata motivazione dei casi eccezionali, per le ragioni già chiarite al paragrafo 2.3 mentre va dichiarato inammissibile, perché inconferente, nella parte in cui solleva questioni di costituzionalità (violazione degli artt. 25, comma 2, Cost.) e, per correlazione, di violazione dell’art. 7 CEDU, dell’art. 3 Cost., corrispondente agli artt. 14 e 1 Protocollo 12, CEDU ed all’art. 49, comma tre Carta fondamentale dei diritti della UE.

E questo per almeno due ragioni.

3.1 La prima è data dal fatto che, come chiarito da questa Corte (cfr. decisione CFA n. 62/2020-2021) “la Corte Federale non può qualificarsi come “autorità giurisdizionale”, poiché le sue decisioni sono riferite al contesto dell’ordinamento sportivo, ferma restando la loro impugnabilità dinanzi all’Autorità giurisdizionale statale, là dove previsto.”.

E pertanto le questioni di costituzionalità non possono avere accesso nel giudizio sportivo.

Allo stesso modo non lo sono le questioni riferite alla violazione delle norme della CEDU, che postulano un giudizio diretto e non di ordine incidentale.

3.2 La seconda, e parimenti decisiva ragione, è che quelle questioni in realtà non riguardano, e non trovano spazio, nel contenzioso odierno trattandosi di questioni che afferiscono esclusivamente agli atti impugnati in sede giurisdizionale amministrativa.

Ne consegue che il motivo è, salvo quanto detto sul merito, inammissibile.

L’appello della società Chievo Calcio va pertanto respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Angelo De Zotti

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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