F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 040/CSA pubblicata il 25 Ottobre 2021- Hellas Verona F.C. S.p.A.

 

Decisione n. 040/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 023/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 023/CSA/2021-2022 proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. in data 24.09.2021, avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in relazione alla gara Salernitana/Hellas Verona del 22.09.2021, di cui al Com. Uff. n. 52 del 23/09/2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2021, il prof. Avv. Andrea Lepore e uditi l’Avv. Stefano Fanini e il Direttore operativo Pantaleo Longo per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 2 ottobre 2021, la società Hellas Verona ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal giudice sportivo in relazione alla gara Salernitana/Hellas Verona del 22.09.2021 di cui al comunicato ufficiale in epigrafe «per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria».

La reclamante contesta nello specifico l’errata applicazione del principio giuridico sotteso alla sanzione comminata e, segnatamente, l’omessa valutazione dell’assenza del predicato della «rilevante percettibilità e significativa dimensione» del fenomeno dei cori contestati. In particolare, la società Verona si duole dell’assenza di unanimità di giudizio da parte dei due collaboratori della Procura Federale e della conseguente illegittimità della sanzione anche nel raffronto con casi analoghi.

Secondo la ricorrente, quanto qui affermato sarebbe suffragato dal fatto che solo uno dei due delegati presenti della procura federale, oltretutto posizionato proprio nei pressi degli spalti riservati alla tifoseria ospite, ha refertato i summenzionati cori, mentre il direttore di gara (con i suoi assistenti), il delegato di P.S. presente in campo e il dirigente responsabile dell’ordine pubblico nulla avrebbero segnalato.

La ricorrente, altresì, ha versato in atti, ad ulteriore conforto delle proprie deduzioni, anche gli esiti dell’analisi acustica svolta dall’ing. Signoretti, indicato come teste, nella quale si sostiene che «sia impossibile che cori effettuati da 140 persone posizionati ad altezza del terreno di gioco in un piccolo spicchio di stadio della capienza di quello di Salerno (oltre 35.000 spettatori) possano essere uditi/percepiti in parte significativa e/o preponderante dello stesso e ciò considerati il numero degli spettatori presenti».

In secondo luogo, la reclamante contesta la mancata applicazione della esimente prevista dall’art. 29, comma 1, C.G.S. A sostegno delle rassegnate conclusioni indica le diverse misure adottate dalla società scaligera al fine di evitare qualsiasi incidente inerente alla condotta dei propri sostenitori.

Chiede pertanto l’annullamento della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo sia fondato nei sensi di cui segue.

Sotto il profilo documentale, si rileva, anzitutto, che, nella relazione dei collaboratori della procura federale in atti, risulta che i cori insultanti, qui in contestazione, siano stati uditi soltanto dal collaboratore posizionato sotto il settore della curva nord destinato alla tifoseria ospite e non dall’altro collaboratore, posizionato sotto la curva sud. Negli altri documenti redatti dagli ufficiali di gara non si rinviene, per converso, alcuna segnalazione in merito.

Occorre, inoltre, richiamare l’orientamento costante della giurisprudenza sportiva in subiecta materia, a mente del quale le espressioni di insulto e discriminazione devono avere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio»: in altri termini, si impone di verificare – al fine della irrogazione della sanzione – che ‘per dimensione e percezione reale’ del fenomeno essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa (v., a tal riguardo,  Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 11 febbraio 2014, n. 202/CGF).

In altri termini, ci si deve trovare in presenza di «fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo», ed abbiano turbato non soltanto «il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da [tali] atteggiamenti» (precisazione cosí formulata dalla Corte giust. fed., Sez. un., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2014, n. 179/CGF). Si osserva ancora che le società sportive rispondono «non per tutti i cori e/o insulti, ma solo ed esclusivamente per quelli che, per dimensione e percezione, costituiscono concreti comportamenti discriminatori della tifoseria» (Corte sport. app., in C.u. FIGC, 12 novembre 2019, n. 013/CSA).

Ciò posto, le coordinate normative di riferimento per il caso che occupa sono rappresentate dagli artt. 25 e 28 C.G.S., sulla cui portata precettiva vanno svolte le seguenti osservazioni. Dopo la riforma del Codice di giustizia sportiva del 2019, la fattispecie dei cori ‘denigratori territoriali’ è stata inserita nell’art. 25 C.G.S., il quale mira a prevenire, come fatto palese dalla sua rubrica, fatti violenti dei sostenitori.

Ciò nondimeno, anche in tale distinta prospettiva, che si affianca a quella tradizionalmente volta a reprimere in sé il contenuto offensivo dell’espressione denigratoria contenuta nel coro, la soglia di giuridica rilevanza della fattispecie in esame resta inscindibilmente agganciata al concreto rischio di una possibile compromissione del bene giuridico tutelato sia se inteso come mantenimento dell’ordine pubblico, eliminando in radice ogni forma di possibile provocazione che possa suscitare reazioni anche violente da parte del pubblico presente, sia se inteso come salvaguardia della dignità e del decoro degli altri spettatori che assistono alla partita.

Il Collegio non può, dunque, esimersi dallo svolgere una preliminare delibazione sull’effettiva portata del fenomeno e sulla percettibilità dei cori in questione, adempimento questo espressamente previsto dall’art. 28, comma 4, C.G.S., ma da ritenersi consustanziale anche rispetto al giudizio qui in rilievo in quanto snodo indefettibile per misurare la forza offensiva – e con essa la rilevanza giuridica – della condotta posta in essere dai sostenitori di una squadra.

Ciò significa che il pericolo che la norma incriminatrice (id est art. 25) mira a prevenire, nel caso di condotte suscettive di multiformi forme di manifestazione (come giustappunto quella qui in rilievo), non può essere astratto e avulso dallo specifico contesto di riferimento, ma deve essere apprezzabile in concreto attraverso una stima del possibile impatto della singola condotta sul bene tutelato e, dunque, nella specie, dei cori in contestazione sul pubblico presente.

Diversamente opinando, ossia a voler sostenere che il requisito della percepibilità non debba essere preso in considerazione in caso di cori denigratori di matrice territoriale, si giungerebbe a una interpretazione controfunzionale delle disposizioni in questione, per cui, ad esempio, se i cori sono discriminatori vanno sanzionati secondo il criterio dell’incidenza, là dove quelli insultanti in base alla territorialità verrebbero sanzionati per responsabilità oggettiva e in via automatica, opzione ermeneutica non aderente al combinato disposto dagli artt. 6 e 7 C.G.S. e non ragionevole, attesa la diversa gravità delle due fattispecie in comparazione.

Al contrario, in simili situazioni occorre fare applicazione del principio di necessaria offensività della condotta, il quale rappresenta un indicatore irrinunciabile del suo effettivo disvalore e della meritevolezza della sanzione e che, per la fattispecie qui in esame, all’esito di una lettura sistemica delle disposizioni menzionate, mutua il suo parametro di riferimento dai medesimi predicati previsti dalla distinta fattispecie di cui all’articolo 28, comma 4, del Codice.

Sì che, questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dai tifosi della squadra scaligera – tra l’altro, non contestato dalla reclamante –, non può che prendere atto che tale condotta nel caso di specie non sia degna di sanzione punitiva.

Rilevata la circostanza per cui i cori sono stati uditi solamente da uno dei collaboratori della Procura Federale – oltretutto posizionato proprio a ridosso del settore dei tifosi ospiti, presenti in un numero non superiore alle 150 unità –, e da nessuno degli ufficiali di gara, che nulla hanno indicato – va ribadito – nei propri referti, si palesa la mancanza della prova dell’effettiva incidenza di tali cori, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo nei termini sopra prospettati, non essendo stato dimostrato il requisito della ‘percettibilità e dimensione del fenomeno’, ai sensi dell’art. 28, comma 4, C.G.S. (cfr. sul punto, chiaramente, su fattispecie analoghe Corte sport. app., in C.u. FIGC, 16 maggio 2018, n. 139/CSA; nonché, anche se più risalente, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF) da ritenersi, pertanto, in una lettura sistemica dell’ordinamento federale, un indicatore irrinunciabile anche rispetto alla fattispecie qui in rilievo, ancorché sussumibile nella distinta previsione di cui all’articolo 25 del C.G.S.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL VICE PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                               Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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